11 luglio 2024: webinar gratuito – novità del regolamento macchine 2023/1230
06 Giu 2024Obiettivo del webinar gratuito di giovedì 11 luglio 2024 che Armonia Formazione propone è quello di illustrare le novità sui componenti di sicurezza e il ruolo degli operatori economici.
A chi è rivolto questo webinar?
· Datori di Lavoro e Dirigenti
· HSE manager
· Consulenti e Formatori
· RSPP/ASPP
· RLS/RLS territoriali
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RSPP esterno: significato e differenza rispetto al RSPP interno
20 Mag 2024RSPP, Interno o Esterno? Quali sono le differenze?
L’RSPP, acronimo di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, è una figura professionale designata dal datore di lavoro, con l’incarico di coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi nel contesto lavorativo. Questa figura ha il compito di analizzare in profondità gli ambienti lavorativi, identificando potenziali fattori di rischio e definendo le azioni preventive e correttive necessarie. Il suo ruolo si estende anche alla formazione e all’informazione dei lavoratori, garantendo che ciascuno di essi sia consapevole dei rischi legati alla propria attività e delle misure di protezione adottate.
La presenza di un RSPP all’interno di un’organizzazione o di un’azienda rappresenta un elemento cardine per garantire la sicurezza e il benessere dei lavoratori, assicurando non solo il rispetto delle normative vigenti in materia di prevenzione e protezione dai rischi, ma anche la creazione di un ambiente di lavoro sicuro e protetto.
Chiariamo subito: le diciture “interno” e “esterno” sono diciture comuni usate impropriamente. Stanno a sintetizzare due concetti:
- interna è se viene incaricata una persona che vive anche a livello operativo l’azienda (lavoratore o legale rappresentante) e nella maggior parte dei casi è RSPP solo di quell’azienda;
- esterna si definisce una figura (prevalentemente un consulente) che prende l’incarico per una serie di aziende e che quindi non prevede la presenza continuativa
Quando il RSPP può essere esterno?
La legge prevede diverse situazioni in cui è possibile, o addirittura necessario, optare per la nomina di un RSPP che non coincida con il legale rappresentante. Questa decisione spesso dipende dalla natura e dalla dimensione dell’organizzazione. Le piccole e medie imprese, ad esempio, potrebbero non avere all’interno del proprio organico una figura con le competenze e la formazione necessarie per ricoprire il ruolo di RSPP. Inoltre, in contesti lavorativi particolarmente complessi o in cui i rischi sono variabili e in continua evoluzione, potrebbe essere opportuno avvalersi di un professionista esterno con una visione più ampia e aggiornata sulle migliori pratiche di prevenzione.
La scelta di un RSPP esterno può anche derivare dalla necessità di avere un punto di vista neutro e imparziale, in grado di valutare la situazione con occhi nuovi, senza essere influenzato da dinamiche interne all’organizzazione.
Chi è e chi può fare l’RSPP esterno?
L’RSPP esterno è un professionista specializzato, esterno all’organizzazione, incaricato di gestire la prevenzione e la protezione dai rischi lavorativi. Questa figura emerge come risultato del D.Lgs. 81/2008, il testo unico sulla salute e sicurezza sul lavoro, che ha introdotto la necessità di avere un Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione nelle aziende. Questa figura può provenire da un ente o una società di consulenza specializzata, o potrebbe essere un libero professionista con competenze specifiche in materia di sicurezza sul lavoro.
Per diventare RSPP esterno, come previsto dalla normativa, è fondamentale possedere specifiche competenze e aver frequentato corsi di formazione appropriati in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto stabilito dallo stesso D.Lgs. 81/2008 e dalle linee guida nazionali. Non basta avere una semplice conoscenza generica; è essenziale essere aggiornati sulle normative vigenti, sulle best practice e sugli strumenti e metodi di valutazione dei rischi.
Quali sono le differenze tra RSPP interno ed esterno?
