La gestione della sicurezza antincendio nei pubblici esercizi è stata recentemente oggetto di importanti chiarimenti da parte del Dipartimento dei Vigili del Fuoco. Una recente Circolare (Ministero dell’Interno – Dipartimento Vigili del Fuoco) ha fornito indirizzi applicativi fondamentali per distinguere le semplici attività di somministrazione (bar e ristoranti) dai locali di pubblico spettacolo, definendo obblighi, responsabilità e procedure di controllo.
L’obiettivo di questo articolo è guidare i titolari di queste attività attraverso le nuove disposizioni, e le indicazioni operative del settore: il Codice di Prevenzione Incendi (D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i.) e i Decreti “GSA” e “Controlli” (D.M. 2 e 1 settembre 2021).
Uno dei punti nevralgici affrontati dalla Circolare riguarda l’inquadramento urbanistico e amministrativo delle attività. È fondamentale sapere che bar e ristoranti non sono attività soggette ai controlli di prevenzione incendi (D.P.R. 151/2011), a meno che:
Tuttavia, il confine viene superato quando l’intrattenimento diventa prevalente. La normativa distingue nettamente tra:
• Bar/Ristoranti con intrattenimento complementare: Se la musica o lo spettacolo sono accessori alla somministrazione, non è previsto un biglietto d’ingresso, non ci sono spazi destinati al ballo e l’assetto del locale non viene modificato (tavoli e sedie restano al loro posto), l’attività rimane un pubblico esercizio e non è soggetta alla normativa sui locali di pubblico spettacolo.
• Locali di Pubblico Spettacolo: Se l’attività prevede ballo, spazi dedicati al pubblico in piedi o trasformazioni della sala, scattano gli obblighi del TULPS (artt. 68 e 80) e, se la capienza supera le 100 persone o i 200 mq, l’attività diventa soggetta al controllo dei Vigili del Fuoco (Attività 65 del D.P.R. 151/2011).
Perché è importante? Per un locale classificato come pubblico spettacolo, si applicano regole tecniche molto più severe (come la RTV 15 del Codice di Prevenzione Incendi o il D.M. 19/08/96), mentre per bar e ristoranti la gestione è affidata alla valutazione del rischio del titolare.
La Circolare chiarisce un aspetto cruciale spesso trascurato: la valutazione del rischio incendio non coincide semplicemente con il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) previsto per la sicurezza dei lavoratori (D.Lgs. 81/08).
Mentre il DVR si concentra sulla tutela del lavoratore, la Valutazione del Rischio Incendio deve essere “inclusiva”, considerando la sicurezza di tutti gli occupanti, inclusi clienti, visitatori e utenti con esigenze speciali.
In pratica, il titolare deve:
1. Applicare il D.M. 3 settembre 2021 (o il Codice): Per i bar e ristoranti (non soggetti a controlli VVF), i criteri di progettazione e gestione seguono il cosiddetto “Minicodice” (Allegato I del D.M. 3/9/2021) o, per scelta volontaria o complessità, il Codice di Prevenzione Incendi (RTO).
2. Gestire l’affollamento: A differenza di un ufficio, in un locale pubblico il numero di persone varia. La valutazione deve considerare il massimo affollamento ipotizzabile per dimensionare le vie di esodo secondo i criteri di densità previsti dal Codice (capitolo S.4).
A rafforzare il quadro tecnico interviene un fondamentale atto di indirizzo politico-amministrativo: la direttiva del Ministro dell’Interno indirizzata ai Prefetti della Repubblica. La direttiva nasce come risposta istituzionale a seguito di eventi tragici (viene citata esplicitamente la “tragedia di Crans-Montana” come elemento scatenante l’attenzione mediatica e politica). Questo sottolinea come la gestione della sicurezza nei locali pubblici non sia solo una questione burocratica, ma una priorità di tutela della pubblica incolumità che si riattiva ciclicamente a seguito di incidenti rilevanti.
La catena di comando: Indirizzandosi ai Prefetti, il Ministero attiva la catena di controllo territoriale che coinvolge le Commissioni di Vigilanza e le Forze di Polizia. L’obiettivo è contrastare l’abusivismo e le false classificazioni, ordinando alle autorità di andare a controllare che tale distinzione sia rispettata nella realtà, sanzionando chi opera come locale di spettacolo senza averne i requisiti di sicurezza (uscite di sicurezza, sistemi antincendio, capienza adeguata, valutazione del rischio incendio specifico, formazione, …).
