Vademecum per la gestione del DVR aziendale
19 Ott 2024La gestione documentale (in questo caso, in materia di sicurezza sul lavoro) è fondamentale per poter garantire la continuità aziendale ed evitare sanzioni da parte di enti ispettivi. Che sia una convinzione dettata da buon senso e funzionale al miglioramento dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori, o che sia un costrizione dettata dall’evitare sanzioni, l’unica soluzione è dedicare tempo, risorse, persone, pensieri ed energia alla corretta gestione della documentazione e all’analisi dei processi aziendali.
Una gestione efficiente della documentazione relativa alla sicurezza sul lavoro è cruciale per il successo di queste iniziative.
Perché è Importante una Corretta Gestione della Documentazione
- Conformità Normativa e gestione delle scadenze e degli aggiornamenti: La documentazione sulla sicurezza è obbligatoria secondo le normative vigenti, come il D.Lgs. 81/2008 in Italia. Una gestione adeguata assicura che l’azienda sia in regola e riduce il rischio di sanzioni legali e finanziarie.
- Prevenzione degli Infortuni: Documenti come il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) e i piani di emergenza sono fondamentali per identificare e mitigare i rischi. Un’accurata gestione di questi documenti contribuisce a creare un ambiente di lavoro più sicuro, riducendo il numero di infortuni e malattie professionali.
- Formazione del Personale: La documentazione è essenziale per la formazione dei dipendenti. Procedure, istruzioni e report di formazione devono essere facilmente accessibili per garantire che il personale sia informato e preparato ad affrontare situazioni di rischio.
- Monitoraggio e Miglioramento Continuo: Una buona gestione della documentazione consente di monitorare l’efficacia delle misure di sicurezza adottate. Analizzare report e audit permette di identificare aree di miglioramento e implementare misure correttive in modo tempestivo.
- Responsabilità e Trasparenza: La documentazione chiara e ben gestita facilita la responsabilizzazione all’interno dell’azienda. In caso di incidenti, la disponibilità di documenti accurati è cruciale per chiarire le responsabilità e per eventuali verifiche da parte degli organi competenti.
Documentazione Obbligatoria nella Gestione della Sicurezza sul Lavoro: Guida al D.Lgs. 81/08
Il D.Lgs. 81/08, il Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro, rappresenta il quadro normativo fondamentale per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro in Italia. Le aziende, indipendentemente dalle loro dimensioni, sono tenute a redigere e mantenere una serie di documenti obbligatori, che servono a garantire un ambiente di lavoro sicuro e conforme alle normative. Di seguito, analizziamo i principali documenti richiesti e forniamo alcune considerazioni pratiche per le aziende.
Documenti Obbligatori
- Documento di Valutazione dei Rischi (DVR): Il DVR è il documento chiave che deve essere redatto da un datore di lavoro. Esso deve identificare i rischi presenti nell’ambiente di lavoro, valutare il loro impatto e definire le misure preventive e protettive adottate. La sua redazione è obbligatoria anche per le aziende con un solo dipendente.
- Piano di Emergenza: Questo piano è essenziale per gestire situazioni di emergenza, come incendi, allagamenti o incidenti gravi. Deve contenere procedure chiare su come evacuare i lavoratori e gestire l’emergenza in modo sicuro.
- Registro degli Infortuni: È obbligatorio mantenere un registro degli infortuni sul lavoro, dove devono essere annotati tutti gli incidenti verificatisi, anche quelli non gravi. Questo registro aiuta a monitorare e analizzare i rischi ricorrenti.
- Documentazione della Sorveglianza Sanitaria: Se prevista, la sorveglianza sanitaria deve essere documentata, indicando le visite mediche effettuate e i relativi risultati. Questo è particolarmente importante per lavori a rischio, dove la salute dei lavoratori può essere compromessa.
- Formazione e Informazione: Le aziende devono documentare i programmi di formazione e informazione sui rischi lavorativi. È necessario conservare le evidenze della formazione erogata ai lavoratori, compresi i materiali didattici e le firme dei partecipanti.
- Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC): Nel caso di cantieri temporanei o mobili, è richiesto un PSC, che deve essere redatto dal coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione e deve includere tutti gli aspetti relativi alla sicurezza nel cantiere.
- Registro delle Attrezzature: Ogni attrezzatura di lavoro deve essere registrata e deve rispettare le norme di sicurezza. Questo include anche la documentazione sui controlli e le manutenzioni effettuate.
- Segnaletica di Sicurezza: È necessario documentare l’installazione e la manutenzione della segnaletica di sicurezza, che deve essere conforme alle normative vigenti.
Vademecum per le Aziende
Per meglio tenere la documentazione sotto controllo consigliamo alle aziende clienti di:
- Organizzare la Documentazione: Creare un sistema di archiviazione efficiente per facilitare la gestione e l’aggiornamento della documentazione. Utilizzare software gestionali può semplificare questo processo.
- Formare il Personale: Investire nella formazione continua dei lavoratori sulla sicurezza e sulla gestione dei documenti. È importante che tutti siano consapevoli delle procedure e dei rischi.
- Aggiornare Regolarmente i Documenti: La documentazione deve essere aggiornata in caso di modifiche nelle attività lavorative, introduzione di nuove attrezzature o cambiamenti normativi.
- Monitorare e Valutare: Effettuare periodiche verifiche interne sulla sicurezza e sull’adeguatezza della documentazione. Questo aiuta a identificare eventuali lacune e migliorare le procedure.
- Coinvolgere i Lavoratori: Favorire la partecipazione dei lavoratori nella valutazione dei rischi e nella redazione del DVR. Il loro contributo è fondamentale per un’analisi completa e realistica dei rischi.
L’aggiornamento della valutazione dei rischi
La legge prevede che il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) sia aggiornato ai nuovi standard previsti (soprattutto relativamente al piano di miglioramento) in funzione dei riferimenti legislativi e alla situazione aziendale. Oltre a quanto previsto espressamente dall’art. 29 del D.Lgs. 81/08 è importante capire come questo viene interpretato nella realtà dagli enti ispettivi, con cui ci teniamo in costante aggiornamento.
Quello che emerge dal confronto è che viene inteso e interpretato come un obbligo stringente, quello dell’aggiornamento della valutazione dei rischi specifici, per qualsiasi tipologia di attività (e anche se in fase di prima valutazione sia stato evidenziata l’assenza del rischio). Per evitare disguidi e sanzioni, e per allinearci a quanto detto, la nostra prassi sarà quindi quella di richiedere ai clienti una revisione almeno triennale della valutazione del rischio, in modo da evidenziare e gestire eventuali cambiamenti e modifiche del ciclo produttivo (e gestire tutte quelle valutazioni con scadenze periodiche).
Qui di seguito alcune regole e prassi che aiutano le aziende nella propria gestione documentale.
La valutazione del rischio incendio
Questa valutazione dovrà essere redatta da tutte le aziende (in riferimento ai DM del settembre 2021). Vengono delineate 3 situazioni diverse:
- per i luoghi di lavoro dove vige una regola tecnica, la valutazione viene gestita tramite la stessa regola tecnica e/o in accordo con il D.P.R. 151/2011
- per i luoghi di lavoro a basso rischio di incendio, la valutazione può essere elaborata con le linee guida previste dal “minicodice”;
- per i luoghi di lavoro dove non vige una regola specifica per la prevenzione incendi e che non sono a basso rischio incendio, viene applicato il codice di prevenzioni incendi del 3 agosto 2015.
Piano gestione delle emergenze
Una delle principali novità introdotte il Decreto 2 Settembre 2021 è rappresentata dal fatto che la necessità del piano di emergenza non sia valutata più solo in funzione dei lavoratori presenti, bensì anche rispetto al numero degli occupanti a qualsiasi titolo presenti all’interno dell’attività.
