D.V.R aziendale: cos’è e come si redige
20 Ago 2024Garantire un ambiente sicuro e privo di rischi è non solo un obbligo morale, ma anche legale. In questo contesto, il Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) rappresenta uno strumento cruciale per garantire che ogni aspetto della sicurezza sia correttamente monitorato e gestito. In questo articolo, esploreremo in dettaglio cos’è il D.V.R., chi è responsabile della sua redazione, chi è tenuto a farlo, qual è il suo obiettivo e chi lo redige all’interno di un’azienda.
Che cos’è il DVR nella sicurezza?
Il Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) è il fulcro attorno al quale ruota la gestione della sicurezza in azienda. Rappresenta il risultato di un’analisi approfondita dei rischi legati all’ambiente di lavoro. Lo scopo del D.V.R. è identificare, valutare e prevenire i rischi cui sono esposti i lavoratori nello svolgimento delle loro mansioni quotidiane.
Questo documento non si limita a elencare i pericoli presenti in azienda, ma deve anche proporre misure preventive e protettive adeguate per ridurre al minimo i rischi individuati. La sicurezza sul lavoro è un diritto di ogni lavoratore e il D.V.R. è lo strumento attraverso il quale questo diritto viene garantito.
Che cos’è il DVR e chi lo redige?
La redazione del D.V.R. è un obbligo del datore di lavoro e, in sostanza, è un documento dinamico che deve essere aggiornato regolarmente per rispecchiare eventuali cambiamenti nell’ambiente di lavoro, nelle procedure operative o nell’organizzazione aziendale.
La redazione del D.V.R. è un processo che richiede competenze specifiche in materia di sicurezza sul lavoro. Per questo motivo, il datore di lavoro può redigere il documento autonomamente solo se possiede le necessarie conoscenze tecniche e normative, oppure può avvalersi della collaborazione di un consulente esterno specializzato. In molti casi, è preferibile affidarsi a professionisti qualificati che trovate in “Armonia”, e che offrono un supporto completo nella valutazione dei rischi e nella stesura del D.V.R.
Chi ha l’obbligo di fare il DVR?
L’obbligo di redigere il D.V.R. ricade su tutte le imprese che hanno almeno un lavoratore (vedi definizione di lavoratore all’art.2 del D.Lgs. 81/08 o contattaci per un approfondimento), indipendentemente dal settore di appartenenza o dalle dimensioni dell’azienda. Questo significa che anche le microimprese e le piccole attività con un solo lavoratore devono adempiere a questo obbligo.
Il mancato adempimento di tale obbligo comporta sanzioni amministrative e, nei casi più gravi, anche penali per il datore di lavoro. È importante sottolineare che l’obbligo di redigere il D.V.R. non si limita alle sole attività industriali o produttive, ma si estende anche agli uffici, ai negozi e a tutte le realtà in cui vi siano lavoratori subordinati o equiparati.
Qual è l’obiettivo del DVR?
L’obiettivo principale del D.V.R. è quello di garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori. Attraverso una corretta valutazione dei rischi, il datore di lavoro può prevenire incidenti e malattie professionali, creando un ambiente di lavoro più sicuro e produttivo. L’altro obiettivo principale del D.V.R. è quello di tenere sotto controllo il piano dei miglioramenti, programmandoli nel tempo per garantire un continuo miglioramento e monitoraggio della situazione.
Oltre a questo, il D.V.R. ha anche un’importante funzione preventiva e formativa. Una volta redatto, infatti, il documento deve essere comunicato ai lavoratori, i quali devono essere formati sui rischi specifici delle loro mansioni e sulle misure di prevenzione adottate dall’azienda. Questo processo di formazione e informazione è essenziale per garantire che tutti i lavoratori siano consapevoli dei pericoli presenti e sappiano come comportarsi in caso di emergenza.
Chi fa il DVR in azienda?
La responsabilità della redazione del D.V.R. ricade sul datore di lavoro, che può però delegare questo compito a figure interne o esterne all’azienda. All’interno dell’impresa, la redazione del D.V.R. può essere affidata al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (R.S.P.P.), una figura obbligatoria in tutte le aziende con almeno un dipendente.
Il D.V.R. deve avere data certa o deve riportare le firme congiunte di datore di lavoro, R.S.P.P., Medico Competente e Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (R.L.S.).
