Sicurezza Antincendio nei Pubblici Esercizi: Tra Bar, Ristorazione e Intrattenimento. Guida Pratica per i Titolari
23 Gen 2026La gestione della sicurezza antincendio nei pubblici esercizi è stata recentemente oggetto di importanti chiarimenti da parte del Dipartimento dei Vigili del Fuoco. Una recente Circolare (Ministero dell’Interno – Dipartimento Vigili del Fuoco) ha fornito indirizzi applicativi fondamentali per distinguere le semplici attività di somministrazione (bar e ristoranti) dai locali di pubblico spettacolo, definendo obblighi, responsabilità e procedure di controllo.
L’obiettivo di questo articolo è guidare i titolari di queste attività attraverso le nuove disposizioni, e le indicazioni operative del settore: il Codice di Prevenzione Incendi (D.M. 3 agosto 2015 e s.m.i.) e i Decreti “GSA” e “Controlli” (D.M. 2 e 1 settembre 2021).
Quando un Bar-ristorante diventa un locale di pubblico spettacolo.
Uno dei punti nevralgici affrontati dalla Circolare riguarda l’inquadramento urbanistico e amministrativo delle attività. È fondamentale sapere che bar e ristoranti non sono attività soggette ai controlli di prevenzione incendi (D.P.R. 151/2011), a meno che:
- non contengano impianti specifici (es. caldaie oltre 116 kW)
- possiede grandi garage o impianti tecnici rilevanti
- non sia “ospitato” all’interno di un edificio più grande che è esso stesso soggetto ai controlli (albergo, centro commerciale, edificio storico)
- non si trasformi in un locale di spettacolo
Tuttavia, il confine viene superato quando l’intrattenimento diventa prevalente. La normativa distingue nettamente tra:
• Bar/Ristoranti con intrattenimento complementare: Se la musica o lo spettacolo sono accessori alla somministrazione, non è previsto un biglietto d’ingresso, non ci sono spazi destinati al ballo e l’assetto del locale non viene modificato (tavoli e sedie restano al loro posto), l’attività rimane un pubblico esercizio e non è soggetta alla normativa sui locali di pubblico spettacolo.
• Locali di Pubblico Spettacolo: Se l’attività prevede ballo, spazi dedicati al pubblico in piedi o trasformazioni della sala, scattano gli obblighi del TULPS (artt. 68 e 80) e, se la capienza supera le 100 persone o i 200 mq, l’attività diventa soggetta al controllo dei Vigili del Fuoco (Attività 65 del D.P.R. 151/2011).
Perché è importante? Per un locale classificato come pubblico spettacolo, si applicano regole tecniche molto più severe (come la RTV 15 del Codice di Prevenzione Incendi o il D.M. 19/08/96), mentre per bar e ristoranti la gestione è affidata alla valutazione del rischio del titolare.
Cosa deve fare il Titolare: La Valutazione del Rischio incendio
La Circolare chiarisce un aspetto cruciale spesso trascurato: la valutazione del rischio incendio non coincide semplicemente con il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) previsto per la sicurezza dei lavoratori (D.Lgs. 81/08).
Mentre il DVR si concentra sulla tutela del lavoratore, la Valutazione del Rischio Incendio deve essere “inclusiva”, considerando la sicurezza di tutti gli occupanti, inclusi clienti, visitatori e utenti con esigenze speciali.
In pratica, il titolare deve:
1. Applicare il D.M. 3 settembre 2021 (o il Codice): Per i bar e ristoranti (non soggetti a controlli VVF), i criteri di progettazione e gestione seguono il cosiddetto “Minicodice” (Allegato I del D.M. 3/9/2021) o, per scelta volontaria o complessità, il Codice di Prevenzione Incendi (RTO).
2. Gestire l’affollamento: A differenza di un ufficio, in un locale pubblico il numero di persone varia. La valutazione deve considerare il massimo affollamento ipotizzabile per dimensionare le vie di esodo secondo i criteri di densità previsti dal Codice (capitolo S.4).
La Direttiva Ministeriale: Il Mandato ai Controlli a seguito della tragedia di Crans-Montana
A rafforzare il quadro tecnico interviene un fondamentale atto di indirizzo politico-amministrativo: la direttiva del Ministro dell’Interno indirizzata ai Prefetti della Repubblica. La direttiva nasce come risposta istituzionale a seguito di eventi tragici (viene citata esplicitamente la “tragedia di Crans-Montana” come elemento scatenante l’attenzione mediatica e politica). Questo sottolinea come la gestione della sicurezza nei locali pubblici non sia solo una questione burocratica, ma una priorità di tutela della pubblica incolumità che si riattiva ciclicamente a seguito di incidenti rilevanti.
La catena di comando: Indirizzandosi ai Prefetti, il Ministero attiva la catena di controllo territoriale che coinvolge le Commissioni di Vigilanza e le Forze di Polizia. L’obiettivo è contrastare l’abusivismo e le false classificazioni, ordinando alle autorità di andare a controllare che tale distinzione sia rispettata nella realtà, sanzionando chi opera come locale di spettacolo senza averne i requisiti di sicurezza (uscite di sicurezza, sistemi antincendio, capienza adeguata, valutazione del rischio incendio specifico, formazione, …).