Art. 2 obbligo per il Datore di Lavoro di predisporre un piano di emergenza:
- luoghi di lavoro ove sono occupati almeno 10 lavoratori;
- luoghi di lavoro aperti al pubblico caratterizzati dalla presenza contemporanea di più di 50 persone, indipendentemente dal numero dei lavoratori;
- luoghi di lavoro che rientrano nell’Allegato I del DPR 151/2011.
Valutazione del rischio chimico
Dal 24 agosto 2023 la possibilità di impiegare per l’uso industriale e professionale, sostanze e miscele a base di diisocianati (con concentrazione singola o combinata ≥ 0,1 % in peso), è consentita esclusivamente ai lavoratori (lavoratori autonomi compresi) che sono in possesso di una formazione adeguata che dovrà essere rinnovata con cadenza almeno quinquennale.
Di conseguenza ogni azienda, che ha la presenza di diisocianati, dovrà procedere con l’indicazione nel DVR dei DPI e delle misure di prevenzione e protezione appropriate per l’utilizzo delle specifiche sostanze e dell’avvenuto corso di formazione.
Valutazione rischio stress lavoro correlato
Il Coordinamento tecnico interregionale della prevenzione nei luoghi di lavoro nel documento “Indicazioni per la corretta gestione del rischio e per l’attività di vigilanza alla luce della lettera circolare del 18 novembre 2010 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali” propone di ripetere periodicamente – indicativamente ogni 2 anni – la valutazione del rischio stress lavoro-correlato anche in situazioni di rischio basso e assenza dei casi previsti dall’art. 29.
La motivazione di tale suggerimento, come sopra richiamato, deriva da alcune considerazioni sui mutamenti sociali ed economici intervenuti a seguito della pandemia e di altri eventi che si sono susseguiti, come la guerra in Europa, la crisi energetica da questa indotta con l’aumento dei costi delle materie prime e dei beni di consumo, l’acuirsi degli effetti dei cambiamenti climatici. Si tratta di fattori che, oltre ad alimentare l’insicurezza sociale e incrementare le disuguaglianze in termini di salute, possono avere determinato delle ripercussioni su molte realtà aziendali anche con effetti sulla salute e sicurezza dei lavoratori.
Alla luce di queste considerazioni, Armonia propone un aggiornamento nel biennio della valutazione (accompagnata da una documentazione specifica e approfondita) soprattutto nei casi di rischio non basso.
RENTRI – Vidimazione del nuovo registro di carico e scarico rifiuti in formato digitale
19 Ott 2024Negli ultimi anni, la gestione dei rifiuti ha subito cambiamenti significativi, influenzati da normative europee e nazionali che mirano a promuovere un’economia circolare e a ridurre l’impatto ambientale. Una delle principali novità è l’introduzione del sistema RENTRI (Registro Nazionale Trasporto Rifiuti), che impone nuove responsabilità e procedure per le aziende.
Novità nella Normativa
- Obbligo di Registrazione: Le aziende che producono o gestiscono rifiuti sono obbligate a registrarsi al RENTRI, fornendo informazioni dettagliate sui rifiuti trattati e sul loro trasporto.
- Tracciabilità dei Rifiuti: Ogni operazione di trasporto deve essere documentata attraverso il RENTRI, garantendo così una maggiore tracciabilità e responsabilità nel ciclo di vita dei rifiuti.
- Sanzioni per Non Conformità: Le aziende che non rispettano le disposizioni del RENTRI possono incorrere in sanzioni significative, rendendo fondamentale un adeguamento tempestivo.
Cosa è il RENTRI
Il RENTrI è un sistema di registrazione elettronica finalizzato a monitorare il trasporto dei rifiuti sul territorio italiano. La sua introduzione ha come obiettivo principale quello di garantire una tracciabilità più efficiente e trasparente, riducendo il rischio di illeciti e migliorando la gestione dei rifiuti. Le aziende devono registrarsi e utilizzare questo sistema per documentare le operazioni di trasporto, garantendo così la conformità alle normative vigenti.
Il Regolamento RENTRI per il Registro di carico e scarico rifiuti stabilisce:
● Nuovi Modelli di Registro e le relative istruzioni di compilazione;
● Obbligo di vidimazione e tenuta del Registro a partire dall’iscrizione al RENTRI;
Il registro sarà in formato cartaceo utilizzando il Nuovo Modello scaricabile dal portale RENTRI e da vidimare presso le Camere di Commercio, sino a tutte le scadenze per l’iscrizione al RENTRI che saranno scaglionate come da tabella riportata.
Dal prossimo 5 novembre sarà possibile vidimare il nuovo modello di registro elettronico, questo sarà il primo passaggio di entrata a regime del nuovo sistema di tracciabilità dei rifiuti R.ENTR.I.
Mentre a partire dalla data di iscrizione al RENTRI, il registro sarà vidimato e tenuto in formato digitale mediante l’assegnazione di un Codice Univoco dal servizio di vidimazione digitale delle Camere di Commercio tramite apposita applicazione attraverso RENTRI.
La vidimazione del registro elettronico
Per la vidimazione del registro elettronico è necessario procedere:
- ad un primo accesso con un dispositivo di identità digitale (SPID, CIE, CNS) per istituire un registro elettronico per ogni unità locale di produzione di rifiuti,
- con vidimazione virtuale per le imprese del 1° gruppo obbligate all’iscrizione al RENTRI
- con vidimazione fisica presso la C.C.I.A.A. competente per territorio per le imprese rientranti nel 2° e 3° scaglione.
Il criterio dimensionale determinerà l’iscrizione delle imprese al RENTRI, bisognerà dunque considerare il numero di dipendenti presenti al 31 dicembre dell’anno precedente a quello di riferimento, secondo quanto riportato dal comma 3 dell’articolo 13 del D.M. 59/2023.
- Enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi > 50 dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali
Iscrizione RENTRI: dal 15/12/2024 ed entro il 13/02/2025
Tenuta registri in formato digitale: dal 13/02/2025 - Enti o imprese produttori inziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi > 10 dipendenti
Iscrizione RENTRI: dal 15/06/2025 ed entro il 14/08/2025
Tenuta registri in formato digitale: dalla data di iscrizione al RENTRI - Enti e imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi < 10 dipendenti
Iscrizione RENTRI:dal 15/12/2025 ed entro il 13/02/2026
Tenuta registri in formato digitale: dalla data di iscrizione al RENTRI
FAC SIMILE NUOVO REGISTRO CARICO SCARICO
Con la collaborazione di un Ente esperto, Armonia è a disposizione per tutte le fasi di messa a regime del nuovo sistema di tracciabilità RENTRI e formazione per la compilazione del nuovo registro, che risulta diverso da quello attuale, con l’inserimento di nuovi campi di compilazione.
Contattateci per l’istituzione e la vidimazione del nuovo registro elettronico inviandoci una mail a info@formazionearmonia.com o telefonandoci allo 0421-477090
Passi per le Aziende per Adeguarsi alla Normativa
- Registrazione al RENTrI: Le aziende devono completare il processo di registrazione al RENTrI, fornendo i dati richiesti e nominando un referente responsabile per la gestione dei rifiuti.
- Formazione del Personale: È cruciale formare il personale sulle procedure di utilizzo del RENTrI, garantendo che tutti siano a conoscenza delle modalità di registrazione e delle responsabilità legate al trasporto dei rifiuti.
- Implementazione di Procedure Interne: Le aziende devono rivedere e aggiornare le proprie procedure interne per garantire la conformità con il RENTrI. Ciò include la documentazione delle operazioni di trasporto e la gestione dei rifiuti.
