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DECRETO-LEGGE 31 ottobre 2025, n. 159: testo coordinato e principali novità

Il Decreto-Legge 31 ottobre 2025, n. 159, convertito con Legge 29 dicembre 2025, n. 198, introduce una serie di misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché disposizioni in materia di protezione civile.

Nel presente articolo proponiamo una selezione delle principali novità contenute nel testo coordinato del decreto, individuate sulla base della loro rilevanza operativa e del potenziale impatto per datori di lavoro, imprese e professionisti che si occupano di sicurezza sul lavoro.

La selezione non ha carattere esaustivo e non sostituisce la lettura integrale del provvedimento, ma intende offrire una prima ricognizione ordinata delle disposizioni che, a nostro avviso, meritano particolare attenzione. Gli aspetti interpretativi e applicativi dei singoli punti saranno oggetto di successivi approfondimenti dedicati. I principali temi:

  • Aliquote INAIL e incentivi per la sicurezza
  • Formazione sicurezza nei settori turismo e ristorazione
  • Vigilanza su appalti e subappalti, badge di cantiere e patente a crediti
  • Potenziamento dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro
  • Indumenti di lavoro assimilati a DPI: obblighi per il datore di lavoro
  • Protezione contro le cadute dall’alto e scale verticali permanenti
  • Tutela assicurativa INAIL per studenti nei percorsi scuola‑lavoro
  • Cultura della prevenzione e tracciamento dei mancati infortuni
  • Sorveglianza sanitaria e controlli per alcol e sostanze nelle attività ad alto rischio

Aliquote INAIL 2026: incentivi per la riduzione degli infortuni

A partire dal 1° gennaio 2026, l’INAIL è autorizzato a rivedere le aliquote di oscillazione in bonus legate all’andamento infortunistico delle aziende. L’obiettivo di questa revisione è incentivare la riduzione degli infortuni sul lavoro e premiare i datori di lavoro virtuosi, garantendo al contempo l’equilibrio della gestione tariffaria.

Non possono beneficiare di questo incentivo le aziende che, nei due anni precedenti, abbiano riportato sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

IN PRATICA

Vengono poste delle limitazioni agli incentivi annuali INAIL: le aziende possono sfruttare questo incentivo migliorando concretamente la sicurezza nei luoghi di lavoro. Alcuni punti chiave:

  • Monitorare gli infortuni e gli incidenti: registrare, analizzare e attuare azioni correttive riduce il rischio e aumenta le probabilità di ottenere il bonus.
  • Programmare formazione e addestramento mirati ai rischi specifici di ogni reparto o attività.
  • Aggiornare procedure e DVR per dimostrare una gestione proattiva della sicurezza.
  • Evitare violazioni gravi: una condanna negli ultimi due anni esclude dal beneficio; è fondamentale rispettare rigorosamente norme e dispositivi di protezione.

Prima: il bonus per andamento infortunistico dipendeva quasi esclusivamente dai dati statistici (numero e gravità degli infortuni) e un’azienda poteva ottenere il bonus anche se aveva avuto violazioni gravi, purché non ci fossero stati (o fossero stati pochi) infortuni.

Ora (dal 1° gennaio 2026):

  • l’INAIL è espressamente autorizzato a rivedere le aliquote di oscillazione in bonus con l’obiettivo dichiarato di:
    • incentivare la prevenzione
    • premiare i datori di lavoro realmente virtuosi
    • mantenere l’equilibrio della gestione tariffaria
  • per violazioni gravi in materia di sicurezza sul lavoro sono escluse dal bonus le aziende che negli ultimi due anni abbiano riportato sentenze definitive di condanna

Formazione lavoratori: 30 giorni per il turismo e la ristorazione

Negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e nelle imprese turistico-ricettive, considerato il basso livello di rischio e le modalità specifiche di erogazione del servizio, la formazione in materia di sicurezza sul lavoro e l’eventuale addestramento specifico previsti dall’articolo 37, comma 4, lettera a), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, devono concludersi entro trenta giorni dalla costituzione del rapporto di lavoro.

Lo stesso termine si applica in caso di somministrazione di lavoro, a partire dall’inizio dell’utilizzazione del lavoratore.

IN PRATICA

Prima del Decreto-Legge 31 ottobre 2025, n. 159:

  • La formazione dei lavoratori nel settore turistico-ricettivo e della somministrazione di alimenti e bevande doveva essere erogata prima dell’inizio della mansione, come da Accordo Stato Regioni 2025 e come per gli altri settori a basso rischio.
  • L’obiettivo era garantire una formazione e addestramento immediati, assicurando che ogni lavoratore iniziasse l’attività consapevole dei rischi e delle misure di prevenzione.

Dopo il Decreto-Legge 159/2025:

  • La formazione e l’addestramento specifico devono essere conclusi entro 30 giorni dall’assunzione o dall’inizio dell’utilizzazione in caso di somministrazione di lavoro.
  • Il nuovo regime introduce quindi la possibilità di ritardare l’erogazione della formazione: una differenza sostanziale rispetto agli altri settori di attività.