Quando l’azienda sceglie di affidarsi a un consulente esterno, come può essere “Armonia”, il processo di redazione del D.V.R. può risultare più efficiente e approfondito. Grazie alla nostra esperienza nel campo della sicurezza sul lavoro, siamo in grado di offrire un servizio completo che include l’analisi dei rischi, la redazione del D.V.R. e la consulenza continua per garantire che il documento rimanga aggiornato e conforme alle normative vigenti.
In conclusione, il Documento di Valutazione dei Rischi è uno strumento fondamentale per garantire la sicurezza in azienda. Redigerlo correttamente non solo permette di rispettare la legge, ma anche di creare un ambiente di lavoro sicuro e sereno, dove i dipendenti possono svolgere le loro mansioni senza timori per la propria salute. Affidarsi a professionisti qualificati, come “Armonia”, è la scelta migliore per assicurarsi che il D.V.R. sia redatto con competenza e attenzione, garantendo la massima protezione per tutti i lavoratori.
Impianto fotovoltaico e colonnine elettriche di ricarica delle auto: implicazioni nella valutazione rischio incendio
07 Ago 2024Quali sono gli obblighi in materia sicurezza sul lavoro in seguito all’installazione di impianti fotovoltaici
Gli impianti fotovoltaici non costituiscono un’attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi. L’installazione di tali impianti costituisce, tuttavia, una modifica significativa ai fini del rischio incendio. Il datore di lavoro dovrà quindi procedere con un aggiornamento della valutazione del rischio incendio per i pannelli fotovoltaici o la verifica della conformità antincendio (CPI).
L’installazione di un impianto fotovoltaico può comportare per l’attività servita, in funzione delle caratteristiche elettriche, costruttive e delle modalità di posa in opera, un aggravio del preesistente livello di rischio di incendio. Nel valutare tale eventuale «aggravio di rischio» devono essere presi in considerazione alcuni aspetti per consentire l’individuazione degli adempimenti previsti all’art. 4, comma 6, del D.P.R. n. 151/2011. A tal fine, dovrà essere redatta una relazione di non aggravio del rischio incendio dell’impianto fotovoltaico, che documenti l’assenza di impatti negativi significativi ai fini della sicurezza antincendio.
Dovrà essere acquisita la dichiarazione di conformità di tutto l’impianto fotovoltaico e non delle singole parti, ai sensi del D.M. 37/2008 (per impianti con potenza nominale superiore a 20 kW si faccia riferimento alla Circolare M.I. Prot. n. P515/4101 sott. 72/E.6 del 24 aprile 2008). Periodicamente e ad ogni trasformazione, ampliamento o modifica dell’impianto dovranno essere eseguite e documentate le verifiche ai fini del rischio incendio dell’impianto fotovoltaico, con particolare attenzione ai sistemi di giunzione e di serraggio.
Valutazione rischio incendio legata all’installazione di un impianto fotovoltaico: cosa considerare
Gli aspetti da prendere in considerazione sono, tra gli altri, i seguenti:
- interferenza con il sistema di ventilazione dei prodotti della combustione come, ad esempio, l’ostruzione parziale/totale di traslucidi, impedimenti per l’apertura degli evacuatori;
- ostacolo alle operazioni di raffreddamento o estinzione di tetti combustibili;
- modalità di propagazione dell’incendio in un fabbricato delle fiamme all’esterno o verso l’interno del fabbricato (presenza di condutture sulla copertura di un fabbricato suddiviso in più compartimenti, modifica della velocità di propagazione di un incendio in un fabbricato mono compartimento);
- sicurezza degli operatori addetti alla manutenzione.
- L’installazione dovrà essere eseguita in modo da evitare la propagazione di un incendio dal generatore fotovoltaico al fabbricato nel quale è incorporato. Tale condizione si ritiene rispettata qualora l’impianto fotovoltaico, incorporato in un’opera di costruzione, venga installato su strutture ed elementi di copertura e/o di facciata incombustibili o con l’interposizione tra i moduli fotovoltaici e il piano di appoggio, di uno strato di materiale di resistenza al fuoco almeno EI 30 ed incombustibile.
