Rischio rumore nei luoghi di lavoro: come effettuare una valutazione del rischio accurata
12 Set 2025Il rischio rumore negli ambienti di lavoro è una problematica spesso sottovalutata ma che può avere gravi conseguenze sulla salute dei lavoratori. Comprendere come effettuare una corretta valutazione del rischio rumore è fondamentale per ogni datore di lavoro, non solo per rispettare la normativa, ma anche per garantire un ambiente di lavoro sicuro e produttivo.
Come si valuta il rischio rumore?
La valutazione del rischio rumore è un obbligo previsto dall’Art. 190 del D.Lgs. 81/08. Non si tratta semplicemente di rilevare i decibel presenti in un ambiente, ma di analizzare tutti i fattori che influenzano l’esposizione e i suoi effetti.
Gli elementi da considerare sono:
- livello, tipo e durata dell’esposizione (anche impulsiva);
- valori limite di esposizione e valori di azione;
- effetti sulla salute dei lavoratori, inclusi soggetti sensibili come donne in gravidanza e minori;
- interazioni tra rumore, vibrazioni e sostanze ototossiche;
- effetti indiretti sulla percezione di segnali di sicurezza (sirene, allarmi, ecc.);
- emissioni acustiche dichiarate dai costruttori delle attrezzature;
- possibilità di utilizzo di macchinari alternativi meno rumorosi;
- esposizioni prolungate oltre l’orario di lavoro;
- risultati della sorveglianza sanitaria;
- disponibilità e caratteristiche dei DPI uditivi.
Quando è obbligatoria la valutazione del rischio rumore?
La valutazione è sempre obbligatoria quando in azienda sono presenti lavoratori subordinati o equiparati, indipendentemente dal settore.
Deve essere aggiornata:
- almeno ogni 4 anni;
- in caso di modifiche significative alle attrezzature, impianti o cicli produttivi;
- se la sorveglianza sanitaria rileva danni all’udito correlati all’attività lavorativa.
I risultati devono confluire nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e, se necessario, anche in POS e DUVRI.
Chi deve effettuare la valutazione?
La responsabilità ultima è del datore di lavoro, ma l’analisi deve essere condotta da tecnici esperti, in collaborazione con:
- RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione),
- Medico Competente,
- RLS (Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza).
Limiti di esposizione e soglie di rischio
Il D.Lgs. 81/08 individua tre soglie principali:
- Valori inferiori di azione
- 80 dB(A) Lex,8h
- 135 dB(C) Ppicco
- → DPI disponibili, formazione/informazione, sorveglianza sanitaria su richiesta.
- Valori superiori di azione
- 85 dB(A) Lex,8h
- 137 dB(C) Ppicco
- → DPI obbligatori, programma di riduzione del rischio, sorveglianza sanitaria obbligatoria.
- Valori limite di esposizione
- 87 dB(A) Lex,8h
- 140 dB(C) Ppicco
- → obbligo di intervento immediato, riduzione esposizione, verifica cause.
In alcuni casi è possibile utilizzare il livello settimanale (Lex,w) come parametro di riferimento, purché non superi mai gli 87 dB(A).
Come misurare i livelli di rumore
Quando è necessario effettuare le misurazioni, queste devono rispettare le norme tecniche di riferimento:
- UNI EN ISO 9612,
- UNI 9432.
La strumentazione deve essere idonea e le misurazioni rappresentative delle reali condizioni di lavoro. È inoltre essenziale considerare l’incertezza di misura secondo le pratiche metrologiche.
Conclusioni
La valutazione del rischio rumore è un processo essenziale per tutelare la salute uditiva e generale dei lavoratori e per rispettare la normativa vigente. Un approccio accurato, supportato da professionisti e aggiornato periodicamente, permette di ridurre i rischi, aumentare la sicurezza e migliorare la qualità del lavoro.