La Gestione della Sicurezza (GSA) e il Ruolo del Personale
Il cuore della sicurezza nei pubblici esercizi non è solo strutturale, ma gestionale. Il D.M. 2 settembre 2021 (Decreto GSA) e il Capitolo S.5 del Codice di Prevenzione Incendi impongono un cambio di passo nella gestione operativa.
La Circolare sottolinea che gli addetti al servizio antincendio non sono solo figure operative in caso di emergenza, ma veri e propri “gestori della sicurezza”. Le loro mansioni includono:
• Sorveglianza preventiva: Monitorare che le vie di esodo siano libere e che non vi siano comportamenti a rischio (es. rispetto del divieto di fumo o uso di fiamme libere).
• Gestione dell’emergenza: Attuare le procedure di evacuazione e assistenza agli occupanti, specialmente in presenza di persone con disabilità, come previsto dal piano di emergenza.
Azione pratica: Il titolare deve formare gli addetti secondo i nuovi corsi previsti dal D.M. 02/09/2021 (es. Livello 1, 2 o 3 in base al rischio) e garantire esercitazioni periodiche.
Manutenzione e Controlli: Il Registro Obbligatorio
Un altro pilastro fondamentale, richiamato per connessione logica alle responsabilità del titolare, è il D.M. 1 settembre 2021 (Decreto Controlli). Non basta installare estintori o impianti; essi devono essere mantenuti.
Cosa fare praticamente:
• Registro dei controlli: È obbligatorio istituire e aggiornare un registro dove annotare tutti i controlli periodici e le manutenzioni su impianti e attrezzature (estintori, luci di emergenza, porte tagliafuoco).
• Tecnici Qualificati: La manutenzione non può essere “fai da te”. Deve essere affidata a tecnici manutentori qualificati secondo le procedure stabilite dal decreto.
Cosa deve fare un titolare di un bar o ristorante, in breve
La sicurezza nei pubblici esercizi si sposta sempre più dalla mera conformità burocratica alla responsabilità gestionale. La Circolare ribadisce che, anche se un bar non richiede il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI), il titolare ha l’obbligo penale e civile di garantire la sicurezza degli avventori attraverso:
- 1. Il rispetto dei confini tra somministrazione e spettacolo.
- 2. Una valutazione del rischio che tuteli i lavoratori (DVR) e una del rischio specifico incendio che includa il pubblico e le attività extra ristorative.
- 3. Una rigorosa gestione delle manutenzioni e della formazione del personale.
Adottare queste misure non serve solo ad evitare sanzioni in fase di controllo, ma a garantire la continuità operativa e la tutela della vita umana in luoghi ad alta frequentazione. Come chiarito dalla Circolare e dai recenti Decreti, la gestione della sicurezza nei pubblici esercizi non è più una formalità burocratica risolvibile con un semplice documento “nel cassetto”. La netta distinzione tra la tutela dei lavoratori (DVR) e la salvaguardia inclusiva del pubblico (Valutazione Rischio Incendio) impone un approccio professionale e integrato.
Un errore di valutazione, come confondere un’attività di pubblico spettacolo con una semplice somministrazione, o trascurare la formazione degli addetti — chiamati oggi non solo a spegnere incendi ma a prevenire comportamenti a rischio — può avere conseguenze civili e penali pesanti.
Non rischiare sulla sicurezza della tua attività e dei tuoi clienti.
Il nostro team di esperti è a tua disposizione per trasformare gli obblighi normativi in una gestione serena e conforme del tuo locale. Ci occupiamo di:
• Valutazione del Rischio Incendio e DVR: Analizziamo la tua attività per redigere una valutazione “inclusiva” che rispetti sia il D.Lgs 81/08 che i criteri del D.M. 3 settembre 2021, distinguendo correttamente le aree a rischio.
• Formazione Addetti Antincendio: Eroghiamo corsi aggiornati ai sensi del D.M. 2 settembre 2021 (Livelli 1, 2 e 3), preparando il tuo personale non solo all’intervento, ma alla sorveglianza preventiva indispensabile nei locali aperti al pubblico.
• Pratiche Antincendio (SCIA): Gestiamo l’iter autorizzativo completo per le attività soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco (es. locali sopra le 100 persone, presenza di impianti rilevanti), garantendo la conformità tecnica e documentale.
Contattaci oggi stesso per una consulenza preliminare. Verifichiamo insieme se il tuo locale è in regola con le nuove disposizioni o se necessita di adeguamenti per garantire la massima sicurezza e continuità operativa.
RENTRI e Nuova Tracciabilità Rifiuti: scadenze immediate e obblighi operativi dal 13 febbraio 2026
18 Gen 2026Guida Completa alle Scadenze e Obblighi dal 13 Febbraio 2026
Il sistema di tracciabilità dei rifiuti sta subendo una radicale trasformazione digitale con l’entrata in operatività del RENTRI (Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti). Il passaggio dal cartaceo al digitale non sarà immediato per tutti, ma prevede tappe obbligatorie che impattano sull’operatività quotidiana già dalle prossime settimane. Di seguito riepiloghiamo le novità e gli adempimenti urgenti.