L’ubicazione dei moduli e delle condutture elettriche dovrà inoltre sempre consentire il corretto funzionamento e la manutenzione di eventuali evacuatori di fumo e di calore (EFC) presenti, nonché tener conto, in base all’analisi del rischio incendio, dell’esistenza di possibili vie di veicolazione di incendi (lucernari, camini, ecc.). In ogni caso i moduli, le condutture, gli inverter, i quadri ed altri eventuali apparati non dovranno essere installati nel raggio di 1 m dagli evacuatori di fumo.
Quali sono le principali cause di incendio in un impianto fotovoltaico
Per lo spegnimento di un incendio in un impianto fotovoltaico è necessario agire sul pulsante di sgancio elettrico generale del fabbricato e del fotovoltaico. In ogni caso occorre richiedere l’intervento dei VVF. Inutile provare a spegnere le fiamme con l’acqua che non è idonea per questo tipo di incendio. Il rischio, per gli stessi VVF, è quello di rimanere folgorati, in quanto l’impianto, seppur scollegato dalla rete elettrica, continuerà a produrre scariche elettriche. Per limitare i casi di incendio è opportuno conoscere quali siano i più frequenti rischi di incendio, che sinteticamente sono riconducibili a difetti di installazione, qualità dei componenti, invecchiamento dei materiali, difetti o assenza di manutenzione, danneggiamenti (eventi meteo o urti). Ecco le principali:
- innesco da batterie di accumulo
- innesco da guaina del tetto
- arco elettrico come conseguenza delle elevate tensioni in gioco. L’arco elettrico può innescare il materiale sottostante fino a sviluppare l’incendio anche in ore notturne. L’arco elettrico può svilupparsi all’interno del pannello per difettosità delle saldature tra cella e cella, per ossidazione, a seguito di perdita di ermeticità del pannello o per errata collocazione dei pannelli o per scarsa manutenzione.
- “hot spot”, ovvero il riscaldamento localizzato a causa di differenze costruttive fra i pannelli in fase di fabbricazione oppure perché una parte del campo si trova in ombra, o anche semplicemente per incuria o scarsa manutenzione con conseguente oscuramento delle celle fotovoltaiche.
Anche le perdite di isolamento dei cavi, possono generare scariche di perforazione, nei tratti ad angolo retto su protezioni in lamiera con “effetto spigolo” oppure per fattori di riempimento non rispettati. - inneschi nelle “string box” (quadri di stringa), dovuti a fenomeni di surriscaldamento (oltre 80°) per scarsa ventilazione, errata installazione presenza di acqua all’interno degli stessi, per errori costruttivi o di installazione come il posizionamento dei quadri alla fine della falda del tetto, o il basso grado di protezione IP dei quadri di stringa o per incuria e scarsa manutenzione.
- inverter che può surriscaldarsi (e spesso non è collegato all’impianto di messa a terra), e se il suo sistema di raffreddamento non è stato correttamente dimensionato, può costituire fonte di innesco.
Problematiche e cause di incendio di colonnine ricarica per auto elettriche
Anche le colonnine di ricarica per auto elettriche NON costituiscono attività soggetta ai controlli di prevenzione incendi. L’installazione di tali impianti costituisce, tuttavia, una modifica significativa ai fini del rischio incendio. Il datore di lavoro dovrà quindi procedere con un aggiornamento della valutazione del rischio incendio. Le normative di riferimento sono meno dettagliate; si fa ad oggi riferimento alla Circolare M.I. 2/2018: “Linee guida per l’installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici”.
Le principali problematiche sono riconducibile a:
- Possibilità di innesco di archi elettrici, dovuti a perdita di isolamento.
- Possibilità di surriscaldamenti localizzati delle celle dei moduli, dovuti a difetti di costruzione o conseguenti a danneggiamenti.
Anche in questo caso le cause dipendono spesso da difetti di installazione, qualità dei componenti, invecchiamento dei materiali, difetti o assenza di manutenzione, danneggiamenti. Per quanto riguarda le misure di prevenzione specifiche si ricorda di:
- Limitare la probabilità di costituire causa di incendio o di esplosione
- Limitare la propagazione di un incendio all’interno degli ambienti
- Non rendere inefficaci le altre misure antincendio, es. compartimentazione
- Consentire agli occupanti di lasciare gli ambienti in condizione di sicurezza
- Consentire alle squadre di soccorso di operare in condizioni di sicurezza
- Essere disattivabili, o altrimenti gestibili, a seguito di incendio
Armonia è a disposizione per una prima consulenza e per l’adeguamento documentale, con la redazione della valutazione del rischio incendio o con la comunicazione di modifica dell’impianto nel caso in cui l’azienda sia sotto prevenzione incendi. Contattaci per programmare la valutazione del rischio incendio per pannelli fotovoltaici e colonnine di ricarica.