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D.V.R e Duvri: confronto e differenze sostanziali
10 Set 2025Nel panorama della sicurezza sul lavoro, gli acronimi DVR e DUVRI generano spesso confusione, pur rappresentando due documenti distinti e fondamentali. Entrambi previsti dal D.Lgs. 81/08 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro), condividono l’obiettivo di valutare e gestire i rischi, ma si applicano in contesti diversi. Comprendere le differenze tra DVR e DUVRI è essenziale per adempiere correttamente agli obblighi normativi ed evitare sanzioni.
Che cos’è il DVR?
Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) è obbligatorio per tutte le aziende che rientrano nel campo di applicazione del D.Lgs. 81/08 (e cioè che impiegano almeno un lavoratore oltre al datore di lavoro). Le uniche eccezioni riguardano ditte individuali, aziende a conduzione familiare e liberi professionisti senza dipendenti.
Nei confronti dei lavoratori il DVR deve, tra le altre cose:
- individuare i rischi presenti nell’ambiente di lavoro;
- definire le misure di prevenzione e protezione;
- indicare i DPI da adottare;
- specificare le figure della sicurezza (datore di lavoro, RSPP, medico competente, addetti emergenze, RLS);
- descrivere procedure e mansioni a rischio.
Aggiornamento del DVR
Il DVR deve essere aggiornato ogni volta che avvengono:
- modifiche ai processi produttivi o organizzativi;
- introduzione di nuove attrezzature;
- variazioni del personale o delle mansioni;
- infortuni significativi;
- cambiamenti legislativi.
Che cos’è il DUVRI?
Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI) è necessario quando due o più imprese collaborano nello stesso ambiente di lavoro (appalti, subappalti, somministrazione). Serve a identificare e gestire i rischi da interferenza, cioè quelli derivanti dall’interazione tra attività svolte da lavoratori di imprese diverse.
Quando non è obbligatorio il DUVRI?
Non serve nei casi di:
- appalti di durata inferiore a 2 giorni;
- servizi di natura intellettuale o fornitura di materiali;
- attività fino a 5 uomini-giorno, salvo lavori ad alto rischio;
- cantieri con già un Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC);
- attività a basso rischio, se gestite da un coordinatore qualificato.
Le esclusioni non valgono in presenza di agenti chimici, biologici, cancerogeni o atmosfere esplosive o altri rischi rilevanti.
Il DUVRI deve essere allegato al contratto di appalto o d’opera e aggiornato in base all’andamento dei lavori.
DVR vs DUVRI: le differenze principali
Le differenze tra DVR e DUVRI riguardano diversi aspetti fondamentali:
- Ambito della valutazione dei rischi
Il DVR prende in considerazione tutti i rischi aziendali, indipendentemente dalla loro origine. È quindi un documento generale e completo.
Il DUVRI, invece, si concentra esclusivamente sui rischi da interferenza, cioè quelli che emergono quando più imprese o lavoratori esterni operano nello stesso luogo. - Obbligatorietà
Il DVR è sempre obbligatorio per le aziende che impiegano almeno un lavoratore oltre al datore di lavoro.
Il DUVRI, invece, è obbligatorio solo in caso di appalti, subappalti o collaborazioni che comportino interferenze tra attività diverse. - Responsabilità della redazione
La redazione del DVR è compito esclusivo del datore di lavoro, che può farsi supportare da RSPP, ASPP o consulenti esterni.
Il DUVRI, invece, è responsabilità del committente dell’appalto, cioè di chi affida i lavori o i servizi. - Aggiornamento
Il DVR deve essere aggiornato ogni volta che cambiano processi produttivi, impianti, organizzazione del lavoro o quando si verificano infortuni rilevanti o variazioni normative.
Il DUVRI deve essere aggiornato in base all’andamento dei lavori, a eventuali modifiche contrattuali o a variazioni delle condizioni operative che comportino nuovi rischi di interferenza.