La data da segnare in rosso sul calendario è il 13 febbraio 2026: da questo giorno, indipendentemente dalla dimensione della tua azienda, cambieranno le regole per la gestione dei documenti ambientali. Ecco tutto quello che devi sapere per non farti trovare impreparato.
La data spartiacque: 13 Febbraio 2026
Indipendentemente dalla vostra data di iscrizione al portale RENTRI, a partire dal 13 febbraio 2026 scatta una “rivoluzione” documentale per tutte le aziende:
- Addio ai vecchi modelli: I registri di carico/scarico e i formulari (FIR) attuali non potranno più essere utilizzati, né vidimati.
- Nuovi Modelli: Sarà obbligatorio utilizzare esclusivamente i nuovi modelli di Registri Cronologici di Carico e Scarico e Formulari di Identificazione Rifiuti (FIR).
Attenzione: Da questa data, i vecchi modelli, anche se già vidimati, non potranno più essere utilizzati.
Calendario delle Iscrizioni al RENTRI
L’obbligo di iscriversi al portale www.rentri.gov.it è scaglionato in base alla dimensione aziendale e all’attività:
GRUPPO 1 (Grandi Imprese e Gestori):
- Soggetti: Enti/Imprese con più di 50 dipendenti, trasportatori, intermediari, consorzi e impianti di trattamento.
- Scadenza: Iscrizione obbligatoria tra il 15 dicembre 2024 e il 13 febbraio 2026.
- Nota: Un emendamento al “Milleproroghe” potrebbe posticipare questa scadenza al 14 aprile 2025, ma in attesa della conversione in legge, restano valide le scadenze attuali.
GRUPPO 2 (Medie Imprese):
- Soggetti: Enti/Imprese con dipendenti tra 11 e 50.
- Scadenza: Iscrizione dal 15 giugno 2025 al 14 agosto 2025.
GRUPPO 3 (Piccoli Produttori):
- Soggetti: Produttori di rifiuti pericolosi fino a 10 dipendenti.
- Scadenza: Iscrizione dal 15 dicembre 2025 al 13 febbraio 2026.
Attenzione: I produttori di soli rifiuti non pericolosi sotto i 10 dipendenti e le aziende che non rientrano nelle categorie sopra indicate NON devono iscriversi, ma dovranno comunque registrarsi al portale per la gestione dei FIR.
Gestione dei Formulari (FIR): Cosa fare subito
La novità più impattante riguarda la vidimazione dei formulari. Dal 13 febbraio 2026, la bollatura fisica presso gli sportelli della Camera di Commercio o dell’Agenzia delle Entrate scompare. La vidimazione avverrà esclusivamente in modalità digitale tramite il portale RENTRI, anche per chi continuerà a stampare il FIR su carta.
Il passaggio al FIR nativo digitale (senza carta) diventerà obbligatorio solo dal 13 febbraio 2026 per i soggetti iscritti. Fino ad allora, si utilizzerà il nuovo modello cartaceo vidimato virtualmente.
• Vidimazione solo digitale: Non ci si recherà più fisicamente in Camera di Commercio o all’Agenzia delle Entrate. La vidimazione avverrà esclusivamente online tramite il portale RENTRI, anche per chi usa ancora il FIR cartaceo,.
• Formato: Potrete continuare a stampare il FIR su carta (nuovo modello scaricato e vidimato digitalmente) fino a quando non scatterà l’obbligo del formato nativo digitale (previsto dal 13 febbraio 2026 per gli iscritti),.
• App RENTRI: Per la firma e la gestione in mobilità, è disponibile l’App RENTRI per smartphone, utile per autisti e operatori.
Gestione del Registro di Carico e Scarico
Qui la procedura varia in base all’iscrizione al RENTRI:
• Soggetti NON ancora iscritti (es. aziende < 50 dipendenti): Fino alla propria scadenza di iscrizione, dovranno usare il nuovo modello cartaceo scaricabile dal portale RENTRI. In questo specifico caso, la vidimazione deve essere ancora effettuata fisicamente presso la Camera di Commercio,.
• Soggetti Iscritti: Dalla data di iscrizione, il registro diventa nativo digitale. Non va più stampato; la tenuta è digitale tramite software gestionale o servizi di supporto RENTRI e la vidimazione è automatica e digitale,.
Indicazioni Operative per i Clienti
Al fine di non trovarsi impreparati alla data del 13 febbraio 2026, vi invitiamo a:
1. Consumare le scorte: I vecchi formulari e registri cartacei vidimati in precedenza non saranno più validi dal 13 febbraio 2025.
2. Verificare lo scaglione: Controllate il numero dei dipendenti al 31 dicembre dell’anno precedente per capire in quale fascia di iscrizione rientrate.
3. Accedere al Portale: Anche se non dovete iscrivervi subito, è necessario familiarizzare con il portale RENTRI (accesso tramite SPID/CNS/CIE) per le future vidimazioni dei FIR.
4. Software Gestionali: Se utilizzate software di gestione rifiuti, contattate la software house per verificare l’aggiornamento ai nuovi tracciati e l’interoperabilità con il RENTRI.
5. Delega: Valutate se gestire gli adempimenti internamente o delegare a soggetti terzi (associazioni di categoria o consulenti) la trasmissione dei dati.