- Monitoraggio e Reporting: È importante stabilire un sistema di monitoraggio per le operazioni di trasporto dei rifiuti, assicurando che tutte le registrazioni siano aggiornate e precise. La creazione di report periodici può facilitare la verifica della conformità.
- Collaborazione con Fornitori di Servizi: Le aziende dovrebbero collaborare con fornitori di servizi di gestione dei rifiuti e consulenti ambientali per ottimizzare le pratiche di trasporto e garantire che siano in linea con le normative.
- Pianificazione Strategica: Infine, le aziende devono integrare la gestione dei rifiuti nella loro pianificazione strategica, considerando come ridurre la produzione di rifiuti e migliorare il riciclo.
Abbiamo organizzato un approfondimento sulla materia in programma il 27/11/24 con orario 9.00-10.30 a Noventa di Piave (VE) (o in videoconferenza). Qui per prenotare il tuo posto. Contattaci per dettagli.
Piano di gestione del rischio di alluvioni – Adempimenti in capo alle ditte produttive
19 Ott 2024Il cambiamento climatico ha reso sempre più urgente l’adozione di misure efficaci per la gestione del rischio alluvioni, specialmente nelle province di Venezia, Treviso e Pordenone. Queste aree sono particolarmente vulnerabili a fenomeni idrogeologici, dato il loro terreno e la loro posizione geografica. L’implementazione del Piano di gestione del rischio di alluvioni (PGRA), in conformità con la direttiva dell’Unione Europea, rappresenta un passo fondamentale per la salvaguardia dei cittadini e della proprietà.
L’autorità di competenza individuata è l’Autorità di Bacino (per il nostro territorio Autorità di Bacino delle Alpi Orientali) che predispone ed aggiorna il PGRA ogni sei anni, prevedendo gli scenari di allagabilità e di rischio idraulico, e stabilisce le misure di prevenzione dei rischi correlati alle alluvioni.
Obbligo di Aggiornamento del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)
Dal sito dell’Autorità di Bacino delle Alpi Orientali è possibile identificare quali siano i territori interessati dal PGRA, individuando le aree di pericolosità idraulica e aree a rischio idraulico, classificandole in base a pericolosità e rischio via via crescenti.
In questi giorni le aziende dei territori interessanti hanno ricevuto una comunicazione in cui si evidenzia la necessità di aggiornare il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) per includere le misure di prevenzione e gestione relative ai rischi di alluvione. Questo aggiornamento è essenziale non solo per rispettare le normative vigenti (D.Lgs. 81/2008), ma anche per garantire la sicurezza e l’incolumità dei lavoratori e della comunità.
L’adeguamento ai requisiti del PGRA e l’aggiornamento del DVR non sono solo obblighi normativi, ma rappresentano anche un’importante opportunità per migliorare la resilienza della comunità e dell’azienda nei confronti degli eventi alluvionali. Adottando un approccio proattivo e collaborativo, è possibile ridurre significativamente i rischi e garantire una maggiore sicurezza per tutti.
Passi da Fare per Adeguarsi alle Normative
- Nomina di un Referente:
– Designare un referente interno che sarà il punto di contatto per comunicazioni con il Comune.
– Fornire i contatti (nome e numero telefonico) via email all’indirizzo indicato nella comunicazione. - Aggiornamento del DVR:
– Analizzare l’attuale Documento di Valutazione dei Rischi per identificare eventuali lacune riguardo al rischio alluvione.
– Includere informazioni relative agli scenari di allagabilità e alle misure di evacuazione necessarie.
– Documentare le procedure di sicurezza specifiche per la gestione delle emergenze alluvionali. - Consultazione del PGRA:
– Consultare il PGRA disponibile sul sito dell’Autorità di Bacino delle Alpi Orientali per comprendere le aree di pericolosità e rischio idraulico.
– Integrare tali informazioni nel DVR e nelle procedure di sicurezza aziendali. - Formazione del Personale:
– Organizzare corsi di formazione per il personale riguardo alle procedure di emergenza e all’evacuazione in caso di alluvione.
– Informare il personale sull’utilizzo della COapp per segnalare problemi e ricevere aggiornamenti meteo. - Monitoraggio e Comunicazione:
– Stabilire un sistema di monitoraggio per tenere traccia delle previsioni meteo e delle allerte.
– Promuovere l’uso dei canali di comunicazione ufficiali del Comune per rimanere informati su eventuali emergenze. - Partecipazione all’Osservatorio dei Cittadini:
– Partecipare attivamente all’Osservatorio dei Cittadini sulle Piene per contribuire alla raccolta di dati e alla comunicazione durante eventi critici.
– Collaborare con altre realtà locali per un approccio integrato alla gestione del rischio.
Decreto 18.09.24, n. 132: come richiedere la patente a crediti per i cantieri
02 Ott 2024Nei precedenti articoli abbiamo già trattato l’argomento “patente a crediti per i cantieri”. Qui è possibile leggere una sintesi, in cui è possibile ricapitolare chi è obbligato ad ottenere la patente, i suo funzionamento, le violazioni che comportano la decurtazione dei crediti dalla patente.
In questo aggiornamento vogliamo condividere il seminario tenuto dall’Ing. Catanoso e dall’Ing. Amato sul tema il 27 settembre 2024 a Noventa di Piave e quali sono i passaggi per chiedere la Patente Cantieri col sistema dei Crediti.
FAQ ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO
DOMANDE E RISPOSTE ING. C. CATANOSO
I dieci passaggi per chiedere la Patente Cantieri col sistema dei Crediti
- Accesso al portale: per accedere al portale è necessario utilizzare uno dei seguenti metodi di identificazione personale: SPID, CIE o CNS.
- Scelta del contesto. l’utente deve selezionare il proprio contesto geografico di appartenenza. Le opzioni sono: – Imprese o lavoratori autonomi con sede in Italia; – Imprese o lavoratori autonomi con sede in un altro Stato membro dell’Unione Europea; – Imprese o lavoratori autonomi con sede in uno Stato non appartenente all’Unione Europea.
- Selezione del ruolo. L’utente seleziona il ruolo con cui accede al portale, che può essere: Legale rappresentante, lavoratore autonomo, o delegato.
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione. L’utente dichiara di essere il legale rappresentante dell’impresa o un lavoratore autonomo e inserisce il codice fiscale.
- Dati azienda. L’utente deve inserire i seguenti dati aziendali: Codice fiscale, ragione sociale, tipologia del soggetto obbligato, e indirizzo PEC.
- Dichiarazioni. L’utente compila le dichiarazioni obbligatorie sui requisiti essenziali e, se necessario, può giustificare eventuali esenzioni (ad esempio dichiarando “Non obbligatorio” o “Esenzione giustificata”).
- Riepilogo dati. Il sistema mostra un riepilogo dei dati inseriti e delle dichiarazioni fatte per verificare che tutto sia corretto.
- Salvataggio bozza. È possibile salvare l’istanza come bozza per modificarla in seguito.
- Invio istanza. Una volta confermata l’istanza, viene inviata e non sarà più possibile modificarla.
- Generazione ricevuta. Il sistema genera una ricevuta con un codice unico, che l’utente potrà scaricare e conservare.
Il delegato inserisce i dati e invia l’istanza a nome e per conto del legale rappresentante, dichiarando di essere in possesso delle autodichiarazioni del soggetto che lo ha delegato. All’esito della procedura, sarà disponibile un riepilogo dell’istanza o una lista delle istanze, suddivise tra istanze in bozza e istanze inviate.
Registrazione webinar, link utili e indicazioni pratiche
- Registrazione Webinar con l’Ing. Catanoso e Ing. Amato: all’interno della cartella troverete:
– l’approfondimento sul tema con le considerazioni operative e il confronto tra l’esperto, le aziende e l’Ispettorato del Lavoro. A seguire un confronto con lo Spisal e INL su tematiche più ampie. Ci scusiamo per le pause nella registrazione dovute all’interruzione del servizio da parte del gestore elettrico in tutta la zona industriale. Abbiamo raccolto le domande poste durante il seminario e cercheremo nei prossimi giorni di dare risposta e riscontro, aggiornando questa pagina.