Conclusioni
Il DVR e il DUVRI rappresentano strumenti distinti ma entrambi essenziali per la sicurezza nei luoghi di lavoro. Mentre il DVR offre una valutazione globale dei rischi aziendali, il DUVRI si focalizza sui rischi da interferenza in contesti di appalto o collaborazione. La loro corretta redazione non è solo un obbligo normativo, ma un impegno concreto verso la tutela della salute dei lavoratori. Errori o omissioni possono tradursi in sanzioni di natura amministrativa o penale.
Se desideri approfondire il significato, i soggetti coinvolti nella redazione e gli obblighi legati al DUVRI, ti invitiamo a leggere il nostro articolo dedicato: Cos’è il DUVRI: significato, chi lo redige e obblighi – Guida completa.
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Valutazione rischio incendio: come eseguirla al meglio
09 Set 2025La valutazione rischio incendio è un’attività essenziale per garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro e la conformità alla normativa vigente. Non si tratta solo di un adempimento normativo, ma di una vera e propria strategia di prevenzione. In questa guida vedremo come valutare il rischio antincendio, quali sono i riferimenti normativi aggiornati e come redigere correttamente la documentazione richiesta.
Il punto di riferimento attuale è il Decreto Ministeriale 3 settembre 2021, noto anche come “Decreto Minicodice”, che ha sostituito il precedente D.M. 10 marzo 1998. In vigore dal 29 ottobre 2022, il nuovo decreto definisce criteri precisi per la progettazione e gestione della sicurezza antincendio.
Documento valutazione rischio incendio
Il D.M. 3 settembre 2021 si applica a tutti i luoghi di lavoro (esclusi solo i cantieri temporanei o mobili), secondo quanto definito dall’art. 62 del D.Lgs. 81/2008. La valutazione dei rischi di incendio rappresenta una sezione obbligatoria e non delegabile del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), come stabilito dall’art. 17, comma 1, lettera a), dello stesso decreto.
I criteri di applicazione del decreto sono:
- Regole tecniche specifiche – Se esistenti per l’attività, hanno la priorità.
- Minicodice – Applicabile ai luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio.
- Codice di prevenzione incendi – Si applica alle attività senza regole tecniche specifiche e non a basso rischio.
- Opzione per il Codice – È comunque possibile applicare il Codice anche alle attività a basso rischio.
Questo approccio garantisce la copertura normativa completa per ogni tipologia di attività lavorativa, assicurando coerenza con la più recente normativa antincendio.
Quando aggiornare la Valutazione rischio incendio?
La valutazione rischio incendio deve essere un processo continuo e dinamico, non un documento statico. È necessario aggiornare la valutazione nei seguenti casi, secondo l’art. 29, comma 3, del D.Lgs. 81/2008:
- Modifiche significative nel processo produttivo o nell’organizzazione del lavoro.
- Evoluzione tecnologica o aggiornamento delle misure di prevenzione.
- Infortuni rilevanti o situazioni di emergenza che evidenziano criticità.
Aggiornare periodicamente il documento è fondamentale per mantenere alta l’efficacia delle misure di prevenzione e protezione antincendio.
Come redigere il documento di Valutazione rischio incendio?
Per valutare il rischio antincendio correttamente, è necessario seguire un processo dettagliato, soprattutto nei luoghi a basso rischio, dove si applica l’Allegato I del D.M. 3 settembre 2021.
Elementi minimi della valutazione:
- Individuazione dei pericoli d’incendio: sorgenti d’innesco, materiali combustibili, lavorazioni pericolose.
- Descrizione dell’ambiente: accessibilità, layout, compartimentazione, ventilazione.
- Occupanti esposti al rischio: inclusione delle esigenze delle persone con disabilità.
- Beni esposti: valutazione degli asset aziendali a rischio.
- Analisi delle conseguenze: impatto potenziale di un incendio sugli occupanti.
- Misure di mitigazione: eliminazione o riduzione dei pericoli rilevati.