Nota critica:
La scelta di spostare il termine massimo della formazione a 30 giorni appare una soluzione “all’italiana” per gestire le difficoltà dell’elevato turnover del settore.
Se il nuovo ASR 2025 aveva dato indicazione di anticipare la formazione al giorno 0 con lo scopo di promuovere un messaggio di priorità ai lavoratori, questa nuova disposizione rischia di essere un passo indietro, riducendo l’impatto formativo iniziale e potenzialmente aumentando l’esposizione ai rischi nei primi giorni di lavoro.
Il consiglio resta quello di anticipare la formazione e l’addestramento almeno per quelle mansioni operative più critiche.

Vigilanza, badge di cantiere e patente a crediti

Per garantire la tutela della salute, sicurezza e diritti dei lavoratori, le imprese che operano nei cantieri edili in appalto o subappalto, così come in altre attività a rischio elevato, devono fornire ai propri dipendenti una tessera di riconoscimento con codice univoco anticontraffazione. Questa tessera, che funge da badge identificativo, può essere resa disponibile anche in formato digitale, tramite strumenti interoperabili con la piattaforma nazionale SIISL.

Per quanto riguarda la patente a crediti, a partire dal 1° gennaio 2026, le violazioni indicate nell’allegato I-bis (numero 21: lavoro irregolare; numero 24: lavoro irregolare con lavoratori stranieri o minori) comportano la decurtazione immediata dei crediti al momento della notificazione del verbale di accertamento.

In assenza della patente o del documento equivalente, le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili dell’art. 89, comma 1, lett. a), sono soggetti a una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori, comunque non inferiore a 12.000 euro.

L’Ispettorato nazionale del lavoro indirizza la propria attività di vigilanza prioritariamente verso i datori di lavoro che operano in regime di subappalto, sia pubblico che privato.

Potenziamento ispettori del lavoro

Per rafforzare le attività di vigilanza e tutela dei lavoratori, l’Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato, per gli anni 2026, 2027 e 2028, ad assumere 300 unità di personale a tempo indeterminato, senza il previo esperimento delle procedure di mobilità previste.

Le nuove assunzioni riguardano l’area dei funzionari, nelle famiglie professionali di:

  • ispettore di vigilanza ordinaria
  • ispettore di vigilanza tecnica, salute e sicurezza

Questo potenziamento, unitamente al contingente in extra-organico del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, mira a rinforzare i controlli e la presenza ispettiva sul territorio.

Indumenti di lavoro assimilati a DPI: obblighi del datore di lavoro

Il datore di lavoro è responsabile del corretto mantenimento dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale), garantendone efficienza e condizioni igieniche attraverso:

  • manutenzione regolare
  • riparazioni quando necessario
  • sostituzioni secondo le indicazioni del fabbricante

Questo obbligo si estende anche agli indumenti di lavoro che, in base alla valutazione dei rischi, assumono la caratteristica di DPI.

IN PRATICA

Solo a partire da un’analisi accurata delle mansioni, dei rischi specifici e delle condizioni di lavoro, è possibile individuare quali indumenti debbano effettivamente assumere la funzione di protezione: la valutazione dei rischi è centrale.

Una volta completata questa analisi, l’azienda può definire le misure preventive e protettive più efficaci, privilegiando soluzioni che siano al contempo sicure, pratiche e sostenibili nel tempo.

Protezione contro le cadute dall’alto e scale verticali permanenti

Le scale verticali permanenti di altezza superiore a 5 metri, con inclinazione maggiore di 75°, fissate a un supporto e utilizzate come mezzo di accesso, devono essere dotate, in base alla valutazione del rischio, di:

  • un sistema di protezione individuale contro le cadute dall’alto (ai sensi dell’art. 115 D.Lgs. 81/08)
  • oppure una gabbia di sicurezza.

I pioli devono distare almeno 15 cm dalla parete alla quale sono fissati. Nel caso della gabbia di sicurezza, le maglie o le aperture devono impedire la caduta accidentale verso l’esterno, e la parete opposta ai pioli non deve distare più di 60 cm. Per le scale installate entro il 31 ottobre 2025, le disposizioni entreranno in vigore dal 1° febbraio 2026.

Nei lavori in quota, i sistemi di protezione collettiva devono avere priorità rispetto a quelli individuali. In particolare si dovranno preferire Parapetti e Reti di sicurezza. Se non è possibile utilizzare sistemi collettivi, i lavoratori devono adottare sistemi di protezione individuale adeguati all’uso specifico, quali:

  • sistemi di trattenuta
  • sistemi di posizionamento sul lavoro
  • sistemi di accesso e posizionamento mediante funi
  • come ultima scelta: sistemi di arresto caduta

Questi sistemi devono essere costituiti da un dispositivo di presa del corpo collegato a un punto di ancoraggio sicuro, garantendo protezione efficace contro il rischio di caduta dall’alto.

Tutela INAIL e sicurezza per studenti nei percorsi scuola-lavoro

Il Decreto-Legge 31 ottobre 2025, n. 159 rafforza la tutela assicurativa INAIL e le misure di sicurezza per gli studenti coinvolti nei percorsi di formazione scuola-lavoro.