Il cuore della sicurezza nei pubblici esercizi non è solo strutturale, ma gestionale. Il D.M. 2 settembre 2021 (Decreto GSA) e il Capitolo S.5 del Codice di Prevenzione Incendi impongono un cambio di passo nella gestione operativa.
La Circolare sottolinea che gli addetti al servizio antincendio non sono solo figure operative in caso di emergenza, ma veri e propri “gestori della sicurezza”. Le loro mansioni includono:
• Sorveglianza preventiva: Monitorare che le vie di esodo siano libere e che non vi siano comportamenti a rischio (es. rispetto del divieto di fumo o uso di fiamme libere).
• Gestione dell’emergenza: Attuare le procedure di evacuazione e assistenza agli occupanti, specialmente in presenza di persone con disabilità, come previsto dal piano di emergenza.
Azione pratica: Il titolare deve formare gli addetti secondo i nuovi corsi previsti dal D.M. 02/09/2021 (es. Livello 1, 2 o 3 in base al rischio) e garantire esercitazioni periodiche.
Un altro pilastro fondamentale, richiamato per connessione logica alle responsabilità del titolare, è il D.M. 1 settembre 2021 (Decreto Controlli). Non basta installare estintori o impianti; essi devono essere mantenuti.
Cosa fare praticamente:
• Registro dei controlli: È obbligatorio istituire e aggiornare un registro dove annotare tutti i controlli periodici e le manutenzioni su impianti e attrezzature (estintori, luci di emergenza, porte tagliafuoco).
• Tecnici Qualificati: La manutenzione non può essere “fai da te”. Deve essere affidata a tecnici manutentori qualificati secondo le procedure stabilite dal decreto.
La sicurezza nei pubblici esercizi si sposta sempre più dalla mera conformità burocratica alla responsabilità gestionale. La Circolare ribadisce che, anche se un bar non richiede il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI), il titolare ha l’obbligo penale e civile di garantire la sicurezza degli avventori attraverso:
Adottare queste misure non serve solo ad evitare sanzioni in fase di controllo, ma a garantire la continuità operativa e la tutela della vita umana in luoghi ad alta frequentazione. Come chiarito dalla Circolare e dai recenti Decreti, la gestione della sicurezza nei pubblici esercizi non è più una formalità burocratica risolvibile con un semplice documento “nel cassetto”. La netta distinzione tra la tutela dei lavoratori (DVR) e la salvaguardia inclusiva del pubblico (Valutazione Rischio Incendio) impone un approccio professionale e integrato.
Un errore di valutazione, come confondere un’attività di pubblico spettacolo con una semplice somministrazione, o trascurare la formazione degli addetti — chiamati oggi non solo a spegnere incendi ma a prevenire comportamenti a rischio — può avere conseguenze civili e penali pesanti.
Non rischiare sulla sicurezza della tua attività e dei tuoi clienti.
Il nostro team di esperti è a tua disposizione per trasformare gli obblighi normativi in una gestione serena e conforme del tuo locale. Ci occupiamo di:
• Valutazione del Rischio Incendio e DVR: Analizziamo la tua attività per redigere una valutazione “inclusiva” che rispetti sia il D.Lgs 81/08 che i criteri del D.M. 3 settembre 2021, distinguendo correttamente le aree a rischio.
• Formazione Addetti Antincendio: Eroghiamo corsi aggiornati ai sensi del D.M. 2 settembre 2021 (Livelli 1, 2 e 3), preparando il tuo personale non solo all’intervento, ma alla sorveglianza preventiva indispensabile nei locali aperti al pubblico.
• Pratiche Antincendio (SCIA): Gestiamo l’iter autorizzativo completo per le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco (es. locali sopra le 100 persone, presenza di impianti rilevanti), garantendo la conformità tecnica e documentale.
Contattaci oggi stesso per una consulenza preliminare. Verifichiamo insieme se il tuo locale è in regola con le nuove disposizioni o se necessita di adeguamenti per garantire la massima sicurezza e continuità operativa.