Le misure antincendio previste includono:
- Compartimentazione: per limitare la propagazione del fuoco.
- Esodo: vie di fuga sicure e adeguatamente segnalate.
- Gestione della Sicurezza Antincendio (GSA): organizzazione e controllo delle misure di sicurezza.
- Controllo dell’incendio: installazione di estintori e, se necessario, rete idranti.
- Rivelazione e allarme: sistemi manuali o automatici per la gestione dell’emergenza.
- Controllo fumi e calore: smaltimento dei fumi tramite aperture o impianti specifici.
- Accessibilità ai soccorsi: i mezzi di emergenza devono poter raggiungere l’edificio facilmente.
- Sicurezza degli impianti: impianti realizzati e mantenuti secondo le norme tecniche.
Quando si applica il Minicodice di prevenzione incendi?
Il Minicodice, ovvero l’Allegato I del D.M. 3 settembre 2021, si applica esclusivamente ai luoghi di lavoro a basso rischio d’incendio che rispettano tutti i seguenti criteri:
- Non soggetti ai controlli di prevenzione incendi (D.P.R. 151/2011).
- Assenza di regole tecniche verticali specifiche.
- Requisiti dimensionali e funzionali:
- Fino a 100 occupanti.
- Superficie lorda fino a 1000 mq.
- Piani compresi tra -5 m e +24 m.
- Assenza di sostanze pericolose e materiali combustibili significativi.
- Nessuna lavorazione pericolosa ai fini dell’incendio.
Quando questi requisiti sono soddisfatti, il Minicodice consente una valutazione semplificata, pur mantenendo elevati standard di sicurezza.
Conclusioni
La valutazione rischio incendio, oggi più che mai, è un processo centrale nella gestione della sicurezza aziendale. Grazie al D.M. 3 settembre 2021, è possibile adottare un approccio personalizzato e coerente con le caratteristiche del luogo di lavoro.
Sapere come valutare il rischio antincendio correttamente permette non solo di rispettare gli obblighi normativi, ma anche di proteggere le persone, i beni aziendali e la continuità operativa. Che si tratti di redigere un nuovo documento o di aggiornare una valutazione esistente, affidarsi a criteri chiari e aggiornati è la chiave per una prevenzione efficace.
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Piano Operativo di Sicurezza (POS) nei Cantieri: Guida Completa e Corso di Formazione
09 Set 2025La sicurezza sul lavoro in cantiere è un elemento imprescindibile per la tutela dei lavoratori e per la continuità delle attività aziendali. Tra i principali obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 troviamo il Piano Operativo di Sicurezza (POS), un documento che ogni datore di lavoro dell’impresa esecutrice deve redigere prima dell’avvio dei lavori in un cantiere temporaneo o mobile.
In questo articolo scoprirai cos’è il POS, perché è fondamentale, quali contenuti deve avere e come il nostro corso pratico “Guida all’Elaborazione di un POS” può aiutarti a redigerlo in maniera corretta, semplice e personalizzata.
Cos’è il POS e perché è obbligatorio in cantiere
Il POS (Piano Operativo di Sicurezza) è un documento obbligatorio che contiene informazioni precise su:
- organizzazione del cantiere,
- modalità di esecuzione dei lavori,
- attrezzature e macchine utilizzate,
- valutazione dei rischi specifici.
Il datore di lavoro dell’impresa esecutrice lo consegna al datore di lavoro affidatario, che a sua volta lo trasmette al Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE).
Il POS è richiesto per tutti i lavori edili e di ingegneria civile indicati nell’Allegato X del D.Lgs. 81/08, come costruzioni, manutenzioni, demolizioni, ristrutturazioni, scavi, lavori stradali, ferroviari e montaggio di prefabbricati.
Corso “Guida all’Elaborazione di un POS”: a chi si rivolge
Il nostro corso è pensato per:
- Aziende e professionisti che gestiscono cantieri semplici e ripetitivi, per imparare a compilare il POS in autonomia.
