Il Decreto-Legge 31 ottobre 2025, n. 159, convertito con Legge 29 dicembre 2025, n. 198, introduce una serie di misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché disposizioni in materia di protezione civile.
Nel presente articolo proponiamo una selezione delle principali novità contenute nel testo coordinato del decreto, individuate sulla base della loro rilevanza operativa e del potenziale impatto per datori di lavoro, imprese e professionisti che si occupano di sicurezza sul lavoro.
La selezione non ha carattere esaustivo e non sostituisce la lettura integrale del provvedimento, ma intende offrire una prima ricognizione ordinata delle disposizioni che, a nostro avviso, meritano particolare attenzione. Gli aspetti interpretativi e applicativi dei singoli punti saranno oggetto di successivi approfondimenti dedicati. I principali temi:
A partire dal 1° gennaio 2026, l’INAIL è autorizzato a rivedere le aliquote di oscillazione in bonus legate all’andamento infortunistico delle aziende. L’obiettivo di questa revisione è incentivare la riduzione degli infortuni sul lavoro e premiare i datori di lavoro virtuosi, garantendo al contempo l’equilibrio della gestione tariffaria.
Non possono beneficiare di questo incentivo le aziende che, nei due anni precedenti, abbiano riportato sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
Vengono poste delle limitazioni agli incentivi annuali INAIL: le aziende possono sfruttare questo incentivo migliorando concretamente la sicurezza nei luoghi di lavoro. Alcuni punti chiave:
Prima: il bonus per andamento infortunistico dipendeva quasi esclusivamente dai dati statistici (numero e gravità degli infortuni) e un’azienda poteva ottenere il bonus anche se aveva avuto violazioni gravi, purché non ci fossero stati (o fossero stati pochi) infortuni.
Ora (dal 1° gennaio 2026):
Negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e nelle imprese turistico-ricettive, considerato il basso livello di rischio e le modalità specifiche di erogazione del servizio, la formazione in materia di sicurezza sul lavoro e l’eventuale addestramento specifico previsti dall’articolo 37, comma 4, lettera a), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, devono concludersi entro trenta giorni dalla costituzione del rapporto di lavoro.
Lo stesso termine si applica in caso di somministrazione di lavoro, a partire dall’inizio dell’utilizzazione del lavoratore.
Prima del Decreto-Legge 31 ottobre 2025, n. 159:
Dopo il Decreto-Legge 159/2025:
Nota critica:
La scelta di spostare il termine massimo della formazione a 30 giorni appare una soluzione “all’italiana” per gestire le difficoltà dell’elevato turnover del settore.
Se il nuovo ASR 2025 aveva dato indicazione di anticipare la formazione al giorno 0 con lo scopo di promuovere un messaggio di priorità ai lavoratori, questa nuova disposizione rischia di essere un passo indietro, riducendo l’impatto formativo iniziale e potenzialmente aumentando l’esposizione ai rischi nei primi giorni di lavoro.
Il consiglio resta quello di anticipare la formazione e l’addestramento almeno per quelle mansioni operative più critiche.
Per garantire la tutela della salute, sicurezza e diritti dei lavoratori, le imprese che operano nei cantieri edili in appalto o subappalto, così come in altre attività a rischio elevato, devono fornire ai propri dipendenti una tessera di riconoscimento con codice univoco anticontraffazione. Questa tessera, che funge da badge identificativo, può essere resa disponibile anche in formato digitale, tramite strumenti interoperabili con la piattaforma nazionale SIISL.
Per quanto riguarda la patente a crediti, a partire dal 1° gennaio 2026, le violazioni indicate nell’allegato I-bis (numero 21: lavoro irregolare; numero 24: lavoro irregolare con lavoratori stranieri o minori) comportano la decurtazione immediata dei crediti al momento della notificazione del verbale di accertamento.
In assenza della patente o del documento equivalente, le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili dell’art. 89, comma 1, lett. a), sono soggetti a una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori, comunque non inferiore a 12.000 euro.
L’Ispettorato nazionale del lavoro indirizza la propria attività di vigilanza prioritariamente verso i datori di lavoro che operano in regime di subappalto, sia pubblico che privato.
Per rafforzare le attività di vigilanza e tutela dei lavoratori, l’Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato, per gli anni 2026, 2027 e 2028, ad assumere 300 unità di personale a tempo indeterminato, senza il previo esperimento delle procedure di mobilità previste.
Le nuove assunzioni riguardano l’area dei funzionari, nelle famiglie professionali di:
Questo potenziamento, unitamente al contingente in extra-organico del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, mira a rinforzare i controlli e la presenza ispettiva sul territorio.
Il datore di lavoro è responsabile del corretto mantenimento dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale), garantendone efficienza e condizioni igieniche attraverso:
Questo obbligo si estende anche agli indumenti di lavoro che, in base alla valutazione dei rischi, assumono la caratteristica di DPI.