Con il supporto di competenze qualificate di professionisti del settore Armonia riesce ad affrontare in maniera consapevole e conforme tutti gli aspetti della gestione ambientale, compresi gli adempimenti legati al RENTRI, garantendo continuità operativa e rispetto della normativa. Contattaci all’indirizzo info@formazionearmonia.com per un primo confronto e per individuare la soluzione più adatta alla tua situazione. È possibile scegliere un percorso modulare, selezionando l’opzione più idonea tra:
- La fornitura del software con assistenza alla tenuta;
- Tenuta del registro con scritture di carico e scarico;
- Conservazione digitale e dichiarazione MUD;
- Assistenza nel portale RENTRI escluse registrazioni.
CORSO SULLA VALUTAZIONE DEL RISCHIO DA MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI SECONDO LA NORMA UNI ISO11228-1
08 Gen 2026Da dove nasce l’esigenza: comprendere la valutazione del rischio MMC? La movimentazione manuale dei carichi non è solo un’attività quotidiana: rappresenta una delle principali fonti di infortuni e disturbi muscoloscheletrici nei lavoratori. Per le aziende, capire come si effettua una corretta valutazione del rischio MMC significa molto più che rispettare la normativa: significa poter progettare procedure operative e layout produttivi ottimizzati, in grado di efficientare movimenti e flussi di lavoro, ridurre i rischi di incidenti e prevenire l’insorgenza di malattie professionali.
Partecipare al corso permette ai responsabili aziendali di acquisire le basi necessarie per interpretare una valutazione del rischio MMC e utilizzare queste conoscenze nella pianificazione quotidiana del lavoro.
Per i professionisti, RSPP, ASPP e consulenti, il corso è un’occasione per sviluppare autonomia nella predisposizione di valutazioni semplici del rischio MMC, applicando la metodologia NIOSH e gli standard UNI ISO 11228-1. Oltre alle competenze tecniche, il percorso prevede momenti di confronto tra professionisti e la discussione di casi pratici reali, utili per trasferire le nozioni teoriche direttamente nella realtà operativa.
Conoscere e saper applicare le regole della movimentazione manuale dei carichi non è solo una questione di sicurezza: è uno strumento strategico per migliorare l’efficienza produttiva e proteggere la salute dei lavoratori.
Per questo, la valutazione del rischio MMC è un passaggio fondamentale per garantire sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro. Grazie all’applicazione di metodologie consolidate come la metodologia NIOSH e agli standard normativi come UNI ISO 11228-1, è possibile analizzare le attività, identificare i fattori di rischio e pianificare interventi correttivi efficaci.
Il nostro corso è progettato per fornire competenze pratiche e teoriche su come valutare il rischio da MMC nelle attività quotidiane dell’azienda. Attraverso lezioni, casi studio ed esercitazioni pratiche, i partecipanti imparano a gestire in sicurezza le operazioni di movimentazione manuale dei carichi e a ridurre l’esposizione dei lavoratori a disturbi muscoloscheletrici.
Corso MMC – Valutazione del rischio da movimentazione manuale dei carichi
Destinatari:
- Professionisti, RSPP e ASPP
- Datori di lavoro e preposti
- Figure aziendali responsabili della sicurezza e dell’organizzazione del lavoro
Obiettivi del corso:
- Comprendere le norme tecniche di riferimento per la movimentazione manuale dei carichi
- Applicare la metodologia NIOSH per analizzare i rischi muscoloscheletrici
- Individuare i fattori di rischio nei compiti lavorativi
- Pianificare interventi preventivi e correttivi
- Sviluppare competenze operative basate su casi reali
Programma del corso:
- Concetti fondamentali del D.Lgs. 81/08, Titolo VI
- Introduzione alle norme UNI ISO 11228-1 e al Technical Report 12295
- Quick Assessment: esempi e applicazioni
- Analisi del rischio con i metodi NIOSH Monotask, Composito e Variabile
- Anatomia e fisiologia del rachide, traino, spinta e trasporto manuale
- Interpretazione del lifting index
- Esercitazioni pratiche e casi studio
Durata: 8 ore
Modalità: videoconferenza o in presenza
Riferimenti normativi: D.Lgs. 81/08 – Accordo Stato-Regioni 2025 – UNI ISO 11228-1
Attestato: valido anche come aggiornamento per RSPP e ASPP
Vuoi avere maggiori informazioni? Contattaci: corsi@formazionearmonia.com – 0421 477090 o iscriviti autonomamente al corso.
DECRETO-LEGGE 31 ottobre 2025, n. 159: testo coordinato e principali novità
05 Gen 2026Il Decreto-Legge 31 ottobre 2025, n. 159, convertito con Legge 29 dicembre 2025, n. 198, introduce una serie di misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché disposizioni in materia di protezione civile.
Nel presente articolo proponiamo una selezione delle principali novità contenute nel testo coordinato del decreto, individuate sulla base della loro rilevanza operativa e del potenziale impatto per datori di lavoro, imprese e professionisti che si occupano di sicurezza sul lavoro.