- Imprese esecutrici che vogliono sviluppare competenze interne senza dipendere sempre da consulenti esterni.
- Tecnici e consulenti della sicurezza che desiderano approfondire la redazione del POS, unendo competenze operative e normative.
Il corso non sostituisce il ruolo dei professionisti nei cantieri complessi o ad alto rischio, ma fornisce strumenti pratici per la gestione quotidiana della documentazione.
I vantaggi del corso
Partecipare al corso “Guida all’Elaborazione di un POS” significa:
- Ridurre i tempi di consegna dei documenti per l’accesso in cantiere.
- Formare una risorsa interna capace di redigere i POS per le attività più semplici.
- Creare documenti realmente personalizzati e aderenti alla realtà operativa dell’impresa.
- Migliorare la collaborazione con CSE e altre imprese.
- Offrire ai professionisti della sicurezza uno strumento per comprendere meglio le esigenze aziendali.
I contenuti minimi di un POS: cosa non può mancare
Il corso illustra nel dettaglio gli elementi richiesti dall’Allegato XV del D.Lgs. 81/2008, tra cui:
- dati identificativi dell’impresa e delle figure della sicurezza (RSPP, RLS, medico competente, addetti emergenze),
- descrizione delle attività e organizzazione del cantiere,
- elenco di macchine, attrezzature e impianti con relative verifiche,
- sostanze pericolose e schede di sicurezza,
- valutazione dei rischi specifici (rumore, vibrazioni, cadute dall’alto, movimentazione manuale carichi),
- procedure complementari al Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC),
- dispositivi di protezione individuale (DPI),
- formazione e informazione dei lavoratori.
POS: un documento sempre aggiornato
Il POS non è statico: deve essere aggiornato ogni volta che cambiano organizzazione, attrezzature, procedure o condizioni operative. Anche eventi come incidenti, introduzione di nuove tecnologie o condizioni climatiche avverse richiedono una revisione tempestiva del documento.
Novità 2024: patente a crediti nei cantieri
Dal 1° ottobre 2024 le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri dovranno possedere la patente a crediti. Ogni azienda parte con 30 crediti e può operare solo se ne mantiene almeno 15. I crediti possono diminuire in caso di violazioni o aumentare investendo in sicurezza e formazione.
Il nostro corso affronta anche questa novità, spiegando come collegare la corretta gestione del POS e la formazione alla patente a crediti.
Conclusione
Redigere un Piano Operativo di Sicurezza accurato significa rispettare la normativa, proteggere i lavoratori e migliorare l’organizzazione aziendale.
Con il corso “Guida all’Elaborazione di un POS” avrai strumenti pratici e immediati per gestire la sicurezza in cantiere in maniera autonoma e professionale.
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Check list SPISAL nel settore metalmeccanico: uno strumento per la sicurezza e il miglioramento
22 Ago 2025Nel contesto del Piano Mirato di Prevenzione (PMP) promosso dalla Regione Veneto e dagli SPISAL, il settore metalmeccanico è stato individuato come uno dei comparti strategici per la tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
Per questo è stata predisposta una check list di autovalutazione, che non va intesa come un mero adempimento formale, ma come un vero e proprio strumento operativo per le aziende.
La check list SPISAL per la metalmeccanica è uno strumento utile per l’autovalutazione dei rischi?
La finalità principale è quella di supportare le imprese metalmeccaniche in un percorso di autovalutazione consapevole, che consenta di:
- individuare eventuali criticità negli ambienti e nelle attrezzature di lavoro;
- adottare misure di prevenzione e protezione efficaci;
- pianificare azioni di miglioramento continuo, andando oltre il minimo richiesto dalla normativa.
In questo senso, l’intenzionalità è chiara: favorire un approccio proattivo alla sicurezza, che coniughi vigilanza e assistenza, trasformando il controllo in un’occasione di crescita.
