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OGNI QUANTO TEMPO VA AGGIORNATO IL DVR?

Nel tempo abbiamo consolidato un criterio abbastanza condiviso: l’aggiornamento del DVR è legato a modifiche dei processi produttivi, dell’organizzazione del lavoro, all’introduzione di nuove attrezzature o al verificarsi di eventi significativi, come previsto dall’art. 29 del D.Lgs. 81/08.

Tuttavia, la prassi ispettiva sta progressivamente affinando l’interpretazione normativa.

Sempre più spesso, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro richiede una rivalutazione documentata del DVR anche in assenza di cambiamenti “evidenti”, chiedendo di dimostrare che i rischi valutati siano ancora attuali e correttamente dimensionati.

Non si tratta di una “novità sorprendente”, ma di un’impostazione diversa rispetto a quella a cui molti di noi erano abituati con le verifiche SPISAL: meno focalizzazione sul solo evento modificativo, più attenzione alla dinamicità della valutazione dei rischi. Questo approccio emerge in particolare su alcuni ambiti:

  • rischi considerati “bassi” o “stabili” nel tempo
  • valutazioni che non vengono riviste da anni perché “l’azienda è sempre la stessa”
  • DVR formalmente presenti ma non più riesaminati in modo critico

Un esempio ricorrente è proprio il rischio biologico. In molte aziende non sanitarie, questo rischio viene valutato come:

  • non presente
  • trascurabile
  • non rilevante ai fini dell’applicazione del Titolo X

E spesso quella valutazione rimane invariata per anni. Oggi, però, durante le verifiche ispettive, non è più sufficiente richiamare una valutazione storica: – viene richiesto di dimostrare che il rischio biologico sia stato riesaminato – e che la sua classificazione sia ancora congrua rispetto alle attività svolte, alle modalità operative e all’organizzazione del lavoro.

Il fondamento normativo non è un obbligo di aggiornamento “automatico”, ma:

  • l’art. 28, che impone una valutazione globale e documentata di tutti i rischi
  • l’art. 15, che introduce il principio di programmazione e miglioramento continuo della prevenzione
  • l’art. 271 e seguenti, che richiedono una valutazione specifica e giustificata dell’esposizione ad agenti biologici

In questo quadro, la richiesta ispettiva di una conferma periodica della valutazione assume piena coerenza: non basta dichiarare che il rischio è basso o assente; è necessario poter dimostrare che quella conclusione deriva da una verifica tecnica recente. Per noi consulenti, questo cambia l’approccio operativo:

  • il DVR non è solo aggiornato “quando serve”, ma anche riesaminato quando sembra non servire
  • la stabilità del rischio diventa un elemento da documentare, non da dare per scontato
  • la periodicità della verifica entra a pieno titolo nella qualità del servizio consulenziale

Il messaggio che arriva dai controlli è chiaro: la valutazione dei rischi non è solo corretta se aggiornata quando cambia qualcosa, ma anche se periodicamente confermata quando nulla è cambiato.

Integrare una revisione periodica di rischi come quello biologico significa rafforzare la difendibilità tecnica del DVR e la tutela del datore di lavoro. Non è solo una questione di conformità, ma di metodo.

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