La copertura assicurativa si estende anche agli infortuni che possono verificarsi durante il tragitto:

  • dall’abitazione o da altro domicilio dello studente al luogo dove si svolge il percorso scuola-lavoro
  • dal luogo del percorso scuola-lavoro al domicilio dello studente

Le convenzioni stipulate tra le istituzioni scolastiche e le imprese ospitanti devono garantire che gli studenti non siano adibiti a lavorazioni ad elevato rischio, come definiti nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) dell’impresa ospitante.

IN PRATICA

Inserire gli studenti nella valutazione dei rischi dell’impresa ospitante rappresenta anche un vademecum interno, utile per regolamentare correttamente la loro presenza, definire mansioni consentite e prevenire situazioni pericolose. In pratica, ciò significa:

  • Identificare nella valutazione dei rischi quali attività siano compatibili con la loro età e formazione.
  • Escludere particolari lavorazioni e mansioni
  • Considerare anche i trasporti da e verso il luogo di formazione, dato che eventuali infortuni in tragitto rientrano nella tutela assicurativa INAIL
  • Utilizzare la sezione dedicata agli studenti nel DVR come guida interna per organizzare turni, mansioni e supervisione, evitando rischi e garantendo trasparenza tra scuola e azienda.

Cultura della prevenzione e tracciamento dei mancati infortuni

Il Decreto-Legge 31 ottobre 2025, n. 159 rafforza la cultura della prevenzione nei luoghi di lavoro, promuovendo il tracciamento dei mancati infortuni.

L’obiettivo è incentivare il miglioramento continuo delle condizioni di salute e sicurezza e ridurre l’incidenza degli infortuni. Per le imprese con più di 15 dipendenti, il Ministero del Lavoro e INAIL forniscono linee guida per:

  • identificare e registrare i mancati infortuni
  • analizzare le cause e le circostanze
  • definire azioni correttive o preventive da attuare per migliorare la sicurezza complessiva

In questo modo, le aziende possono creare un ciclo virtuoso di prevenzione, basato sulla conoscenza dei quasi-incidenti e sull’adozione di misure concrete per evitare che si trasformino in infortuni reali.

IN PRATICA

Per promuovere davvero la cultura della prevenzione, è consigliabile che le aziende adottino una procedura interna strutturata per la segnalazione e comunicazione dei mancati infortuni e delle situazioni pericolose.

In pratica, ciò significa:

  • Stabilire modalità chiare e semplici per il personale per segnalare quasi-incidenti o rischi osservati sul luogo di lavoro.
  • Registrare ogni segnalazione in un registro dedicato, anche digitale, in modo da poterle analizzare sistematicamente.
  • Analizzare le cause di ciascun mancato infortunio o situazione pericolosa, per identificare eventuali azioni preventive o correttive.
  • Comunicare ai lavoratori le misure adottate, chiudendo il ciclo della prevenzione e rafforzando la cultura della sicurezza.

Sorveglianza sanitaria e controlli su alcol e sostanze

I lavoratori devono sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal decreto legislativo 81/2008 o comunque disposti dal medico competente, e tali controlli devono essere computati nell’orario di lavoro, fatta eccezione per le visite preassuntive.

La novità introdotta dal Decreto-Legge 31 ottobre 2025, n. 159 riguarda la possibilità di effettuare una visita medica prima o durante il turno nel caso in cui vi sia un ragionevole sospetto che il lavoratore si trovi sotto l’effetto di alcol o sostanze stupefacenti o psicotrope.

Questa misura è rivolta alle attività ad elevato rischio infortuni, tra cui:

  • addetti al settore trasporti
  • tecnici manutentori critici
  • operatori di macchine e impianti pericolosi
  • attività con esplosivi o sostanze pericolose, infiammabili o tossiche
  • addetti del settore sanità e sicurezza pubblica
  • lavori in quota ad alto rischio
  • lavori in ambienti confinati
  • addetti a centrali termoelettriche, nucleari o impianti a rischio rilevante

L’obiettivo è verificare la condizione del lavoratore e prevenire infortuni derivanti da ridotta capacità psico-fisica durante l’esecuzione di mansioni ad alto rischio.

IN PRATICA

Questa misura mira a colmare un vuoto pratico presente nella normativa precedente: si poteva individuare un ragionevole sospetto sulla base di comportamenti o segni evidenti, ma mancavano strumenti chiari per attivare una visita del medico competente nel momento in cui il sospetto si presentava, specialmente durante la giornata lavorativa.

Ora, il medico competente può intervenire immediatamente, prevenendo infortuni gravi in settori come trasporti, lavori in quota, manutenzioni critiche e impianti pericolosi. Tuttavia, la sua efficacia dipenderà molto da come verrà integrata nei sistemi di gestione aziendale della sicurezza. È fondamentale che, per evitare distorsioni, vengano definite procedure interne, criteri oggettivi di sospetto e garanzie di tutela della dignità del lavoratore.