Le aziende metalmeccaniche possono utilizzare la check list per verificare la sicurezza di macchine e impianti.
La check list affronta in maniera sistematica i principali rischi del comparto, con sezioni dedicate a:
- Sicurezza delle macchine: presse, torni, frese, piegatrici, calandre, centri di lavoro, isole robotizzate e molte altre attrezzature vengono analizzate per verificare la presenza di ripari, comandi sicuri, barriere fotoelettriche e sistemi di arresto di emergenza.
- Manutenzione e regolazione: focus sull’importanza di procedure chiare e sull’isolamento delle fonti di energia durante gli interventi.
- Segnaletica: corretta identificazione dei rischi residui con pittogrammi, indicatori acustici e luminosi, percorsi e cartellonistica.
- Formazione: verifica della formazione generale, specifica e degli aggiornamenti, inclusa quella degli addetti a carrelli elevatori, primo soccorso e antincendio.
- Rischi elettrici: conformità degli impianti a bordo macchina e degli impianti aziendali, presenza di dispositivi di protezione e corrette dichiarazioni di conformità.
- Scheda conclusiva: spazio utile per annotare gli interventi da pianificare e monitorare nel tempo.
Qui la check list Spisal completa per il settore metalmeccanico.
Il Piano Mirato di Prevenzione (PMP) aiuta le imprese a migliorare la gestione della sicurezza sul lavoro.
La check list SPISAL per il settore metalmeccanico è quindi uno strumento concreto e operativo: può essere utilizzata periodicamente dalle aziende per verificare il livello di sicurezza raggiunto e per impostare un piano di miglioramento strutturato.
Ogni impresa può e dovrebbe chiedersi: siamo davvero sicuri di rispettare tutti i requisiti previsti?
E, soprattutto: stiamo cogliendo l’opportunità di trasformare la sicurezza in valore per l’azienda e per le persone che ci lavorano?
Se hai dubbi su alcuni punti o desideri una valutazione approfondita, il nostro studio è a disposizione per accompagnare la tua azienda in questo percorso di crescita e sicurezza.
Manutenzione cabine elettriche MT/BT: cosa prevede la Norma CEI 78-17 e i requisiti del manutentore
12 Ago 2025Abbiamo chiesto al nostro docente e specialista in lavori elettrici, Marco Pisano, di fare chiarezza su un tema spesso affrontato in modo superficiale o con finalità puramente commerciali: la figura del manutentore di cabine elettriche MT/BT e i relativi obblighi formativi.
Nell’articolo che segue, l’autore analizza in dettaglio cosa prevede la Norma CEI 78-17, il rapporto con la CEI 11-27, e sfata alcune convinzioni diffuse ma errate, fornendo indicazioni utili a tecnici e aziende per comprendere davvero competenze, responsabilità e requisiti richiesti dalla normativa.
Un ringraziamento a tutti coloro che dedicano alcuni minuti alla lettura del presente articolo.
A mio sindacabile parere, non mi risulta che esista la figura del “responsabile cabine elettriche”, ma bensì il “Manutentore” inteso quale persona fisica o giuridica che ha la responsabilità complessiva della manutenzione, sono interpretazioni commerciali di alcune strutture che erogano formazione.
La norma universale che stabilisce le skill per eseguire i lavori elettrici rimane sempre la CEI 11-27, di fatto la norma CEI 78-17 porta il seguente titolo “Manutenzione delle cabine elettriche MT/MT e MT/BT dei clienti/utenti finali”.
All’interno della stessa è presente la definizione del “Manutentore”, punto 3.3, ovvero la “persona fisica o giuridica che ha la responsabilità complessiva della manutenzione; in particolare degli aspetti di sicurezza, tecnici e gestionali/amministrativi. Il manutentore può eseguire o fare eseguire, dal proprio personale o da terzi, operazioni manutentive manuali e/o strumentali sugli impianti di cabine MT/MT e/o MT/BT2 “. La nota 2 assimila la figura del manutentore alle figure URI / RI / URL / PL previste nella norma CEI 11-27.