Le differenze principali tra un RSPP interno e uno esterno, come delineato dal quadro normativo, risiedono, oltre che nella loro posizione all’interno o all’esterno dell’organizzazione, anche nelle responsabilità e nelle dinamiche di lavoro. L’RSPP interno, essendo il titolare o un dipendente dell’azienda, ha una conoscenza approfondita delle dinamiche interne, delle persone e delle procedure esistenti. Questa prossimità può essere un vantaggio, poiché consente una risposta rapida e mirata alle esigenze dell’azienda in conformità con le disposizioni legali. Tuttavia, può anche comportare il rischio di una certa “miopia”, ovvero la difficoltà di vedere problemi o rischi emergenti a causa della familiarità con l’ambiente.
D’altro canto, l’RSPP esterno, non essendo coinvolto nelle dinamiche quotidiane dell’azienda, può avere un punto di vista più neutro e imparziale. Questa distanza può aiutare a identificare rischi o problemi che potrebbero essere trascurati da chi è immerso nella routine quotidiana, assicurando al contempo la conformità alla normativa vigente. Tuttavia, l’RSPP esterno potrebbe necessitare di più tempo per familiarizzare con le specificità dell’ambiente lavorativo e con le persone coinvolte.
In entrambi i casi, sia che si tratti di RSPP interno o esterno, è fondamentale che questa figura abbia una formazione adeguata e sia costantemente aggiornata, per garantire la sicurezza e il benessere dei lavoratori e per rispondere in modo efficace alle esigenze dell’organizzazione nel rispetto delle leggi in vigore.
L’importanza di corsi di formazione appropriati
La formazione gioca un ruolo chiave nella preparazione di un RSPP, sia interno che esterno. È essenziale che questi professionisti siano sempre aggiornati sulle ultime normative, sulle migliori prassi e sulle nuove sfide in materia di sicurezza sul lavoro.
I corsi per RSPP offerti da Armonia Formazione rappresentano un’ottima opportunità per chi aspira a diventare un RSPP o per chi, già in possesso di tale ruolo, desidera aggiornarsi e perfezionare le proprie competenze. Con un’offerta formativa sempre aggiornata e modulata sulle esigenze del mercato, Armonia Formazione è il partner ideale per garantire la massima preparazione nell’ambito della Sicurezza sul Lavoro.
Piano Operativo Sicurezza cos’è e come si elabora
19 Apr 2024Il Ruolo del POS per la Sicurezza in Cantiere
Nel mondo dell’edilizia e dell’ingegneria civile, la sicurezza rappresenta un pilastro fondamentale per la salvaguardia di vite umane e la prevenzione di incidenti. In questo contesto, documenti come il cosiddetto POS, rappresentano un’arma fondamentale per la sicurezza durante i lavori cantieristici.
La creazione di un ambiente di lavoro sicuro è non solo una responsabilità etica, ma anche un obbligo legale. Documenti come il Piano Operativo di Sicurezza svolgono un ruolo critico nel definire le procedure e le misure di sicurezza in cantiere, assicurando che ogni aspetto dell’operatività sia condotto nel rispetto delle normative vigenti e con la massima attenzione alla sicurezza di tutti i soggetti coinvolti.
Cosa si intende per POS sicurezza?
Il POS, o Piano Operativo di Sicurezza, è un documento tecnico di fondamentale importanza nel settore delle costruzioni. Questo documento dettaglia le misure di sicurezza e di prevenzione degli infortuni che devono essere adottate in cantiere. Il suo scopo principale è quello di garantire che tutte le attività lavorative siano svolte in modo sicuro, prevedendo rischi specifici associati al cantiere e alle sue peculiarità. I contenuti minimi necessari alla stesura del POS comprendono l’analisi dei rischi, le procedure di emergenza, l’uso corretto delle attrezzature e la formazione dei lavoratori in materia di sicurezza.
Chi ha l’obbligo di redigere il POS?
La responsabilità della redazione del Piano Operativo di Sicurezza è definita chiaramente dalla normativa italiana in materia di sicurezza nei cantieri. Secondo il Decreto Legislativo 81/2008, comunemente noto come Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro, l’obbligo di redigere il POS ricade sul datore di lavoro o sull’impresa esecutrice dei lavori (Art. 89). È cruciale che il POS venga elaborato prima dell’inizio dei lavori e aggiornato qualora si verifichino modifiche significative nel processo lavorativo o nelle condizioni di cantiere.