Hai bisogno di ulteriori informazioni? Siamo a tua disposizione: chiamaci o scrivici senza impegno.
Approfondimenti:
Patente a crediti nei cantieri edili: le indicazioni del decreto attuativo
06 Ago 2024Cosa è la patente a crediti, o “patente a punti”, obbligatoria del 1 ottobre 24 nei cantieri edili
La patente a crediti nei cantieri edili è una novità introdotta dal recente decreto attuativo, mirata a migliorare la sicurezza sul lavoro in un settore particolarmente esposto a rischi. Questo sistema prevede l’assegnazione di crediti alle aziende e ai lavoratori autonomi sulla base della loro formazione, esperienza e rispetto delle normative di sicurezza. La perdita di crediti, dovuta a infrazioni o comportamenti pericolosi, può comportare la sospensione della patente e l’impossibilità di operare nei cantieri fino al recupero dei crediti necessari.
Per comprendere meglio le evoluzioni di questa normativa e prepararsi adeguatamente all’applicazione delle nuove regole, lo studio “Armonia” in collaborazione con Apindustria, organizza un seminario di approfondimento, che si terrà il 27 settembre alle ore 9.15 e sarà condotto dall’Ing. Catanoso Carmelo, esperto in materia di sicurezza nei cantieri edili.
Il seminario offrirà un’analisi dettagliata del decreto attuativo, con particolare attenzione alle procedure di gestione dei crediti e alle conseguenze per i lavoratori e le imprese. Sarà possibile partecipare all’incontro sia in aula a Noventa di Piave che in modalità videoconferenza, garantendo così l’accesso a tutti gli interessati.
Per iscrizioni e ulteriori informazioni, vi invitiamo a contattare “Armonia”. Non perdete l’opportunità di rimanere aggiornati su una normativa che potrebbe avere un impatto significativo sul settore dell’edilizia.
APPROFONDIMENTO CON L’ING. CATANOSO: PRENOTA IL TUO POSTO
INDICAZIONI DEL MINISTERO DEL LAVORO: SLIDE PDF CHIARIMENTO
Cosa serve per ottenere la patente a crediti
Per l’ottenimento della patente sarà necessario:
- iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura
- adempimento degli obblighi formativi
- possesso di DURC valido
- possesso di DVR valido
- possesso della certificazione di regolarità fiscale, se previsto
- designazione del responsabile servizio prevenzione e protezione (RSPP), se previsto
Eventuali dichiarazioni mendaci o la mancanza di tale documentazione comporterà il ritiro della patente.
Per informazioni su come richiedere la patente, per adempiere agli obblighi necessari per ottenerla e per scoprire il suo funzionamento, potete contattare la segreteria di Armonia al 0421 477090.
Rischio biologico: linee guida per la valutazione dei rischi nelle aziende
02 Ago 2024Quale normativa regolamenta la valutazione del rischio biologico?
Nel TITOLO X del D.Lgs. 81/08 troviamo le indicazioni per la valutazione da ESPOSIZIONE AD AGENTI BIOLOGICI.
Importante è comprendere a quali aziende è rivolto questo titolo, con tutti gli obblighi previsti al suo interno. Campo di applicazione – Le norme del presente Titolo si applicano a tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione ad agenti biologici, ossia:
a) agente biologico: qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni;
b) microrganismo: qualsiasi entità microbiologica, cellulare o meno, in grado di riprodursi o trasferire materiale genetico;
c) coltura cellulare: il risultato della crescita in vitro di cellule derivate da organismi pluricellulari.
Quindi ogni azienda dove sono presenti tali pericoli, evidenziati nel Documento di Valutazione dei Rischi dovrà procedere con una valutazione specifica e approfondita del rischio biologico.
Quali sono le aziende che hanno l’obbligo di redigere il DVR specifico rischio BIOLOGICO?
L’allegato XLIV del D.Lgs. 81/08 ci indica le tipologie di aziende dove è necessario redigere un DVR rischio BIOLOGICO specifico
Laddove il risultato della valutazione dei rischi ai sensi dell’articolo 271 del presente decreto riveli un’esposizione non intenzionale ad agenti biologici, potrebbero esservi altre attività professionali, non incluse nel presente allegato, che devono essere prese in considerazione.