La selezione non ha carattere esaustivo e non sostituisce la lettura integrale del provvedimento, ma intende offrire una prima ricognizione ordinata delle disposizioni che, a nostro avviso, meritano particolare attenzione. Gli aspetti interpretativi e applicativi dei singoli punti saranno oggetto di successivi approfondimenti dedicati. I principali temi:
- Aliquote INAIL e incentivi per la sicurezza
- Formazione sicurezza nei settori turismo e ristorazione
- Vigilanza su appalti e subappalti, badge di cantiere e patente a crediti
- Potenziamento dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro
- Indumenti di lavoro assimilati a DPI: obblighi per il datore di lavoro
- Protezione contro le cadute dall’alto e scale verticali permanenti
- Tutela assicurativa INAIL per studenti nei percorsi scuola‑lavoro
- Cultura della prevenzione e tracciamento dei mancati infortuni
- Sorveglianza sanitaria e controlli per alcol e sostanze nelle attività ad alto rischio
Aliquote INAIL 2026: incentivi per la riduzione degli infortuni
A partire dal 1° gennaio 2026, l’INAIL è autorizzato a rivedere le aliquote di oscillazione in bonus legate all’andamento infortunistico delle aziende. L’obiettivo di questa revisione è incentivare la riduzione degli infortuni sul lavoro e premiare i datori di lavoro virtuosi, garantendo al contempo l’equilibrio della gestione tariffaria.
Non possono beneficiare di questo incentivo le aziende che, nei due anni precedenti, abbiano riportato sentenze definitive di condanna per violazioni gravi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.
IN PRATICA
Vengono poste delle limitazioni agli incentivi annuali INAIL: le aziende possono sfruttare questo incentivo migliorando concretamente la sicurezza nei luoghi di lavoro. Alcuni punti chiave:
- Monitorare gli infortuni e gli incidenti: registrare, analizzare e attuare azioni correttive riduce il rischio e aumenta le probabilità di ottenere il bonus.
- Programmare formazione e addestramento mirati ai rischi specifici di ogni reparto o attività.
- Aggiornare procedure e DVR per dimostrare una gestione proattiva della sicurezza.
- Evitare violazioni gravi: una condanna negli ultimi due anni esclude dal beneficio; è fondamentale rispettare rigorosamente norme e dispositivi di protezione.
Prima: il bonus per andamento infortunistico dipendeva quasi esclusivamente dai dati statistici (numero e gravità degli infortuni) e un’azienda poteva ottenere il bonus anche se aveva avuto violazioni gravi, purché non ci fossero stati (o fossero stati pochi) infortuni.
Ora (dal 1° gennaio 2026):
- l’INAIL è espressamente autorizzato a rivedere le aliquote di oscillazione in bonus con l’obiettivo dichiarato di:
- incentivare la prevenzione
- premiare i datori di lavoro realmente virtuosi
- mantenere l’equilibrio della gestione tariffaria
- per violazioni gravi in materia di sicurezza sul lavoro sono escluse dal bonus le aziende che negli ultimi due anni abbiano riportato sentenze definitive di condanna
Formazione lavoratori: 30 giorni per il turismo e la ristorazione
Negli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e nelle imprese turistico-ricettive, considerato il basso livello di rischio e le modalità specifiche di erogazione del servizio, la formazione in materia di sicurezza sul lavoro e l’eventuale addestramento specifico previsti dall’articolo 37, comma 4, lettera a), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, devono concludersi entro trenta giorni dalla costituzione del rapporto di lavoro.
Lo stesso termine si applica in caso di somministrazione di lavoro, a partire dall’inizio dell’utilizzazione del lavoratore.
IN PRATICA
Prima del Decreto-Legge 31 ottobre 2025, n. 159:
- La formazione dei lavoratori nel settore turistico-ricettivo e della somministrazione di alimenti e bevande doveva essere erogata prima dell’inizio della mansione, come da Accordo Stato Regioni 2025 e come per gli altri settori a basso rischio.
- L’obiettivo era garantire una formazione e addestramento immediati, assicurando che ogni lavoratore iniziasse l’attività consapevole dei rischi e delle misure di prevenzione.
Dopo il Decreto-Legge 159/2025:
- La formazione e l’addestramento specifico devono essere conclusi entro 30 giorni dall’assunzione o dall’inizio dell’utilizzazione in caso di somministrazione di lavoro.
- Il nuovo regime introduce quindi la possibilità di ritardare l’erogazione della formazione: una differenza sostanziale rispetto agli altri settori di attività.
Nota critica:
La scelta di spostare il termine massimo della formazione a 30 giorni appare una soluzione “all’italiana” per gestire le difficoltà dell’elevato turnover del settore.
Se il nuovo ASR 2025 aveva dato indicazione di anticipare la formazione al giorno 0 con lo scopo di promuovere un messaggio di priorità ai lavoratori, questa nuova disposizione rischia di essere un passo indietro, riducendo l’impatto formativo iniziale e potenzialmente aumentando l’esposizione ai rischi nei primi giorni di lavoro.
Il consiglio resta quello di anticipare la formazione e l’addestramento almeno per quelle mansioni operative più critiche.
Vigilanza, badge di cantiere e patente a crediti
Per garantire la tutela della salute, sicurezza e diritti dei lavoratori, le imprese che operano nei cantieri edili in appalto o subappalto, così come in altre attività a rischio elevato, devono fornire ai propri dipendenti una tessera di riconoscimento con codice univoco anticontraffazione. Questa tessera, che funge da badge identificativo, può essere resa disponibile anche in formato digitale, tramite strumenti interoperabili con la piattaforma nazionale SIISL.