– il modello di autocertificazione da inviare a INL.
– la normativa. - Ispettorato del lavoro: all’interno trovate le istruzioni tecniche per legale rappresentante e delegato e le indicazioni per l’invio della PEC (in fase di prima applicazione è possibile presentare una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti dall’art. 27, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 s.m.i.)
- Presentazione del portale: il video del webinar organizzato dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro per presentare il portale per la richiesta della patente a crediti, introdotta dal D.L. n. 19/2024, convertito in L. n. 56/2024. Alla presentazione è intervenuto il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Marina Calderone.
Domande e Risposte – Ispettorato Nazionale del Lavoro
- La circ. n. 4/2024 stabilisce la possibilità di trasmettere, in una prima fase, una autocertificazione/dichiarazione sostitutiva concernente il possesso dei requisiti richiesti per il rilascio della patente e che “la trasmissione della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva inviata mediante PEC ha efficacia fino alla data del 31 ottobre 2024 e vincola l’operatore a presentare la domanda per il rilascio della patente mediante il portale dell’Ispettorato nazionale del lavoro entro la medesima data”. Fino a quando è possibile presentare l’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva?
RISPOSTA: L’invio tramite PEC all’indirizzo dichiarazionepatente@pec.ispettorato.gov.it della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva è un adempimento che va effettuato dalle imprese e dai lavoratori autonomi che al 1° ottobre 2024 stiano già operando in cantieri temporanei o mobili. Pertanto, se alla data del 1° ottobre i soggetti interessati non stiano operando presso alcun cantiere, non sono tenuti all’invio della PEC.
L’autocertificazione/dichiarazione sostitutiva non è inoltre necessaria se nella stessa giornata del 1° ottobre – data a partire dalla quale entra in funzione il portale realizzato per il rilascio della patente a crediti – le imprese ed i lavoratori autonomi che già operano in cantiere facciano richiesta della patente tramite il medesimo portale. In altri termini, la presenza in cantiere di imprese e lavoratori autonomi deve essere sempre preceduta dall’invio della autocertificazione/dichiarazione sostitutiva o dalla richiesta della patente tramite portale, tenendo presente che a partire dal 1° novembre l’operatività in cantiere sarà ammessa esclusivamente per le imprese ed i lavoratori autonomi che abbiano fatto richiesta della patente tramite portale.
- La norma non indica la categoria di SOA di cui dev’essere in possesso l’azienda per essere esclusa dall’obbligo di possedere la patente a crediti. Si chiede di conoscere se la categoria della SOA resta irrilevante, avendo la norma precisato esclusivamente la classificazione.
RISPOSTA: Come indicato nella circolare 4/2024 dell’INL, il legislatore esclude dall’ambito applicativo della patente a crediti le imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’art. 100, comma 4, del D.Lgs. n. 36/2023 a prescindere dalla categoria di appartenenza.
- La norma indica al singolare sia il possesso del DVR sia la nomina del RSPP: per una azienda che abbia più unità operative e, quindi, potenzialmente più DVR e più RSPP, come deve interpretarsi la disposizione?
RISPOSTA: Il rilascio della patente è soggetto al possesso, da parte del legale rappresentante o del lavoratore autonomo, dei requisiti indicati dall’art. 27, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008. Pertanto, qualora un’azienda abbia diverse unità produttive e quindi, eventualmente, siano individuabili diversi datori di lavoro, il possesso dei requisiti si deve intendere riferito all’intera azienda e quindi tutti i datori di lavoro dovranno aver nominato i RSPP e redatto i relativi DVR.
- Il nuovo obbligo formativo (ad es. per il datore di lavoro) sconta sia l’entrata in vigore del nuovo accordo Stato Regioni, sia la scadenza del periodo entro il quale è obbligatorio iniziare ad applicare la nuova normativa.
RISPOSTA: La dichiarazione, per essere veritiera, deve tenere conto della normativa vigente alla data di presentazione della stessa e pertanto, in assenza del nuovo accordo Stato-Regioni, non potrà riguardare adempimenti che non è possibile ritenere obbligatori.
- Nella circ. n. 4/2024 viene precisato che l’accesso al portale avviene attraverso SPID personale o CIE. Nel caso di delega chi deve effettuare l’accesso? È necessario che si acceda con lo SPID personale del legale rappresentante della società?
RISPOSTA: Come chiarito dalla circ. n. 4/2024, è possibile presentare la domanda di rilascio della patente anche per il tramite di un soggetto (qualsiasi soggetto) munito di apposita delega in forma scritta. Nel caso di delega, è possibile accedere con lo SPID o CIE del delegato.
- Quale intermediario chiedo se, ad oggi, esiste uno specifico modulo di delega da far sottoscrivere alla clientela di studio interessata alla richiesta della patente a crediti
RISPOSTA: La presentazione della domanda di rilascio della patente, accedendo al portale dell’INL, può essere effettuata per il tramite di un soggetto munito di apposita delega in forma scritta. Il soggetto delegato, accedendo alla piattaforma, dovrà a sua volta dichiarare di essere in possesso della delega nonché delle dichiarazioni del responsabile legale dell’impresa o del lavoratore autonomo relative al possesso dei requisiti per il rilascio della patente. Dunque, è sufficiente dotarsi di una delega scritta.
- Le imprese che effettuano lavori e servizi di sistemazione e di manutenzione agraria e forestale, di imboschimento, di creazione, sistemazione e manutenzione di aree a verde (da parte di imprese non agricole), potature, piantumazioni ecc. sono soggette alla normativa sulla patente a crediti? Se oltre alle citate attività si effettuano lavori quali posa in opera di un perimetro di contenimento in cemento di un’aiuola o la costruzione di un muretto o recinzione di confine, si rientra nel regime della patente a crediti?
RISPOSTA: Sono soggette alla patente a crediti le imprese o i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008. L’art. 89 in parola definisce cantiere temporaneo o mobile “qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’ALLEGATO X”. Pertanto, laddove le imprese indicate in domanda si trovino ad operare all’interno di un cantiere che rientri nell’elenco di cui al citato Allegato X, esse saranno tenute al possesso della patente. Ove le stesse effettuino lavori di posa in opera di un perimetro di contenimento in cemento di un’aiuola o la costruzione di un muretto o recinzione di confine, non potranno non detenere la patente a crediti.
- I codici Ateco (74.90.99 e 72.20.00) configurano il lavoro di archeologo come intellettuale sebbene sia una figura operativa in cantiere, soprattutto in casi di rinvenimenti. Lo scavo archeologico è infatti classificato come lavoro ed è regolamentato dall’Allegato II.18 del D.Lgs. n. 36/2023. Si chiede pertanto se la loro attività possa essere considerata come “prestazioni di natura intellettuale” ai sensi dell’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008 e quindi esonerata dal possesso della patente a crediti. Qualora, invece, vi sia l’obbligo della patente a crediti, dal momento che per ottenere la patente è necessaria l’iscrizione alla CCIA e dal momento che gli archeologi non hanno l’obbligo di iscrizione alla CCIA, come possono ottenere la patente a crediti per accedere al cantiere?
RISPOSTA: Gli archeologi “operano” nei cantieri temporanei o mobili di cui all’art. 89, comma 1 lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008. Pertanto, come anche chiarito dalla circolare dell’INL n. 4/2024, le imprese o i lavoratori autonomi che operano in cantiere devono essere in possesso della patente a crediti. Per quanto concerne la richiesta della patente, considerato che l’attività di archeologo è un’attività libero professionale che prevede l’iscrizione al relativo Albo, l’interessato dichiarerà di essere in possesso dell’iscrizione alla CCIA da intendersi, da parte dell’Amministrazione, come iscrizione all’Albo.