- Attività in industrie alimentari
- Attività nell’agricoltura
- Attività in cui vi è contatto con animali e/o prodotti di origine animale
- Attività nei servizi sanitari, comprese le unità di isolamento e post mortem
- Attività in laboratori clinici, veterinari e diagnostici, esclusi i laboratori di diagnosi microbiologica
- Attività in impianti di smaltimento dei rifiuti e di raccolta di rifiuti speciali potenzialmente infetti
- Attività in impianti di depurazione delle acque di scarico.
Ogni quanto tempo fare l’aggiornamento della valutazione del rischio biologico?
Per il DVR rischio BILOGICO la normativa è chiara e ci indica che:
“Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione di cui al comma 1 [rischio biologico] in occasione di modifiche dell’attività lavorativa significative ai fini della sicurezza e della salute sul lavoro e, in ogni caso, trascorsi tre anni dall’ultima valutazione effettuata.”
Spunti di riflessione e “bug” interpretativi sull’aggiornamento della valutazione del rischio biologico
Vi riportiamo in sintesi un caso che può essere spunto di riflessione: si tratta di un’azienda (non appartenente all’elenco dell’allegato XLIV) il cui DVR ha evidenziato la NON presenza di pericoli che possano “attivare” il rischio biologico, considerando sia l’uso intenzionale che non intenzionale.
In questo scenario è necessario aggiornare la valutazione del rischio (biologico) ogni tre anni? Lo scrivente ritiene che se non si presentano i casi previsti dall’articolo 29 D.Lgs. 81/08, non essendo modificata la tipologia di lavoro, non siamo soggetti agli obblighi del Titolo X che prevede l’aggiornamento triennale.
Per completezza di informazioni, è stata applicata da parte degli enti ispettivi una sanzione legata al mancato aggiornamento della valutazione del rischio biologico.
…chi ha ragione?
Hai necessità di verificare la situazione documentale all’interno della tua azienda? Chiamaci o scrivici per approfondimento o per un primo check di sopralluogo gratuito.
Armonia – 0421 477090 – info@formazionearmonia.com
Patentino conduzione carrelli elevatori: conseguimento e normativa vigente
02 Ago 2024Patentino Carrello Elevatore: cosa prevede la normativa?
L’industria, così come il settore logistico, sono dominati da procedure, attrezzature e macchinari che rendono le operazioni di spostamento dei carichi pesanti più efficienti e sicure. Al centro di questi processi ci sono i carrelli elevatori, strumenti indispensabili per molte aziende. Tuttavia, non basta possedere un carrello elevatore per garantire una movimentazione efficiente e sicura delle merci. In realtà, l’uso corretto e sicuro di questi mezzi dipende in gran parte dalla formazione degli utenti utilizzatori e dalla loro conoscenza della normativa sui carrelli elevatori. Questa normativa, infatti, stabilisce chiaramente chi può utilizzare questi mezzi, come vanno utilizzati e, soprattutto, in quali condizioni possono essere adoperati per garantire la sicurezza degli operatori. Per poter condurre questi mezzi in maniera sicura e conforme, è fondamentale possedere un’adeguata formazione e una patente specifica. Andiamo a vedere le domande più frequenti su questo argomento.
1- Quale testo normativo precisa il tipo di corso abilitante all’uso del carrello elevatore?
Tutto ciò che riguarda il “patentino” per carrello elevatore, quindi la sua normativa, è descritto all’interno del Decreto Legislativa 81/08 e nell’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012. Questi testi stabiliscono che l’uso dei carrelli elevatori è riservato esclusivamente a lavoratori adeguatamente formati e in possesso dell’attestato di abilitazione. Questo non è un dettaglio da poco. La normativa ha l’obiettivo di garantire che ogni operazione venga effettuata in totale sicurezza, proteggendo sia gli operatori che le merci e le infrastrutture.
Inoltre, la legge obbliga i datori di lavoro a garantire ai propri carrellisti la partecipazione a corsi di formazione e aggiornamento adeguati, affinché questi possano acquisire le competenze necessarie e rimanere sempre aggiornati.
2- Quali sono i requisiti per il lavoratore addetto al carrello elevatore?