Per quanto riguarda la patente a crediti, a partire dal 1° gennaio 2026, le violazioni indicate nell’allegato I-bis (numero 21: lavoro irregolare; numero 24: lavoro irregolare con lavoratori stranieri o minori) comportano la decurtazione immediata dei crediti al momento della notificazione del verbale di accertamento.
In assenza della patente o del documento equivalente, le imprese e i lavoratori autonomi operanti nei cantieri temporanei o mobili dell’art. 89, comma 1, lett. a), sono soggetti a una sanzione amministrativa pari al 10% del valore dei lavori, comunque non inferiore a 12.000 euro.
L’Ispettorato nazionale del lavoro indirizza la propria attività di vigilanza prioritariamente verso i datori di lavoro che operano in regime di subappalto, sia pubblico che privato.
Potenziamento ispettori del lavoro
Per rafforzare le attività di vigilanza e tutela dei lavoratori, l’Ispettorato nazionale del lavoro è autorizzato, per gli anni 2026, 2027 e 2028, ad assumere 300 unità di personale a tempo indeterminato, senza il previo esperimento delle procedure di mobilità previste.
Le nuove assunzioni riguardano l’area dei funzionari, nelle famiglie professionali di:
- ispettore di vigilanza ordinaria
- ispettore di vigilanza tecnica, salute e sicurezza
Questo potenziamento, unitamente al contingente in extra-organico del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, mira a rinforzare i controlli e la presenza ispettiva sul territorio.
Indumenti di lavoro assimilati a DPI: obblighi del datore di lavoro
Il datore di lavoro è responsabile del corretto mantenimento dei DPI (Dispositivi di Protezione Individuale), garantendone efficienza e condizioni igieniche attraverso:
- manutenzione regolare
- riparazioni quando necessario
- sostituzioni secondo le indicazioni del fabbricante
Questo obbligo si estende anche agli indumenti di lavoro che, in base alla valutazione dei rischi, assumono la caratteristica di DPI.
IN PRATICA
Solo a partire da un’analisi accurata delle mansioni, dei rischi specifici e delle condizioni di lavoro, è possibile individuare quali indumenti debbano effettivamente assumere la funzione di protezione: la valutazione dei rischi è centrale.
Una volta completata questa analisi, l’azienda può definire le misure preventive e protettive più efficaci, privilegiando soluzioni che siano al contempo sicure, pratiche e sostenibili nel tempo.
Protezione contro le cadute dall’alto e scale verticali permanenti
Le scale verticali permanenti di altezza superiore a 5 metri, con inclinazione maggiore di 75°, fissate a un supporto e utilizzate come mezzo di accesso, devono essere dotate, in base alla valutazione del rischio, di:
- un sistema di protezione individuale contro le cadute dall’alto (ai sensi dell’art. 115 D.Lgs. 81/08)
- oppure una gabbia di sicurezza.
I pioli devono distare almeno 15 cm dalla parete alla quale sono fissati. Nel caso della gabbia di sicurezza, le maglie o le aperture devono impedire la caduta accidentale verso l’esterno, e la parete opposta ai pioli non deve distare più di 60 cm. Per le scale installate entro il 31 ottobre 2025, le disposizioni entreranno in vigore dal 1° febbraio 2026.
Nei lavori in quota, i sistemi di protezione collettiva devono avere priorità rispetto a quelli individuali. In particolare si dovranno preferire Parapetti e Reti di sicurezza. Se non è possibile utilizzare sistemi collettivi, i lavoratori devono adottare sistemi di protezione individuale adeguati all’uso specifico, quali:
- sistemi di trattenuta
- sistemi di posizionamento sul lavoro
- sistemi di accesso e posizionamento mediante funi
- come ultima scelta: sistemi di arresto caduta
Questi sistemi devono essere costituiti da un dispositivo di presa del corpo collegato a un punto di ancoraggio sicuro, garantendo protezione efficace contro il rischio di caduta dall’alto.
Tutela INAIL e sicurezza per studenti nei percorsi scuola-lavoro
Il Decreto-Legge 31 ottobre 2025, n. 159 rafforza la tutela assicurativa INAIL e le misure di sicurezza per gli studenti coinvolti nei percorsi di formazione scuola-lavoro.
La copertura assicurativa si estende anche agli infortuni che possono verificarsi durante il tragitto:
- dall’abitazione o da altro domicilio dello studente al luogo dove si svolge il percorso scuola-lavoro
- dal luogo del percorso scuola-lavoro al domicilio dello studente
Le convenzioni stipulate tra le istituzioni scolastiche e le imprese ospitanti devono garantire che gli studenti non siano adibiti a lavorazioni ad elevato rischio, come definiti nel Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) dell’impresa ospitante.
IN PRATICA
Inserire gli studenti nella valutazione dei rischi dell’impresa ospitante rappresenta anche un vademecum interno, utile per regolamentare correttamente la loro presenza, definire mansioni consentite e prevenire situazioni pericolose. In pratica, ciò significa:
- Identificare nella valutazione dei rischi quali attività siano compatibili con la loro età e formazione.