- Il committente, nell’ambito degli appalti, è tenuto a richiedere il possesso della patente a crediti nell’elenco della documentazione trasmessa dagli appaltatori e subappaltatori?
RISPOSTA: Secondo quanto disciplinato dall’art. 90, comma 9 lett. b-bis), del D.Lgs. n. 81/2008, il committente o il responsabile dei lavori, anche nel caso di affidamento dei lavori ad un’unica impresa o ad un lavoratore autonomo, è tenuto alla verifica il possesso della patente o del documento equivalente di cui all’art. 27 nei confronti delle imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi, anche nei casi di subappalto, ovvero, per le imprese che non sono tenute al possesso della patente ai sensi del comma 15 del medesimo art. 27, dell’attestazione di qualificazione SOA. Pertanto, come anche chiarito dalla circolare dell’INL n. 4/2024, ai sensi dell’art. 157 del D.Lgs. n. 81/2008, il committente o il responsabile dei lavori che non abbia effettuato le citate verifiche è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 711,92 ad euro 2.562,91.
- I Cantieri navali (di costruzione e manutenzione di imbarcazioni) sono soggetti alla normativa sulla patente a crediti?
RISPOSTA: Il cantiere navale è uno stabilimento dove si costruiscono, si riparano o si demoliscono navi. Inoltre, il D.Lgs. n. 272/1999 disciplina le disposizioni in materia di salute e sicurezza dei lavoratori “nell’espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998, n. 485”. Pertanto, in generale i cantieri navali non rientrano in quelli richiamati dall’articolo 27 del d.lgs. 81/2008. Tuttavia, laddove negli stessi vengano effettuati lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X dello stesso d.lgs. 81/2008, le imprese o i lavoratori autonomi che vi operano devono essere dotate di patente a crediti
- Le aziende che operano nei cantieri di impiantistica telefonica per la costruzione, manutenzione ed installazione di linee telefoniche e internet (fibra ottica) sono soggette alla normativa sulla patente a crediti?
RISPOSTA: L’art. 88, comma 2, lett. g-bis), del D.Lgs. n. 81/2008 prevede l’esclusione del Titolo IV “ai lavori relativi a impianti elettrici, reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all’ALLEGATO X”. Pertanto, in generale i cantieri di impiantistica telefonica per la costruzione, manutenzione ed installazione di linee telefoniche e internet non rientrano in quelli richiamati dall’articolo 27 del d.lgs. 81/2008. Tuttavia, laddove negli stessi vengano effettuati lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X dello stesso d.lgs. 81/2008, le imprese o i lavoratori autonomi che vi operano devono essere dotate di patente a crediti.
- Il comma 1 dell’art. 27 del D.Lgs. n. 81/2008 esclude il possesso della patente a crediti per le imprese e i lavoratori autonomi che effettuano mere forniture. Si chiede se le operazioni di carico/scarico di materiali effettuati con l’ausilio di attrezzature di lavoro (es. benne, forche, pinze, ) rientri nel concetto di “mera fornitura”
RISPOSTA: Le operazioni di carico/scarico di materiali effettuati con l’ausilio di attrezzature di lavoro rientrano nella “mera fornitura” in quanto l’uso delle attrezzature di lavoro è funzionale al carico e allo scarico sicuro dei prodotti e materiali trasportati. Pertanto, le imprese e i lavoratori autonomi che effettuino le suddette operazioni non sono tenute al possesso della patente a crediti.
- Si chiede di chiarire se è tenuta al possesso della patente a crediti la società, anche consortile, di cui all’art. 31 dell’Allegato II.12 del D.Lgs. n. 36/2023, laddove costituita da imprese in possesso dell’attestazione di qualificazione SOA, in classifica pari o superiore alla III, di cui all’art. 100, comma 4, del predetto D.Lgs. n. 36/2023.
RISPOSTA: Le società consortili qualificabili come consorzi stabili, in quanto soggetti dotati di autonoma personalità giuridica, distinta dalle imprese consorziate, sono tenute a dotarsi della patente a crediti ovvero sono esonerate in caso di autonomo possesso di attestazione SOA di categoria pari o superiore alla III. Diversamente, le società consortili qualificabili come consorzi ordinari, pur essendo autonomi centri di rapporti giuridici, non essendo dotati di autonoma personalità giuridica, anche in linea con quanto disposto dal decreto legislativo n.36 del 2023, non sono tenute al possesso della patente a crediti ma si avvalgono della patente a crediti ovvero della attestazione di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III in possesso delle imprese consorziate.
- Sono una consulente sicurezza e salute del lavoro, – circa la delega alla domanda di rilascio, anche io o il titolare del mio studio possiamo essere delegati (o solo un commercialista/consulente paghe/avvocato/CAF può)?
- Noi siamo RSPP di varie aziende (elettricisti, serramentisti, imbianchini, imprese edili e imprese di trasporto) possiamo inserire noi tramite delega la domanda sul portale per ogni azienda? C’è modulo di delega? Quando si fa la richiesta della patente, quali documenti vengono richiesti dal portale (solo visura, DURF, DURC e autocertificazione o anche corsi di formazione e documento di valutazione dei rischi?
RISPOSTA: Per la delega alla domanda di rilascio della patente a crediti, di solito può essere conferita a diverse figure professionali, non solo a commercialisti, consulenti paghe, avvocati o CAF.
La pratica per poter richiedere la patente a crediti è davvero semplice e anche tu, in quanto RSPP o consulente di sicurezza e salute del lavoro, potresti occuparti della pratica per le aziende clienti: è importante che la delega sia formalizzata, e solitamente esiste un modulo di delega specifico da compilare.
Solitamente noi scegliamo la strada del commercialista o farla fare direttamente all’azienda.
- E’ possibile fare un punto sugli obblighi formativi che può avere un lavoratore autonomo senza dipendenti?
RISPOSTA: Il lavoratore autonomo sottostà agli obblighi riportati nell’art. 21 del D.Lgs. 81/08, in cui si ribadisce che il lavoratore ha “la facoltà di partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all’articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali”.
Prima di tutto è importante definire bene cosa sia un “lavoratore autonomo” e cioè “persona che svolge lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente“; è importante che questi requisiti siano soddisfatti e chiari (in alternativa il lavoratore subordinato rientrerebbe nel campo d’applicazione del D.Lgs. 81/08 con tutti gli obblighi formativi e documentali delle aziende con lavoratori).
In conclusione, al lavoratore autonomo proponiamo: addestramento e formazione in caso di utilizzo e conduzione di attrezzature, addestramenti specifici in caso di esposizione a rischi particolari (lavori in quota, spazi confinati, …), escludendo l’obbligo di formazione lavoratori, addetti primo soccorso o antincendio, DVR.
INVIO RICHIESTA PATENTE A CREDITI
- Sono una consulente sicurezza e salute del lavoro, – circa la delega alla domanda di rilascio, anche io o il titolare del mio studio possiamo essere delegati (o solo un commercialista/consulente paghe/avvocato/CAF può)?
- Noi siamo RSPP di varie aziende (elettricisti, serramentisti, imbianchini, imprese edili e imprese di trasporto) possiamo inserire noi tramite delega la domanda sul portale per ogni azienda? C’è modulo di delega? Quando si fa la richiesta della patente, quali documenti vengono richiesti dal portale (solo visura, DURF, DURC e autocertificazione o anche corsi di formazione e documento di valutazione dei rischi?
