Gli impianti fotovoltaici non costituiscono un’attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi. L’installazione di tali impianti costituisce, tuttavia, una modifica significativa ai fini del rischio incendio. Il datore di lavoro dovrà quindi procedere con un aggiornamento della valutazione del rischio incendio per i pannelli fotovoltaici o la verifica della conformità antincendio (CPI).
L’installazione di un impianto fotovoltaico può comportare per l’attività servita, in funzione delle caratteristiche elettriche, costruttive e delle modalità di posa in opera, un aggravio del preesistente livello di rischio di incendio. Nel valutare tale eventuale «aggravio di rischio» devono essere presi in considerazione alcuni aspetti per consentire l’individuazione degli adempimenti previsti all’art. 4, comma 6, del D.P.R. n. 151/2011. A tal fine, dovrà essere redatta una relazione di non aggravio del rischio incendio dell’impianto fotovoltaico, che documenti l’assenza di impatti negativi significativi ai fini della sicurezza antincendio.
Dovrà essere acquisita la dichiarazione di conformità di tutto l’impianto fotovoltaico e non delle singole parti, ai sensi del D.M. 37/2008 (per impianti con potenza nominale superiore a 20 kW si faccia riferimento alla Circolare M.I. Prot. n. P515/4101 sott. 72/E.6 del 24 aprile 2008). Periodicamente e ad ogni trasformazione, ampliamento o modifica dell’impianto dovranno essere eseguite e documentate le verifiche ai fini del rischio incendio dell’impianto fotovoltaico, con particolare attenzione ai sistemi di giunzione e di serraggio.
Gli aspetti da prendere in considerazione sono, tra gli altri, i seguenti:
L’ubicazione dei moduli e delle condutture elettriche dovrà inoltre sempre consentire il corretto funzionamento e la manutenzione di eventuali evacuatori di fumo e di calore (EFC) presenti, nonché tener conto, in base all’analisi del rischio incendio, dell’esistenza di possibili vie di veicolazione di incendi (lucernari, camini, ecc.). In ogni caso i moduli, le condutture, gli inverter, i quadri ed altri eventuali apparati non dovranno essere installati nel raggio di 1 m dagli evacuatori di fumo.
Per lo spegnimento di un incendio in un impianto fotovoltaico è necessario agire sul pulsante di sgancio elettrico generale del fabbricato e del fotovoltaico. In ogni caso occorre richiedere l’intervento dei VVF. Inutile provare a spegnere le fiamme con l’acqua che non è idonea per questo tipo di incendio. Il rischio, per gli stessi VVF, è quello di rimanere folgorati, in quanto l’impianto, seppur scollegato dalla rete elettrica, continuerà a produrre scariche elettriche. Per limitare i casi di incendio è opportuno conoscere quali siano i più frequenti rischi di incendio, che sinteticamente sono riconducibili a difetti di installazione, qualità dei componenti, invecchiamento dei materiali, difetti o assenza di manutenzione, danneggiamenti (eventi meteo o urti). Ecco le principali:
Anche le colonnine di ricarica per auto elettriche NON costituiscono attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi. L’installazione di tali impianti costituisce, tuttavia, una modifica significativa ai fini del rischio incendio. Il datore di lavoro dovrà quindi procedere con un aggiornamento della valutazione del rischio incendio. Le normative di riferimento sono meno dettagliate; si fa ad oggi riferimento alla Circolare M.I. 2/2018: “Linee guida per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici”.
Le principali problematiche sono riconducibile a:
Anche in questo caso le cause dipendono spesso da difetti di installazione, qualità dei componenti, invecchiamento dei materiali, difetti o assenza di manutenzione, danneggiamenti. Per quanto riguarda le misure di prevenzione specifiche si ricorda di:
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