- Escludere particolari lavorazioni e mansioni
- Considerare anche i trasporti da e verso il luogo di formazione, dato che eventuali infortuni in tragitto rientrano nella tutela assicurativa INAIL
- Utilizzare la sezione dedicata agli studenti nel DVR come guida interna per organizzare turni, mansioni e supervisione, evitando rischi e garantendo trasparenza tra scuola e azienda.
Cultura della prevenzione e tracciamento dei mancati infortuni
Il Decreto-Legge 31 ottobre 2025, n. 159 rafforza la cultura della prevenzione nei luoghi di lavoro, promuovendo il tracciamento dei mancati infortuni.
L’obiettivo è incentivare il miglioramento continuo delle condizioni di salute e sicurezza e ridurre l’incidenza degli infortuni. Per le imprese con più di 15 dipendenti, il Ministero del Lavoro e INAIL forniscono linee guida per:
- identificare e registrare i mancati infortuni
- analizzare le cause e le circostanze
- definire azioni correttive o preventive da attuare per migliorare la sicurezza complessiva
In questo modo, le aziende possono creare un ciclo virtuoso di prevenzione, basato sulla conoscenza dei quasi-incidenti e sull’adozione di misure concrete per evitare che si trasformino in infortuni reali.
IN PRATICA
Per promuovere davvero la cultura della prevenzione, è consigliabile che le aziende adottino una procedura interna strutturata per la segnalazione e comunicazione dei mancati infortuni e delle situazioni pericolose.
In pratica, ciò significa:
- Stabilire modalità chiare e semplici per il personale per segnalare quasi-incidenti o rischi osservati sul luogo di lavoro.
- Registrare ogni segnalazione in un registro dedicato, anche digitale, in modo da poterle analizzare sistematicamente.
- Analizzare le cause di ciascun mancato infortunio o situazione pericolosa, per identificare eventuali azioni preventive o correttive.
- Comunicare ai lavoratori le misure adottate, chiudendo il ciclo della prevenzione e rafforzando la cultura della sicurezza.
Sorveglianza sanitaria e controlli su alcol e sostanze
I lavoratori devono sottoporsi ai controlli sanitari previsti dal decreto legislativo 81/2008 o comunque disposti dal medico competente, e tali controlli devono essere computati nell’orario di lavoro, fatta eccezione per le visite preassuntive.
La novità introdotta dal Decreto-Legge 31 ottobre 2025, n. 159 riguarda la possibilità di effettuare una visita medica prima o durante il turno nel caso in cui vi sia un ragionevole sospetto che il lavoratore si trovi sotto l’effetto di alcol o sostanze stupefacenti o psicotrope.
Questa misura è rivolta alle attività ad elevato rischio infortuni, tra cui:
- addetti al settore trasporti
- tecnici manutentori critici
- operatori di macchine e impianti pericolosi
- attività con esplosivi o sostanze pericolose, infiammabili o tossiche
- addetti del settore sanità e sicurezza pubblica
- lavori in quota ad alto rischio
- lavori in ambienti confinati
- addetti a centrali termoelettriche, nucleari o impianti a rischio rilevante
L’obiettivo è verificare la condizione del lavoratore e prevenire infortuni derivanti da ridotta capacità psico-fisica durante l’esecuzione di mansioni ad alto rischio.
IN PRATICA
Questa misura mira a colmare un vuoto pratico presente nella normativa precedente: si poteva individuare un ragionevole sospetto sulla base di comportamenti o segni evidenti, ma mancavano strumenti chiari per attivare una visita del medico competente nel momento in cui il sospetto si presentava, specialmente durante la giornata lavorativa.
Ora, il medico competente può intervenire immediatamente, prevenendo infortuni gravi in settori come trasporti, lavori in quota, manutenzioni critiche e impianti pericolosi. Tuttavia, la sua efficacia dipenderà molto da come verrà integrata nei sistemi di gestione aziendale della sicurezza. È fondamentale che, per evitare distorsioni, vengano definite procedure interne, criteri oggettivi di sospetto e garanzie di tutela della dignità del lavoratore.
RSPP datore di lavoro: quando può essere nominato? Aggiornato all’ASR 2025
28 Nov 2025Nel panorama della sicurezza sul lavoro, il ruolo del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) è centrale. L’Articolo 34 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che, in determinate condizioni, il datore di lavoro stesso può assumere la funzione di RSPP. Questa possibilità è particolarmente diffusa nelle PMI, ma richiede requisiti precisi, una formazione adeguata e una gestione accurata delle responsabilità.
Chi è il datore di lavoro RSPP?
Il datore di lavoro RSPP (DLSPP) è colui che decide di ricoprire direttamente il ruolo di responsabile del servizio di prevenzione e protezione. Questa scelta consente di gestire internamente la sicurezza, con vantaggi in termini di controllo e rapidità decisionale, purché rispettate le condizioni normative.
Quando il datore di lavoro può essere RSPP?
L’Articolo 34 del D.Lgs. 81/08 stabilisce che il datore di lavoro può assumere i compiti di RSPP, primo soccorso, prevenzione incendi ed evacuazione, solo nei casi previsti dall’Allegato II.