RISPOSTA: È possibile farsi delegare dal titolare. Non sono stati individuati specifici soggetti. Non sono richiesti documenti ma solo una dichiarazione se si è in possesso o meno dei documenti e se non lo si è, va inserita la motivazione.
DURF
- Tra i requisiti richiesti bisogna essere in regola con il DURF. Un’azienda nostra cliente non è in regola perché è a credito di IVA. Cosa deve inserire nell’autocertificazione?
RISPOSTA: Se l’impresa è obbligata ad avere il DURF ma non è in regola, non può richiedere la patente.
- Non essendo obbligati ad avere il DURF, lo abbiamo comunque richiesto. Posso in attesa di riceverlo, inviare l’autocertificazione?
RISPOSTA: Sì.
- Buongiorno, se le imprese edili non hanno il DURF regolare, cosa devono indicare in domanda? La patente viene concessa ugualmente ma con punteggio minore ma o viene concessa?
RISPOSTA: La patente non è richiedibile
- Se una ditta non provvede ad inviare l’autocertificazione o non la invia nei primi giorni di ottobre perché attende di aver fatto la richiesta di DURF o DURC, può lavorare in assenza di aver mandato tale autocertificazione prevista nel mese transitorio?
RISPOSTA: No. Deve avere in mano o la ricevuta dell’avvenuto invio della PEC con l’autocertificazione usando il modello reso disponibile dal Ministero del Lavoro o la ricevuta della richiesta della patente.
- Avrei una domanda sul requisito del DURF – se ho ben compreso, l’obbligo presuppone che ricorrano contemporaneamente tutte le condizioni. Laddove la singola azienda abbia in appalto un lavoro in cantiere inferiore ai 200.000 € può ritenersi esclusa?
RISPOSTA: Sì.
- Ai fini del DURF, il limite dei 200.000 € è riferito al singolo appalto/subappalto o all’importo complessivo tra più appalti/subappalti
RISPOSTA: Importo complessivo annuale.
- Chi deve chiedere il DURF? Quali sono le aziende che lo devono richiedere?
RISPOSTA: Le imprese soggette all’obbligo di rilascio del DURF sono le imprese, indipendentemente dalla forma societaria/individuale, che soddisfano tutti quattro i seguenti requisiti: 1) importo complessivo annuo di appalti e subappalti superiore a 200.000 euro; 2) prevalente utilizzo di manodopera; 3) attività svolta presso le sedi del committente; 4) utilizzo di beni strumentali di proprietà del committente o ad esso riconducibili in qualunque forma (noleggio, ecc.). Le imprese che non rientrano in queste casistiche non dovranno dimostrare il possesso del DURF per ottenere la patente a crediti. Si ricorda che il DURF ha l’obiettivo di prevenire il rischio del mancato versamento delle ritenute fiscali dei dipendenti occupati in appalti e subappalti (art. 17-bis comma 1 del D.Lgs. n. 241/1997). L’obbligo di presentare il DURF riguarda gli appalti e i subappalti che hanno un importo annuo superiore a 200.000 euro per singola impresa. I requisiti per ottenere il DURF sono i seguenti: 1) impresa attiva da almeno 3 anni; 2) regolarità negli obblighi dichiarativi; 3) versamenti fiscali nell’ultimo triennio pari ad almeno il 10% dei ricavi dichiarati; 4) assenza di iscrizioni a ruolo o accertamenti esecutivi per importi superiori a 50.000 euro.
- In caso di presentazione dell’autocertificazione, dichiarando che non si è regolari con il DURF, l’ispettorato come si comporta in caso di ispezione?
RISPOSTA: In caso di irregolarità con il DURF, la patente non viene rilasciata
CAMPO DI APPLICAZIONE
- Un produttore di mobili su misura per ristorazione (con previsione di allacci elettrici e idraulici quindi necessità di fare prima traccia a muro, passaggio tubi, chiusura tracce) che consegna presso clienti i mobili e null’altro, che fa fare a proprio subappaltatori i lavori da elettricista e di idraulica è tenuto a chiedere il rilascio di patente a crediti? Questi lavori di idraulica/elettrico fano parte del suo contratto col suo cliente; i mobili li produce totalmente in un proprio laboratorio e li trasporta sul posto.
RISPOSTA: Per il produttore di mobili non è richiesta la patente mentre lo è per le imprese che eseguono le tracce e installano e realizzano gli impianti.
- Chi effettua noleggio attrezzature come, ad esempio, un ponteggio il cui montaggio però viene effettuato da una ditta subappaltatrice è tenuto ad avere la patente o viene equiparato a “mere forniture”?
RISPOSTA: No. Chi esegue la posa in opera dovrà averla visto che il montaggio non è equiparabile alle mere forniture.
- Se una società immobiliare non è operativa fisicamente in cantiere (non ha personale operativo che lavora fisicamente in cantiere, non ha dipendenti) ma dà solo lavoro in subappalto ad imprese subappaltatrici, è soggetta all’obbligo di richiedere la patente a punti oppure è sufficiente che svolga attività di sorveglianza controllando che chi lavora in subappalto in cantiere la possegga?
RISPOSTA: Anche se non è operativa in cantiere è, comunque, impresa affidataria e come tale soggetta all’obbligo da parte del committente della verifica dell’esistenza della patente in quanto questi è obbligato a chiederla vista la previsione dell’art. 90 comma 9 lett. b-bis) del D. Lgs. n. 81/2008. Pertanto, anche essa deve richiedere la patente.
- Per lavori svolti presso un privato (ristrutturazione in un bagno) è obbligatorio avere la patente a crediti?
RISPOSTA: Sì. L’obbligo riguarda tutte le imprese che eseguono lavori edili a prescindere se appalto pubblico o privato.
- Per le aziende in appalto che operano in azienda come attività di facility, vige la stessa formula? Ad esempio, aziende di pulizia, mensa, elettricisti, ecc.
RISPOSTA: No, perché non si è in un cantiere edile.
- Piastrellisti, cartongessisti e pittori sono tenuti a dotarsi della patente a punti, dico bene?
RISPOSTA: Sì.
ISPEZIONI E SANZIONI
- Potrà esserci una forma di controllo (verifiche a campione) sulla veridicità delle dichiarazioni rilasciate per l’ottenimento della patente?
RISPOSTA: Al momento non è possibile saperlo. Ad oggi sono previsti solo accertamenti in seguito alle visite in cantieri degli enti di vigilanza.
- L’impresa che sceglie un subappaltatore (altra impresa o autonomo) senza patente è sanzionabile?
RISPOSTA: In realtà non può neanche subappaltare il lavoro visto che la patente è “conditio sine qua non” per esercitare l’attività imprenditoriale edile.
- L’obbligo delle verifiche del possesso della patente a crediti per le imprese subappaltate ricade all’impresa subappaltatrice o al D.L.?
RISPOSTA: L’obbligo di verifica ricade sul committente, sul Responsabile dei Lavori (se nominato) e sull’impresa che subappalta i lavori.
FORMAZIONE AUTONOMI
- È possibile fare un punto sugli obblighi formativi che può avere un lavoratore autonomo senza dipendenti?
