PES PAV PEI 16

Manutenzione cabine elettriche MT/BT: cosa prevede la Norma CEI 78-17 e i requisiti del manutentore

Abbiamo chiesto al nostro docente e specialista in lavori elettrici, Marco Pisano, di fare chiarezza su un tema spesso affrontato in modo superficiale o con finalità puramente commerciali: la figura del manutentore di cabine elettriche MT/BT e i relativi obblighi formativi.
Nell’articolo che segue, l’autore analizza in dettaglio cosa prevede la Norma CEI 78-17, il rapporto con la CEI 11-27, e sfata alcune convinzioni diffuse ma errate, fornendo indicazioni utili a tecnici e aziende per comprendere davvero competenze, responsabilità e requisiti richiesti dalla normativa.


Un ringraziamento a tutti coloro che dedicano alcuni minuti alla lettura del presente articolo.

A mio sindacabile parere, non mi risulta che esista la figura del “responsabile cabine elettriche”, ma bensì il “Manutentore” inteso quale persona fisica o giuridica che ha la responsabilità complessiva della manutenzione,  sono interpretazioni commerciali di alcune strutture che erogano formazione.

La norma universale che stabilisce le skill per eseguire i lavori elettrici rimane sempre la CEI 11-27, di fatto la norma CEI 78-17 porta il seguente titolo “Manutenzione delle cabine elettriche MT/MT e MT/BT dei clienti/utenti finali”.

All’interno della stessa è presente la definizione del “Manutentore”, punto 3.3, ovvero la persona fisica o giuridica che ha la responsabilità complessiva della manutenzione; in particolare degli aspetti di sicurezza, tecnici e gestionali/amministrativi. Il manutentore può eseguire o fare eseguire, dal proprio personale o da terzi, operazioni manutentive manuali e/o strumentali sugli impianti di cabine MT/MT e/o MT/BT2 “. La nota 2 assimila la figura del manutentore alle figure URI / RI / URL / PL previste nella norma CEI 11-27.

Da tale assunto, che crea confusione e sovrapposizione di competenze, vengono richiamate tutte le figure definite dalla dalla CEI 11-27. Di fatto tale nota non vuole escludere nessuna delle figure presenti all’interno della CEI 11-27 estendendo il ruolo della manutenzione a tutto l’organigramma organizzativo indicato proprio nella norma di più alto rango, la CEI 11-27 appunto.

Per chi ricorda la definizione della CEI 11-27, la URI, “Unità designata alla responsabilità complessiva per garantire l’esercizio in sicurezza di un impianto elettrico mediante regole ed organizzazione della struttura aziendale durante il normale esercizio dell’impianto”, potrebbe non avere competenze elettriche ma bensì si ritrova in capo gli obblighi giuridici di mantenere l’impianto elettrico in perfetto “stato di salute” durante il suo normale funzionamento.

I successivi punti 3.4 e 3.5 della CEI 78-17 che per comodità vengono riportati sotto,

3.4 Persona designata alla conduzione dell’impianto elettrico (Responsabile dell’impianto – RI). Persona responsabile, durante l’attività di manutenzione della sicurezza dell’impianto elettrico.

3.5 Persona preposta alla conduzione dell’attività manutentiva (PL). Persona designata alla responsabilità della conduzione operativa dell’attività manutentiva sul posto di lavoro.

coincidono con le stesse definizioni della CEI 11-27.

Ricordo che mentre la CEI 11-27 prevede dei requisiti fondamentali per ottenere la qualifica di PEI, PES, PAV, e che in assenza di tali requisiti e competenze il datore di lavoro debba somministrare obbligatoriamente i contenuti formativi indicati come 1A, 1B, 2A, 2B, per la CEI 78-17 non vige nessun obbligo formativo se non quello di possedere già le competenze espresse dalla CEI 11-27.

È sufficiente navigare in alcuni siti interne che intitolano il corso in questo modo: “Corso Responsabili Manutenzione Cabine Elettriche” per capire come possa risultare fuorviante. […]

Queste indicazioni così come trovate in rete portano alla convinzione che esista un responsabile esclusivamente per le cabine elettriche e che costui debba frequentare un corso aggiuntivo, in realtà la qualifica del personale viene rimandata alla CEI 11/27 per la quale i lavoratori devono essere già formati in relazione all’esposizione a lavori con rischio elettrico in più, il manutentore delle cabine MT/BT, deve integrare le proprie competenze con i metodi manutentivi o disposizioni tecniche indicati nella 78-17.

In tale ambito per poter eseguire lavori elettrici su parti in tensione oltre i 1000V, come nelle cabine MT/BT, l’azienda deve rispondere ai requisiti del D.M. 4 febbraio 2011 e rientrare nell’elenco dei soggetti autorizzati ad eseguire lavori elettrici sopra i 1000V, solo il “Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Pari Opportunità” può autorizzare tali aziende ad esercitare.

In conclusione, non vige nessun obbligo di frequentare corsi sulla CEI 78-17 ma solo l’applicazione del metodo “proposto” per eseguire la manutenzione; sarebbe stato più elegante intitolarlo “Corso per la manutenzione delle cabine elettriche MT/MT e MT/BT”.

Il corso può essere d’aiuto nel momento in cui l’azienda non sia strutturata con personale che ne conosca i contenuti e non ha tempo o figure da dedicare all’erogazione di formazione interna.

Mi sembrava opportuno fare un po’ di chiarezza sugli obblighi formativi che sono richiesti agli specialisti dei lavori elettrici, nello specifico relativamente alla manutenzione delle cabine MT/BT.

Dott. in TdP – per. ind. Marco Pisano