Nel tempo abbiamo consolidato un criterio abbastanza condiviso: l’aggiornamento del DVR è legato a modifiche dei processi produttivi, dell’organizzazione del lavoro, all’introduzione di nuove attrezzature o al verificarsi di eventi significativi, come previsto dall’art. 29 del D.Lgs. 81/08.
Tuttavia, la prassi ispettiva sta progressivamente affinando l’interpretazione normativa.
Sempre più spesso, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro richiede una rivalutazione documentata del DVR anche in assenza di cambiamenti “evidenti”, chiedendo di dimostrare che i rischi valutati siano ancora attuali e correttamente dimensionati.
Non si tratta di una “novità sorprendente”, ma di un’impostazione diversa rispetto a quella a cui molti di noi erano abituati con le verifiche SPISAL: meno focalizzazione sul solo evento modificativo, più attenzione alla dinamicità della valutazione dei rischi. Questo approccio emerge in particolare su alcuni ambiti:
Un esempio ricorrente è proprio il rischio biologico. In molte aziende non sanitarie, questo rischio viene valutato come:
E spesso quella valutazione rimane invariata per anni. Oggi, però, durante le verifiche ispettive, non è più sufficiente richiamare una valutazione storica: – viene richiesto di dimostrare che il rischio biologico sia stato riesaminato – e che la sua classificazione sia ancora congrua rispetto alle attività svolte, alle modalità operative e all’organizzazione del lavoro.
Il fondamento normativo non è un obbligo di aggiornamento “automatico”, ma:
In questo quadro, la richiesta ispettiva di una conferma periodica della valutazione assume piena coerenza: non basta dichiarare che il rischio è basso o assente; è necessario poter dimostrare che quella conclusione deriva da una verifica tecnica recente. Per noi consulenti, questo cambia l’approccio operativo:
Il messaggio che arriva dai controlli è chiaro: la valutazione dei rischi non è solo corretta se aggiornata quando cambia qualcosa, ma anche se periodicamente confermata quando nulla è cambiato.
Integrare una revisione periodica di rischi come quello biologico significa rafforzare la difendibilità tecnica del DVR e la tutela del datore di lavoro. Non è solo una questione di conformità, ma di metodo.
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