È stato pubblicato il 29 giugno 2023 nella gazzetta ufficiale dell’unione europea il nuovo regolamento macchine (UE) 2023/1230 che andrà a sostituire la Direttiva Macchine 2006/42/CE. La scelta di adottare un regolamento anziché una direttiva consentirà un’attuazione più uniforme, riducendo i ritardi nel recepimento e le differenze di interpretazione tra gli stati membri.
Il 29 giugno 2023 è stato approvato un nuovo Regolamento del Parlamento e del Consiglio Europeo riguardante le macchine fisse, mobili, trasportabili e di sollevamento/spostamento, ad esclusione di alcune macchine indicate nelle stesse direttive. È stato redatto in conformità con le indicazioni del nuovo quadro legislativo, quindi è coerente con altre direttive tipicamente applicabili alle macchine, quali la direttiva bassa tensione 2014/35/UE e la direttiva compatibilità elettromagnetica 2014/30/UE.

Il nuovo Regolamento, a seguito della rettifica pubblicata il 4 luglio 2023, verrà applicato a partire dal 20 gennaio 2027, ovvero 42 mesi dopo la data di entrata in vigore, e in pari data verrà abrogata l’attuale Direttiva Macchine 2006/42/CE.
La Direttiva è un atto destinato a tutti i Paesi Stati membri dell’unione europea, obbligatorio in tutti gli elementi e con obbligo di risultati: il legislatore di ciascun Stato definisce i mezzi e le modalità più idonei a raggiungere lo scopo della direttiva.
Il recepimento di una Direttiva deve avvenire entro un termine massimo e ogni singolo Stato, attraverso la propria normativa nazionale di recepimento, stabilisce una propria entrata in vigore.
Il regolamento è invece una normativa vincolante e deve essere applicato in tutti i suoi elementi nell’intera Unione Europea senza la necessità di un suo recepimento mediante disposizioni normativi nazionali. Il legislatore non deve quindi apportare modifiche al testo originale mediante l’atto normativo nazionale, evitando quindi la conseguente difficoltà di commercializzazione dei prodotti all’interno del mercato dell’Unione Europea. Il Regolamento, inoltre, entra in vigore lo stesso giorno in tutti i Paesi dell’Unione Europea, evitando ritardi o recepimenti temporali diversi tra i vari Paesi.
A differenza della Direttiva, che richiedeva un adattamento da parte di ciascun paese, la principale novità del Regolamento è che sarà direttamente applicabile in tutti gli stati membri.
Ciò significa: regole più uniformi, assenza di ritardi e univocità di interpretazioni.
La Direttiva si applicava solo alle macchine nuove e non considerava le modifiche apportate successivamente, che erano regolate solamente dalle leggi nazionali, le quali variavano da un Paese all’altro.
In tali casi, chi dovesse apportare tali modifiche dovrà rispettare i medesimi obblighi stabiliti per i fabbricanti dal Regolamento.
I componenti di sicurezza, già considerati nella Direttiva con l’obbligo di essere contrassegnati dal marchio CE, con il nuovo Regolamento vengono ampliati nella loro definizione.
Si definiscono “componenti di sicurezza” anche quelli digitali, come il software, ciò significa che il Regolamento si applica anche a prodotti immateriali: anche il software che svolge funzioni di sicurezza e che viene venduto separatamente deve essere contrassegnato con il marchio CE, deve inoltre essere accompagnato da una dichiarazione di conformità dell’Unione Europea e, se necessario, da istruzioni per l’uso.
La maggior parte delle macchine è oggi collegata a reti per lo scambio di dati che possono subire attacchi di malintenzionati, incidenti che in futuro potrebbero aumentare.
Per questa ragione il nuovo Regolamento richiede che i circuiti di controllo responsabili della sicurezza siano progettati in modo tale da prevenire che tali attacchi hacker possano causare comportamenti pericolosi delle macchine.
È inoltre stato aggiunto un nuovo requisito di sicurezza specificamente dedicato alla protezione dalla corruzione dei sistemi informatici.
Il nuovo Regolamento si applica anche ai sistemi che utilizzano tecnologie di intelligenza artificiale. L’obiettivo è garantire la valutazione dei rischi connessi al comportamento delle macchine che funzionano con un certo grado di autonomia.
La fase di apprendimento delle macchine deve essere quindi controllata tramite appositi circuiti di sicurezza, per garantire che non superino i limiti di rischio stabiliti.
Nelle norme di sicurezza e salute applicabili alle macchine mobili, sono anche previste disposizioni specifiche per le macchine mobili autonome, chiamate AGV. Questi prodotti stanno diventando sempre più comuni e sostituiscono lo spostamento manuale di oggetti in vari settori, come le linee di produzione, i magazzini, gli ospedali.
In relazione al tema del paragrafo precedente, nel nuovo Regolamento è contemplata anche la lista dei prodotti a rischio elevato: a quella della precedente Direttiva sono stati aggiunti i componenti di sicurezza con comportamento auto-evolutivo e le macchine che utilizzano sistemi con comportamento auto-evolutivo.
Si tratta di prodotti dove non si può applicare la procedura di valutazione della conformità interna alla fabbricazione, ma per i quali è sempre richiesto l’intervento di un organismo autorizzato.
Tali prodotti sono suddivisi in sei categorie:
Il Regolamento (UE) 2023/1230 riprende le figure dell’importatore e del distributore, già previste nel Regolamento (UE) 2019/1020 sulla vigilanza del mercato e sulla conformità dei prodotti, e ne delinea gli obblighi.
L’importatore è qualsiasi soggetto stabilito nell’Unione che immette sul mercato UE una macchina o un prodotto correlato originario di un paese terzo e, anche se non risulta essere il fabbricante, è sottoposto agli obblighi elencati all’art.13 per quanto concerne le macchine e l’art.14 per le quasi macchine. In particolare:
Il distributore è qualsiasi soggetto nella catena di approvvigionamento, diverso dal fabbricante o dall’importatore, che mette a disposizione un prodotto rientrante nell’ambito di applicazioni del Regolamento (UE) 2023/1230 sul mercato UE. Tra gli obblighi, indicati agli art.15 e 16 del Regolamento, troviamo:
Il nuovo Regolamento prevede anche una nuova dichiarazione di conformità UE al posto della vecchia dichiarazione CE, come previsto dalle nuove leggi: se un prodotto è soggetto a più leggi dell’Unione Europea, è necessario compilare una sola dichiarazione di conformità UE che le includa tutte.
In conclusione, il nuovo Regolamento Macchine del 2023 comporta importanti cambiamenti nel settore. Sostituisce la vecchia Direttiva e introduce regole uniformi per tutti gli Stati membri dell’Unione Europea.
Le modifiche sostanziali apportate ai prodotti richiedono attenzione e conformità da parte dei fabbricanti, che devono adottare le procedure appropriate e garantirne la sicurezza.
L’introduzione dei ruoli di importatore e distributore contribuisce a una maggiore responsabilità nel processo di commercializzazione.
L’inclusione dei componenti digitali e dei software nella definizione di “componente di sicurezza” sottolinea l’importanza della cybersicurezza.
L’applicazione dell’intelligenza artificiale nelle macchine richiede un’adeguata valutazione dei rischi e il controllo della fase di apprendimento.
Infine, le categorie di prodotti ad alto rischio richiedono l’intervento di organismi autorizzati per garantire la conformità e la sicurezza.
Con l’implementazione di tali norme, si mira a migliorare la sicurezza e la tutela della salute dei consumatori, nonché a promuovere l’armonizzazione e l’innovazione nel settore delle macchine.