RISPOSTA: Il Lavoratore autonomo deve essere formato se è un operatore di una delle attrezzature di lavoro che richiedono specifica abilitazione (PLE, ecc.) di cui all’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012 oppure se opera dentro gli spazi confinati o se usa DPI di III categoria. Per il resto della formazione, non è soggetto obbligato in quanto gli obblighi sono solo quelli dell’art. 21 del D. Lgs. n. 81/2008 che prevedono che il lavoratore possa e non “debba” partecipare ai corsi di formazione (art. 21 comma 2 lett. b) del D. Lgs. n. 81/2008
Pubblicazione del Decreto 18 Settembre 2024, n. 132: La Nuova Patente per Imprese e Lavoratori Autonomi nei Cantieri Temporanei e Mobili
21 Set 2024Con l’entrata in vigore il 1° ottobre 2024 del Decreto 18 settembre 2024, n. 132, il mondo dei cantieri temporanei e mobili si appresta a vivere una piccola rivoluzione. Questo decreto introduce infatti l’obbligo per imprese e lavoratori autonomi di ottenere una patente a crediti, per poter operare in sicurezza e con regolarità nel contesto dei cantieri temporanei e mobili. Tale patente dovrebbe rappresentare un ulteriore strumento di controllo e valorizzazione delle competenze, con l’obiettivo di incrementare la sicurezza sul lavoro e garantire che tutti gli operatori rispettino le normative vigenti in materia.
In questo articolo, esploreremo i dettagli di questo importante provvedimento suddividendolo in tre capitoli principali: i soggetti obbligati a ottenere la patente, le modalità di presentazione della domanda, e il funzionamento della patente a crediti. Inoltre, segnaliamo che Armonia ha organizzato un incontro con l’Ing. Catanoso e l’Ispettorato del Lavoro il 27 settembre a Noventa di Piave, per fornire approfondimenti tecnici e rispondere a eventuali domande sul decreto. L’incontro sarà accessibile anche in videoconferenza.
Chi è obbligato ad ottenere la patente a crediti
Il Decreto 18 settembre 2024, n. 132 specifica chiaramente chi è tenuto a ottenere la patente a crediti. Secondo l’articolo 1, comma 2 del decreto, l’obbligo si applica alle imprese e ai lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei o mobili, con esclusione di coloro che svolgono esclusivamente attività di fornitura o prestazioni di natura intellettuale. Le categorie interessate comprendono operatori impegnati in attività quali:
- lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento;
- la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici;
- le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
- lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.
Le imprese e i lavoratori autonomi stabiliti in altri Stati membri dell’Unione Europea o in Paesi non UE sono anch’essi soggetti all’obbligo di patente, ma con alcune specificità procedurali legate al riconoscimento di documenti equivalenti rilasciati dalle autorità competenti del Paese di origine.
Modalità di presentazione della domanda per il conseguimento della patente
Le modalità di presentazione della domanda per ottenere la patente sono chiaramente delineate nell’articolo 1 del decreto. La richiesta deve essere effettuata digitalmente attraverso il portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL). Durante la procedura di presentazione, i soggetti richiedenti devono dimostrare di possedere i seguenti requisiti:
- Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura.
- Adempimento agli obblighi formativi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008, per tutte le figure coinvolte: datori di lavoro, dirigenti, preposti, lavoratori autonomi e prestatori di lavoro.
- Possesso di un documento unico di regolarità contributiva (DURC) in corso di validità.
- Redazione del documento di valutazione dei rischi, ove richiesto.
- Certificazione di regolarità fiscale.
- Designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP), nei casi previsti.
I requisiti relativi all’iscrizione alla Camera di Commercio, alla regolarità contributiva e fiscale possono essere autocertificati, mentre gli altri devono essere comprovati mediante dichiarazioni sostitutive di atto notorio.
Il legale rappresentante dell’impresa o il lavoratore autonomo può presentare la domanda in prima persona o delegare un soggetto munito di apposita delega. L’accesso al portale avviene tramite procedure telematiche che garantiscono l’identità del richiedente.
Una volta completata la procedura, la patente è rilasciata in formato digitale, con tutte le informazioni richieste dall’articolo 2 del decreto, tra cui i dati anagrafici del titolare, il numero di patente e il punteggio iniziale attribuito.
Il funzionamento della patente a crediti
Uno degli aspetti più innovativi introdotti dal Decreto 132/2024 è il sistema a crediti associato alla patente. Questo sistema è progettato per monitorare il comportamento delle imprese e dei lavoratori autonomi nel tempo, attribuendo e decurtando crediti in base al rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro.
La patente viene rilasciata con un punteggio iniziale, e il titolare può perdere punti in seguito a violazioni accertate delle normative di sicurezza, come previsto dall’articolo 27, comma 6 del D.Lgs. n. 81/2008. Viene riportato qui sotto la specifica delle violazioni che comportano la decurtazione dei crediti.
Il titolare della patente ha la possibilità di recuperare fino a 15 crediti, come stabilito dall’articolo 7 del decreto, attraverso:
- La partecipazione a corsi di formazione in materia di salute e sicurezza.
- L’adozione di misure correttive o investimenti in sicurezza sul lavoro.
Il recupero dei crediti è valutato da una Commissione territoriale composta da rappresentanti dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro e dell’INAIL, in collaborazione con le ASL e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale.
In caso di sospensione della patente per inadempienze gravi o incidenti sul lavoro, l’Ispettorato può adottare misure cautelari, tra cui la sospensione temporanea fino a 12 mesi, in base alla gravità delle violazioni e alla recidività.
FATTISPECIE DI VIOLAZIONI CHE COMPORTANO LA DECURTAZIONE DEI CREDITI DALLA PATENTE DI CUI ALL’ARTICOLO 27
| FATTISPECIE | DECURTAZIONE DI CREDITI | |
| 1 | Omessa elaborazione del documento di valutazione dei rischi: | 5 |
| 2 | Omessa elaborazione del Piano di emergenza ed evacuazione: | 3 |
| 3 | Omessi formazione e addestramento: | 2 |
| 4 | Omessa costituzione del servizio di prevenzione e protezione o nomina del relativo responsabile: | 3 |
| 5 | Omessa elaborazione del piano operativo di sicurezza: | 3 |
| 6 | Omessa fornitura del dispositivo di protezione individuale contro le cadute dall’alto: | 2 |
| 7 | Mancanza di protezioni verso il vuoto: | 3 |
| 8 | Mancata installazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica sulla consistenza del terreno: | 2 |
| 9 | Lavori in prossimità di linee elettriche in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi: | 2 |
| 10 | Presenza di conduttori nudi in tensione in assenza di disposizioni organizzative e procedurali idonee a proteggere i lavoratori dai conseguenti rischi: | 2 |
| 11 | Mancanza di protezione contro i contatti diretti e indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale): | 2 |
| 12 | Omessa vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei dispositivi di sicurezza o di segnalazione o di controllo: | 2 |
| 13 | Omessa notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio di lavori che possono comportare il rischio di esposizione all’amianto: | 1 |
| 14 | Omessa valutazione dei rischi derivanti dal possibile rinvenimento di ordigni bellici inesplosi ai sensi dell’articolo 28: | 3 |
| 15 | Omessa valutazione del rischio biologico e da sostanze chimiche: | 3 |
| 16 | Omessa individuazione delle zone controllate o sorvegliate ai sensi del decreto legislativo 31 luglio 2020 n. 101: | 3 |
| 17 | Omessa valutazione del rischio di annegamento: | 2 |
| 18 | Omessa valutazione dei rischi collegati a lavori in pozzi, sterri sotterranei e gallerie: | 2 |
| 19 | Omessa valutazione dei rischi collegati all’impiego di esplosivi: | 3 |
| 20 | Omessa formazione dei lavoratori che operano in ambienti confinati o sospetti di inquinamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011 n. 177: | 1 |
| 21 | Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera a), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: | 1 |
| 22 | Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera b), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73 | 2 |
| 23 | Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3, lettera c), del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73: | 3 |
| 24 | Condotta sanzionata ai sensi dell’articolo 3, comma 3-quater, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73, in aggiunta alle condotte di cui ai numeri 21, 22 e 23: | 1 |
| 25 | Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, dal quale derivi un’inabilità temporanea assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di 60 giorni: | 5 |
| 26 | Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti una parziale inabilità permanente al lavoro: | 8 |
| 27 | Infortunio di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto, che comporti un’assoluta inabilità permanente al lavoro: | 15 |
| 28 | Infortunio mortale di lavoratore dipendente dell’impresa, occorso a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto: | 20 |
| 29 | Malattia professionale di lavoratore dipendente dell’impresa, derivante dalla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro di cui al presente decreto: | 10 |
Conclusioni
Il Decreto 18 settembre 2024, n. 132 segna una svolta importante nel settore dei cantieri temporanei o mobili, introducendo un sistema strutturato per il rilascio della patente alle imprese e ai lavoratori autonomi. La speranza degli addetti ai lavori è quella che, oltre ad essere un requisito di legge, possa rappresentare un’opportunità per migliorare la sicurezza sul lavoro e la competitività delle imprese.