Solo a partire da un’analisi accurata delle mansioni, dei rischi specifici e delle condizioni di lavoro, è possibile individuare quali indumenti debbano effettivamente assumere la funzione di protezione: la valutazione dei rischi è centrale.
Una volta completata questa analisi, l’azienda può definire le misure preventive e protettive più efficaci, privilegiando soluzioni che siano al contempo sicure, pratiche e sostenibili nel tempo.
Le scale verticali permanenti di altezza superiore a 5 metri, con inclinazione maggiore di 75°, fissate a un supporto e utilizzate come mezzo di accesso, devono essere dotate, in base alla valutazione del rischio, di:
I pioli devono distare almeno 15 cm dalla parete alla quale sono fissati. Nel caso della gabbia di sicurezza, le maglie o le aperture devono impedire la caduta accidentale verso l’esterno, e la parete opposta ai pioli non deve distare più di 60 cm. Per le scale installate entro il 31 ottobre 2025, le disposizioni entreranno in vigore dal 1° febbraio 2026.
Nei lavori in quota, i sistemi di protezione collettiva devono avere priorità rispetto a quelli individuali. In particolare si dovranno preferire Parapetti e Reti di sicurezza. Se non è possibile utilizzare sistemi collettivi, i lavoratori devono adottare sistemi di protezione individuale adeguati all’uso specifico, quali:
Questi sistemi devono essere costituiti da un dispositivo di presa del corpo collegato a un punto di ancoraggio sicuro, garantendo protezione efficace contro il rischio di caduta dall’alto.
Il Decreto-Legge 31 ottobre 2025, n. 159 rafforza la tutela assicurativa INAIL e le misure di sicurezza per gli studenti coinvolti nei percorsi di formazione scuola-lavoro.
La copertura assicurativa si estende anche agli infortuni che possono verificarsi durante il tragitto:
Le convenzioni stipulate tra le istituzioni scolastiche e le imprese ospitanti devono garantire che gli studenti non siano adibiti a lavorazioni ad elevato rischio, come definiti nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) dell’impresa ospitante.
Inserire gli studenti nella valutazione dei rischi dell’impresa ospitante rappresenta anche un vademecum interno, utile per regolamentare correttamente la loro presenza, definire mansioni consentite e prevenire situazioni pericolose. In pratica, ciò significa:
Il Decreto-Legge 31 ottobre 2025, n. 159 rafforza la cultura della prevenzione nei luoghi di lavoro, promuovendo il tracciamento dei mancati infortuni.
L’obiettivo è incentivare il miglioramento continuo delle condizioni di salute e sicurezza e ridurre l’incidenza degli infortuni. Per le imprese con più di 15 dipendenti, il Ministero del Lavoro e INAIL forniscono linee guida per:
In questo modo, le aziende possono creare un ciclo virtuoso di prevenzione, basato sulla conoscenza dei quasi-incidenti e sull’adozione di misure concrete per evitare che si trasformino in infortuni reali.
Per promuovere davvero la cultura della prevenzione, è consigliabile che le aziende adottino una procedura interna strutturata per la segnalazione e comunicazione dei mancati infortuni e delle situazioni pericolose.
In pratica, ciò significa:
I lavoratori devono sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal decreto legislativo 81/2008 o comunque disposti dal medico competente, e tali controlli devono essere computati nell’orario di lavoro, fatta eccezione per le visite preassuntive.
La novità introdotta dal Decreto-Legge 31 ottobre 2025, n. 159 riguarda la possibilità di effettuare una visita medica prima o durante il turno nel caso in cui vi sia un ragionevole sospetto che il lavoratore si trovi sotto l’effetto di alcol o sostanze stupefacenti o psicotrope.
Questa misura è rivolta alle attività ad elevato rischio infortuni, tra cui:
L’obiettivo è verificare la condizione del lavoratore e prevenire infortuni derivanti da ridotta capacità psico-fisica durante l’esecuzione di mansioni ad alto rischio.
Questa misura mira a colmare un vuoto pratico presente nella normativa precedente: si poteva individuare un ragionevole sospetto sulla base di comportamenti o segni evidenti, ma mancavano strumenti chiari per attivare una visita del medico competente nel momento in cui il sospetto si presentava, specialmente durante la giornata lavorativa.
Ora, il medico competente può intervenire immediatamente, prevenendo infortuni gravi in settori come trasporti, lavori in quota, manutenzioni critiche e impianti pericolosi. Tuttavia, la sua efficacia dipenderà molto da come verrà integrata nei sistemi di gestione aziendale della sicurezza. È fondamentale che, per evitare distorsioni, vengano definite procedure interne, criteri oggettivi di sospetto e garanzie di tutela della dignità del lavoratore.