Se ti stai chiedendo quali siano i requisiti necessari per ottenere la patente per carrelli elevatori, sappi che sono dettati da precise normative. Prima di tutto, il lavoratore deve essere idoneo fisicamente per la mansione di carrellista. Questa idoneità viene attestata da un medico competente. Altre condizioni imprescindibili sono:
– Avere compiuto almeno 18 anni di età.
– Essere dotato dei requisiti fisici e psicofisici per la guida di veicoli. Questo comprende una vista e udito normale, prontezza nei riflessi, corretta percezione del colore, coordinamento di movimenti e un’acuta responsabilità unita a prudenza.
Solo rispettando questi requisiti si può procedere con la formazione per l’abilitazione.
3- Quanto dura l’attestato conduzione carrelli elevatori?
L’attestato di conduzione dei carrelli elevatori, comunemente noto come patentino per muletto, ha una validità di 5 anni. Questa tempistica è stata stabilita dall’Accordo Stato Regioni del 22/02/2012.
Ma cosa succede al termine di questi 5 anni di validità?
Non preoccuparti. Se sei un operatore, non devi rifare l’intero corso da capo. Tuttavia, è necessario frequentare un corso di aggiornamento di almeno 4 ore, dove almeno 3 ore sono dedicate agli argomenti pratici. Questo passo assicura che le tue competenze siano sempre all’avanguardia e che tu possa operare nel pieno rispetto delle regole di sicurezza.
L’Importanza dei Corsi e degli Aggiornamenti
Oltre all’ottenimento della patente iniziale, è di fondamentale importanza dedicarsi periodicamente agli aggiornamenti. Questi corsi non rappresentano solo un obbligo normativo, ma sono un’opportunità. Un’opportunità di approfondire le proprie competenze, di conoscere le nuove tecnologie e di operare ogni giorno in un ambiente di lavoro sempre più sicuro ed efficiente.
Se hai ulteriori dubbi o domande, o desideri intraprendere il tuo percorso di formazione, Armonia Formazione è qui per guidarti e supportarti in ogni passo. Investire nella propria formazione significa investire nel proprio futuro professionale. Non sottovalutare l’importanza di essere sempre al passo con le novità e le normative nel settore. Scopri il nostro calendario corsi di aggiornamento per operatori di carrelli elevatori e aggiorna le tue competenze.
27 Settembre 2024: Armonia in Pratica
07 Giu 2024Pannello di controllo della giornata
ISCRIZIONI TAVOLA ROTONDA GRATUITA CON LE ISTITUZIONI
PRENOTA LA TUA SESSIONE AL CHANGE-LAB
TEATRO: PRENOTA SPETTACOLO OCJO AL TEMPO
MAPPA DELL’EVENTO: TROVA LA TUA ISOLA FORMATIVA
ISCRIZIONI PATENTE A CREDITI CON ING. CATANOSO
RAGGIUNGICI! IMPOSTA IL NAVIGATORE
I nostri obiettivi sono:
- fornire istruzioni operative e pratiche a lavoratori e datori di lavoro;
- proporre forme di comunicazione che facilitino l’apprendimento;
- rendere i partecipanti capaci di correggere e rendere sicuri i propri comportamenti;
- avvicinare il formatore alla persona
- alleggerire, senza rendere superficiale, il D.Lgs 81/08
La giornata formativa sarà articolata in “isole” dedicate all’utilizzo di attrezzature e macchine da lavoro e alla Sicurezza dei lavoratori su rischi specifici. La partecipazione alla giornata formativa è valida per rilascio crediti aggiornamento: Formatore, RSPP/ASPP. L’iniziativa proseguirà con una serie di proposte per i lavoratori, le aziende, le associazioni e le scuole del territorio.
Una giornata per alimentare reti di collaborazioni, tra aziende, istituzioni, persone.
TAVOLA ROTONDA. Il punto della situazione di con SPISAL e INL sull’aspetto ispettivo dopo l’entrata in vigore del decreto fiscale; la gestione dei lavoratori e l’addestramento: confronto su alternanza scuola lavoro e altri strumenti di inserimento dei lavoratori. Testimonianza sui metodi di formazione alternativi per aumentare l’efficacia della comunicazione. Prenota il tuo posto qui.