Per approfondire questi temi e comprendere meglio il funzionamento del nuovo sistema, Armonia ha organizzato un incontro tecnico il 27 settembre a Noventa di Piave, con la partecipazione dell’Ing. Catanoso e dell’Ispettorato del Lavoro. Sarà un’occasione preziosa per ottenere chiarimenti e prepararsi al meglio all’entrata in vigore della nuova normativa.
Formazione in aula e in videoconferenza: sono equiparati?
04 Set 2024La formazione è un elemento essenziale nel mondo del lavoro, specialmente quando si tratta di sicurezza. Con l’avvento delle nuove tecnologie, le modalità di erogazione dei corsi si sono evolute, offrendo alternative alla classica formazione in aula. Una delle domande più frequenti che ci viene posta da chi si affida a Armonia per la formazione in sicurezza sul lavoro è: “La formazione in aula e in videoconferenza sono equiparate?”. In questo articolo, esploreremo le principali differenze tra le diverse modalità formative, con un focus particolare sulla FAD sincrona, o formazione a distanza sincrona.
Qual è la differenza tra formazione in e-learning e formazione in videoconferenza?
La formazione a distanza (FAD) si è affermata come una valida alternativa alla formazione in presenza, ma è importante distinguere tra le sue diverse modalità: e-learning e videoconferenza.
Formazione in e-learning: Si tratta di una modalità di apprendimento completamente autonoma e asincrona. I partecipanti accedono a materiali didattici pre-registrati o scritti, disponibili su piattaforme online, e possono studiare a proprio ritmo, in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo. Questa modalità è particolarmente indicata per corsi che non richiedono interazione diretta tra docente e partecipanti.
Formazione in videoconferenza: Conosciuta anche come FAD sincrona, questa modalità permette di partecipare a lezioni in tempo reale, come se si fosse in aula, ma con la flessibilità di collegarsi da remoto. La formazione sincrona in videoconferenza consente un’interazione diretta tra docente e studenti, simulando l’esperienza della formazione in aula, con la possibilità di fare domande e partecipare a discussioni.
Entrambe le modalità hanno i loro vantaggi, ma la scelta tra una e l’altra dipende dalle esigenze specifiche del corso e degli studenti. Ad esempio, corsi che richiedono una forte interazione e discussione potrebbero trarre maggior beneficio dalla formazione in videoconferenza rispetto all’e-learning.
Quali corsi sulla sicurezza sul lavoro posso seguire con la formazione a distanza?
La normativa italiana consente di svolgere una parte significativa della formazione sulla sicurezza sul lavoro in modalità FAD, sia asincrona (e-learning) che sincrona (videoconferenza). Tuttavia, non tutti i corsi possono essere erogati interamente a distanza.
Alcuni esempi di corsi che Armonia propone in modalità FAD includono:
Formazione generale e specifica per i lavoratori: Spesso erogata in e-learning per la parte teorica, mentre la formazione specifica può essere integrata con sessioni pratiche in presenza.
Formazione per dirigenti e preposti: Questi corsi possono essere erogati in videoconferenza, sfruttando la formazione sincrona in videoconferenza per garantire interazione e partecipazione attiva.
Corsi di aggiornamento: Gli aggiornamenti periodici richiesti dalla legge possono essere seguiti interamente online, sia in modalità e-learning che in videoconferenza, a seconda delle specifiche esigenze del corso.
È importante sottolineare che alcuni corsi, come quelli per addetti al primo soccorso o alla gestione delle emergenze, addetti alla conduzione di attrezzature e quelli di addestramento pratico, richiedono obbligatoriamente una parte pratica in presenza.
Qual è il numero di partecipanti massimo ad un corso di formazione in presenza?
La formazione in presenza ha regole precise in termini di partecipanti per garantire l’efficacia del corso e la sicurezza di tutti i coinvolti. Secondo le normative, il numero massimo di partecipanti a un corso di formazione in presenza varia a seconda della tipologia del corso e del rischio associato all’attività lavorativa.
Ulteriore considerazione riguarda le modifiche con cui dovremmo confrontarci che arriveranno dal nuovo “Accordo Stato Regioni”: dalle prime bozze appare chiara l’indicazione di abbassare le soglie del numero massimo di partecipanti e di regolamentarle in modo diverso.
In generale:
Corsi di formazione generale e specifica per i lavoratori: Il limite di partecipanti per sessione è fissato da normativa a 35 persone. Armonia predilige le sessioni più ridotte, per poter permette al docente di gestire adeguatamente l’interazione con i partecipanti e di garantire che ogni studente riceva l’attenzione necessaria.
Corsi per dirigenti e preposti: Anche qui il limite è solitamente di 35 partecipanti per sessione, ma in molti casi, per garantire una formazione più approfondita e personalizzata, il numero può essere ridotto a 10-15 partecipanti.
Corsi pratici, come quelli per addetti antincendio o primo soccorso: Per i corsi di primo soccorso il limite per corso di formazione è simile, anche se Armonia cerca di tenerlo generalmente più basso, spesso intorno ai 12-15 partecipanti, per garantire che ogni persona possa eseguire correttamente le esercitazioni pratiche. Per quanto riguarda i corsi di antincendio invece, i recenti decreti propongono un rapporto istruttore-dicente di 1 a 10 per una migliore gestione delle parti pratiche.
Che cosa vuol dire FAD?
Il termine FAD è l’acronimo di Formazione a Distanza. Questa modalità di formazione si riferisce all’erogazione di corsi che non richiedono la presenza fisica del partecipante in aula. Esistono due principali tipologie di FAD:
FAD asincrona: Questo tipo di formazione è tipicamente offerto tramite piattaforme di e-learning, dove i partecipanti possono accedere ai contenuti in qualsiasi momento, senza la necessità di essere collegati contemporaneamente con l’insegnante o con altri partecipanti.
FAD sincrona: In questa modalità, i partecipanti seguono le lezioni in tempo reale, spesso tramite videoconferenze. La formazione sincrona in videoconferenza è particolarmente utile quando è necessaria un’interazione diretta con l’istruttore o quando il corso prevede discussioni di gruppo.
La FAD, in tutte le sue forme, rappresenta un’opportunità straordinaria per le aziende che vogliono garantire una formazione continua e capillare, soprattutto in materia di sicurezza sul lavoro, senza compromettere la qualità dell’apprendimento.
Armonia è da sempre in prima linea nel garantire formazione di qualità, sia in modalità tradizionale che innovativa. Il consiglio ai nostri clienti è sempre quello di facilitare il confronto e di partecipare ai corsi in modalità classica, in presenza. Ma con l’evoluzione delle tecnologie e la crescente richiesta di flessibilità, abbiamo anche sviluppato una gamma completa di corsi in modalità FAD sincrona e asincrona (qui trovi l’elenco dei corsi proposti in modalità asincrona), adattati alle esigenze delle aziende e dei loro dipendenti. La sicurezza sul lavoro è un diritto e un dovere, e con le giuste modalità formative, può essere assicurata a tutti, ovunque si trovino.