Da tale assunto, che crea confusione e sovrapposizione di competenze, vengono richiamate tutte le figure definite dalla dalla CEI 11-27. Di fatto tale nota non vuole escludere nessuna delle figure presenti all’interno della CEI 11-27 estendendo il ruolo della manutenzione a tutto l’organigramma organizzativo indicato proprio nella norma di più alto rango, la CEI 11-27 appunto.
Per chi ricorda la definizione della CEI 11-27, la URI, “Unità designata alla responsabilità complessiva per garantire l’esercizio in sicurezza di un impianto elettrico mediante regole ed organizzazione della struttura aziendale durante il normale esercizio dell’impianto”, potrebbe non avere competenze elettriche ma bensì si ritrova in capo gli obblighi giuridici di mantenere l’impianto elettrico in perfetto “stato di salute” durante il suo normale funzionamento.
I successivi punti 3.4 e 3.5 della CEI 78-17 che per comodità vengono riportati sotto,
3.4 Persona designata alla conduzione dell’impianto elettrico (Responsabile dell’impianto – RI). Persona responsabile, durante l’attività di manutenzione della sicurezza dell’impianto elettrico.
3.5 Persona preposta alla conduzione dell’attività manutentiva (PL). Persona designata alla responsabilità della conduzione operativa dell’attività manutentiva sul posto di lavoro.
coincidono con le stesse definizioni della CEI 11-27.
Ricordo che mentre la CEI 11-27 prevede dei requisiti fondamentali per ottenere la qualifica di PEI, PES, PAV, e che in assenza di tali requisiti e competenze il datore di lavoro debba somministrare obbligatoriamente i contenuti formativi indicati come 1A, 1B, 2A, 2B, per la CEI 78-17 non vige nessun obbligo formativo se non quello di possedere già le competenze espresse dalla CEI 11-27.
È sufficiente navigare in alcuni siti interne che intitolano il corso in questo modo: “Corso Responsabili Manutenzione Cabine Elettriche” per capire come possa risultare fuorviante. […]
Queste indicazioni così come trovate in rete portano alla convinzione che esista un responsabile esclusivamente per le cabine elettriche e che costui debba frequentare un corso aggiuntivo, in realtà la qualifica del personale viene rimandata alla CEI 11/27 per la quale i lavoratori devono essere già formati in relazione all’esposizione a lavori con rischio elettrico in più, il manutentore delle cabine MT/BT, deve integrare le proprie competenze con i metodi manutentivi o disposizioni tecniche indicati nella 78-17.
In tale ambito per poter eseguire lavori elettrici su parti in tensione oltre i 1000V, come nelle cabine MT/BT, l’azienda deve rispondere ai requisiti del D.M. 4 febbraio 2011 e rientrare nell’elenco dei soggetti autorizzati ad eseguire lavori elettrici sopra i 1000V, solo il “Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Pari Opportunità” può autorizzare tali aziende ad esercitare.
In conclusione, non vige nessun obbligo di frequentare corsi sulla CEI 78-17 ma solo l’applicazione del metodo “proposto” per eseguire la manutenzione; sarebbe stato più elegante intitolarlo “Corso per la manutenzione delle cabine elettriche MT/MT e MT/BT”.
Il corso può essere d’aiuto nel momento in cui l’azienda non sia strutturata con personale che ne conosca i contenuti e non ha tempo o figure da dedicare all’erogazione di formazione interna.
Mi sembrava opportuno fare un po’ di chiarezza sugli obblighi formativi che sono richiesti agli specialisti dei lavori elettrici, nello specifico relativamente alla manutenzione delle cabine MT/BT.
Dott. in TdP – per. ind. Marco Pisano