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RSPP datore di lavoro: quando può essere nominato? Aggiornato all’ASR 2025

Nel panorama della sicurezza sul lavoro, il ruolo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) è centrale. L’Articolo 34 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che, in determinate condizioni, il datore di lavoro stesso può assumere la funzione di RSPP. Questa possibilità è particolarmente diffusa nelle PMI, ma richiede requisiti precisi, una formazione adeguata e una gestione accurata delle responsabilità.


Chi è il datore di lavoro RSPP?

Il datore di lavoro RSPP (DLSPP) è colui che decide di ricoprire direttamente il ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Questa scelta consente di gestire internamente la sicurezza, con vantaggi in termini di controllo e rapidità decisionale, purché rispettate le condizioni normative.


Quando il datore di lavoro può essere RSPP?

L’Articolo 34 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che il datore di lavoro può assumere i compiti di RSPP, primo soccorso, prevenzione incendi ed evacuazione, solo nei casi previsti dall’Allegato II.

Limiti dimensionali per categoria di azienda:

  • Aziende artigiane e industriali: fino a 30 lavoratori.
  • Aziende agricole e zootecniche: fino a 30 lavoratori.
  • Aziende della pesca: fino a 20 lavoratori.
  • Altre aziende: fino a 200 lavoratori.

Il datore di lavoro che sceglie questa opzione deve informare preventivamente il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).


Quando il datore di lavoro non può essere RSPP

Ci sono casi in cui è vietato assumere direttamente questo ruolo, come previsto dall’Art. 31, comma 6 e Allegato II del decreto. In particolare, il datore di lavoro non può essere RSPP in:

  • Centrali termoelettriche.
  • Impianti e laboratori nucleari.
  • Aziende estrattive e minerarie.
  • Aziende per la fabbricazione o deposito di esplosivi.
  • Strutture sanitarie di ricovero e cura (pubbliche o private).

In questi contesti complessi e ad alto rischio, è obbligatoria la nomina di un RSPP esterno o di un servizio interno dedicato.


Formazione obbligatoria per il datore di lavoro RSPP

Per assumere il ruolo, il datore di lavoro RSPP deve frequentare corsi di formazione specifici, la cui durata parte dalle 8 ore, con il “modulo comune”, a cui si aggiungono ulteriori moduli in base al settore ATECO e al livello di rischio aziendale.

Secondo l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, la formazione prevede:

  • Modulo base: 8 ore.
  • Modulo integrativo tecnico: in base al settore.

La formazione iniziale deve svolgersi in presenza o in videoconferenza sincrona: l’e-learning è consentito solo per gli aggiornamenti.

Attenzione: in conformità a quanto riportato nell’Accordo Stato Regioni il datore di lavoro che ricopre il ruolo di RSPP, oltre al corso per Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dovrà frequentare anche il corso per Datore di Lavoro (almeno 16 ore, anche qui in base alla tipologia di settore).


Aggiornamento e mantenimento della qualifica

La qualifica di RSPP datore di lavoro dura 5 anni. L’aggiornamento è obbligatorio e prevede:

  • corsi di almeno 8 ore ogni 5 anni,
  • programmi formativi legati ai rischi specifici dell’attività,
  • possibilità di svolgere l’aggiornamento anche in modalità e-learning.

Nomina del datore di lavoro RSPP

La scelta deve essere formalizzata tramite un atto scritto, allegato al Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), in cui il datore di lavoro dichiara di assumere personalmente i compiti previsti dall’Art. 33 del D.Lgs. 81/08.


Compiti del datore di lavoro RSPP

Il datore di lavoro che ricopre il ruolo deve svolgere tutte le funzioni dell’RSPP:

  • individuazione e valutazione dei rischi,
  • definizione e attuazione delle misure di prevenzione,
  • redazione delle procedure di sicurezza,
  • organizzazione della formazione e informazione ai lavoratori,
  • partecipazione a consultazioni e riunioni periodiche,
  • comunicazione ai lavoratori delle informazioni obbligatorie.

Nonostante assuma il ruolo di RSPP, il datore di lavoro mantiene tutte le responsabilità generali previste dall’Art. 18 del D.Lgs. 81/08.


Conclusioni

L’Articolo 34 del D.Lgs. 81/08 offre al datore di lavoro la possibilità di ricoprire direttamente il ruolo di RSPP, semplificando la gestione della sicurezza in azienda. Tuttavia, questa scelta richiede una formazione adeguata, aggiornamenti periodici e un’attenta assunzione di responsabilità.

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