LE ISOLE FORMATIVE. Le isole formative sono aule destrutturate, prevalentemente con taglio pratico. Facilitiamo il confronto, il dialogo, la trasmissione di esperienze e di competenze, l’addestramento. Facciamo FORMAZIONE. In programma addetti alla conduzione di attrezzature, addetti alle emergenze, addetto all’utilizzo del defibrillatore… e tanto altro! Chiedici informazioni per l’iscrizione ai singoli corsi!
CHANGE-LAB! Per aumentare soddisfazione e performance aziendali proponiamo un percorso che parte da voi, dai vostri bisogni e dai vostri valori. Perché Change Lab? Per ottimizzare l’organizzazione interna, aumentare l’entusiasmo, definire gli obiettivi, migliorare la comunicazione tra i reparti, regolamentare i mansionari e accompagnarvi verso i vostri propositi e obiettivi.


OCJO AL TEMPO. “Quanto dura un secondo? Ti sei mai fermato a pensarci davvero? È un’unità di misura così fugace che spesso passa inosservata. Ma, credici, può fare la differenza tra un momento e l’altro, tra un passo avanti e un passo indietro.” Spettacolo teatrale gratuito con raccolta fondi per l’associazione Autismore, che si occupa dell’inserimento lavorativo di ragazzi autistici. Prenotazione obbligatoria.
Oltre 20 “isole formative” a vostra disposizione: il programma della giornata:
MATTINO
- 07.30 – 12.30: PLE ( piattaforme di lavoro elevabili) – con e senza stabilizzatori
- 08.00 – 12.00: Primo soccorso – gruppo A, BC
- 08.00 – 11.30: Lavori in quota e DPI di terza categoria anticaduta
- 08.30 – 12.30: Carrelli elevatori semoventi
- 08.45 – 12.45: Pianificare la gestione delle emergenze
- 09.00 – 13.00: La normativa e il D.Lgs. 81/08 – Formazione lavoratori parte generale
- 09.00 – 13.00: I rischi per le mansioni a rischio alto – Formazione lavoratori parte specifica
- 09.15 – 10.45: Seminario “patente a punti nei cantieri edili” condotto dall’ing. Catanoso Carmelo. Qui per iscrizioni.
- 11.00 – 12.30: Cosa può aiutare concretamente a far cambiare il comportamento delle imprese? Tavola Rotonda Qui il programma del seminario.
- 11.45 – 13.45: Addestramento utilizzo trabatello
- Pausa pranzo: contattateci per informazioni!
POMERIGGIO
- 12.30 – 16.30: Spazi confinati e ambienti sospetti di inquinamento
- 12.30 – 16.30: Antincendio – livello 1-2
- 13.00 – 18.00: BLSD laico – uso defibrillatore
- 13.15 – 17.15: Lavori in quota e DPI di terza categoria anticaduta
- 13.45 – 17.45: Comunicazione e stress-lavoro correlato – Formazione lavoratori parte specifica
- 14.00 – 18.00: Movimentazione manuale carichi, ergonomia e posturale – Formazione lavoratori parte specifica
- 14.00 – 18.00: Safe Escape. Lab game per l’aggiornamento della formazione dei lavoratori
- 14.30 – 18.30: Primo soccorso – gruppo A, BC
- 15.00 – 19.00: Carrelli elevatori semoventi
- 15.45 – 19.45: Antincendio – livello 1-2
- 16.45 – 19.45: DPI di terza categoria – autorespiratori
- 15.00 – 19.00: Change Lab – Laboratorio R-evolutivo. Clicca qui per prenotare.
Quando: venerdì 27 SETTEMBRE 2024
Dove: TERGAS Srl in via Meucci 20 – Noventa di Piave
Info e iscrizioni: CHIARA | tel. 371-1409546 | mail: corsi@formazionearmonia.com
[…] “Armonia vuole essere punto di incontro in cui avvenga una condivisione di esperienze e conoscenze, di idee e progetti, spinta da una naturale attenzione agli altri.”
Marco Inverso, dal Codice etico Armonia
Un evento formativo per lasciare traccia nelle persone: ecco come rendere affascinante formazione e addestramento sulla sicurezza sul lavoro.
TROVA I PARCHEGGI DISPONIBILI PER LA GIORNATA
FOOD-TRUCK DISPONIBILE: PRENOTA IL PRANZO!!!
Siamo a disposizione per tutti i dettagli organizzativi della giornata. Compila questo format per contattarci, o chiamaci!
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