Limiti dimensionali per categoria di azienda:
- Aziende artigiane e industriali: fino a 30 lavoratori.
- Aziende agricole e zootecniche: fino a 30 lavoratori.
- Aziende della pesca: fino a 20 lavoratori.
- Altre aziende: fino a 200 lavoratori.
Il datore di lavoro che sceglie questa opzione deve informare preventivamente il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS).
Quando il datore di lavoro non può essere RSPP
Ci sono casi in cui è vietato assumere direttamente questo ruolo, come previsto dall’Art. 31, comma 6 e Allegato II del decreto. In particolare, il datore di lavoro non può essere RSPP in:
- Centrali termoelettriche.
- Impianti e laboratori nucleari.
- Aziende estrattive e minerarie.
- Aziende per la fabbricazione o deposito di esplosivi.
- Strutture sanitarie di ricovero e cura (pubbliche o private).
In questi contesti complessi e ad alto rischio, è obbligatoria la nomina di un RSPP esterno o di un servizio interno dedicato.
Formazione obbligatoria per il datore di lavoro RSPP
Per assumere il ruolo, il datore di lavoro RSPP deve frequentare corsi di formazione specifici, la cui durata parte dalle 8 ore, con il “modulo comune”, a cui si aggiungono ulteriori moduli in base al settore ATECO e al livello di rischio aziendale.
Secondo l’Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, la formazione prevede:
- Modulo base: 8 ore.
- Modulo integrativo tecnico: in base al settore.
La formazione iniziale deve svolgersi in presenza o in videoconferenza sincrona: l’e-learning è consentito solo per gli aggiornamenti.
Attenzione: in conformità a quanto riportato nell’Accordo Stato Regioni il datore di lavoro che ricopre il ruolo di RSPP, oltre al corso per Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione dovrà frequentare anche il corso per Datore di Lavoro (almeno 16 ore, anche qui in base alla tipologia di settore).
Aggiornamento e mantenimento della qualifica
La qualifica di RSPP datore di lavoro dura 5 anni. L’aggiornamento è obbligatorio e prevede:
- corsi di almeno 8 ore ogni 5 anni,
- programmi formativi legati ai rischi specifici dell’attività,
- possibilità di svolgere l’aggiornamento anche in modalità e-learning.
Nomina del datore di lavoro RSPP
La scelta deve essere formalizzata tramite un atto scritto, allegato al Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), in cui il datore di lavoro dichiara di assumere personalmente i compiti previsti dall’Art. 33 del D.Lgs. 81/08.
Compiti del datore di lavoro RSPP
Il datore di lavoro che ricopre il ruolo deve svolgere tutte le funzioni dell’RSPP:
- individuazione e valutazione dei rischi,
- definizione e attuazione delle misure di prevenzione,
- redazione delle procedure di sicurezza,
- organizzazione della formazione e informazione ai lavoratori,
- partecipazione a consultazioni e riunioni periodiche,
- comunicazione ai lavoratori delle informazioni obbligatorie.
Nonostante assuma il ruolo di RSPP, il datore di lavoro mantiene tutte le responsabilità generali previste dall’Art. 18 del D.Lgs. 81/08.
Conclusioni
L’Articolo 34 del D.Lgs. 81/08 offre al datore di lavoro la possibilità di ricoprire direttamente il ruolo di RSPP, semplificando la gestione della sicurezza in azienda. Tuttavia, questa scelta richiede una formazione adeguata, aggiornamenti periodici e un’attenta assunzione di responsabilità.
Se sei un datore di lavoro e vuoi ricoprire il ruolo di RSPP nella tua azienda, scopri i nostri corsi RSPP per datori di lavoro: percorsi formativi completi, riconosciuti e in linea con la normativa vigente. Con Armonia Formazione, trasformi un obbligo di legge in una vera opportunità di crescita e tutela per la tua azienda.
Comunicato stampa Consiglio dei Ministri n.147
06 Nov 2025Misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile (decreto-legge)
ll Consiglio dei ministri si è riunito martedì 28 ottobre 2025 per stilare delle misure urgenti per la tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro e in materia di protezione civile.
Il decreto legge interviene in modo incisivo sulla formazione e sulla tutela specifica, prevedendo:
- rafforzamento della formazione per RLS – L’obbligo di aggiornamento periodico dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) viene esteso anche alle imprese con meno di 15 dipendenti
- Si rafforza la tutela assicurativa INAIL per gli studenti impegnati nei percorsi di formazione scuola-lavoro estendendo la copertura anche agli infortuni occorsi nel tragitto casa-lavoro e viceversa
- NEAR MISS e prevenzione. Viene promossa l’adozione di linee guida per l’identificazione, il tracciamento e l’analisi dei mancati infortuni (c.d. near miss) da parte delle imprese con più di quindici dipendenti
- strumenti di incentivazione economica e premiale saranno individuati per le imprese che adottano modelli organizzativi avanzati di gestione della sicurezza
- visite mediche aggiuntive. In relazione alle attività ad alto rischio di infortuni, si introduce una nuova tipologia di visita medica nei confronti del lavoratore qualora vi sia il ragionevole motivo di ritenere che si trovi sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o alcoliche.
Per saperne di più e approfondire il decreto legge, leggi la circolare del 28 ottobre 2025.
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