Chi redige il POS deve essere un professionista che dimostra di possedere competenze specifiche nel campo della sicurezza nei cantieri. Solitamente, tale compito viene affidato a figure come ingegneri o architetti specializzati in sicurezza sul lavoro, i quali, in virtù delle loro competenze, sono in grado di identificare i rischi specifici del cantiere e definire le misure preventive e protettive più adeguate. Questo processo richiede una profonda conoscenza non solo della normativa vigente, ma anche delle pratiche operative più sicure e degli standard di settore.
Inoltre, il POS deve essere integrato e coerente con il Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) qualora quest’ultimo sia richiesto, come definito sempre dal Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro (Art. 100). Questa integrazione assicura che le misure di sicurezza siano omogenee e adeguatamente coordinate all’interno del cantiere.
Che differenza c’è tra POS e PSC?
Spesso si tende a confondere il Piano Operativo di Sicurezza con il PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento), ma esistono differenze sostanziali tra questi due documenti. Anche se il POS e il PSC sono entrambi focalizzati sulla sicurezza in cantiere, il PSC ha un campo di applicazione più ampio e viene redatto dal coordinatore per la sicurezza durante la fase di progettazione (CSP) e durante l’esecuzione dei lavori (CSE). Il PSC include linee guida generali per la sicurezza e il coordinamento tra le varie imprese presenti in cantiere.
Invece, il POS è più specifico e dettagliato, focalizzato sulle modalità operative e sulle misure di sicurezza che ogni singola impresa deve adottare.
Promuovere la Sicurezza sul Lavoro con Armonia Formazione
Promuovere e mantenere la sicurezza in cantiere è una responsabilità di tutti, ma richiede competenze specifiche e aggiornate. Armonia Formazione si pone come partner ideale per tutte le imprese e i professionisti del settore costruzioni che desiderano garantire la massima sicurezza nei loro cantieri.
Attraverso corsi di formazione mirati, aggiornamenti normativi e supporto nella redazione di documenti, Armonia Formazione offre un servizio completo per la gestione efficace della sicurezza sul lavoro. Affidandosi all’esperienza e alla professionalità di Armonia Formazione, ogni impresa può non solo adempiere agli obblighi legali, ma anche creare un ambiente di lavoro sicuro e protetto, dove ogni lavoratore può operare con la massima serenità ed efficienza.
Con Armonia Formazione, la sicurezza diventa un valore aggiunto per il tuo cantiere, contribuendo a una cultura del lavoro sana e produttiva.
Cantieri edili: la patente a punti in sintesi
02 Apr 2024Patente a punti: chi deve averla
Il Decreto-Legge n. 19 del 2 marzo 2024 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 52 del 02/03/2024. Le misure, inserite dentro il nuovo decreto PNRR, prevedono, per l’impresa o il lavoratore autonomo sprovvisti della patente o con meno di 15 crediti, una sanzione amministrativa che va da 6 a 12 mila euro.
Tutte le imprese e i lavoratori autonomi che operano nei cantieri temporanei e mobili (Art. 89, comma 1, lettera a – TUS) devono possederla per poter lavorare.
Patente a punti: cosa si intende per cantiere temporaneo e mobile
Un cantiere temporaneo o mobile, di seguito denominato: “cantiere” è qualunque luogo in cui si effettuano lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato qui sotto:
1. I lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione, risanamento, ristrutturazione o equipaggiamento, la trasformazione, il rinnovamento o lo smantellamento di opere fisse, permanenti o temporanee, in muratura, in cemento armato, in metallo, in legno o in altri materiali, comprese le parti strutturali delle linee elettriche e le parti strutturali degli impianti elettrici, le opere stradali, ferroviarie, idrauliche, marittime, idroelettriche e, solo per la parte che comporta lavori edili o di ingegneria civile, le opere di bonifica, di sistemazione forestale e di sterro.
2. Sono, inoltre, lavori di costruzione edile o di ingegneria civile gli scavi, ed il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati utilizzati per la realizzazione di lavori edili o di ingegneria civile.
Patente a punti: quali i requisiti per ottenerla
La patente viene rilasciata dalla competente sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro, in formato digitale con 30 crediti iniziali in base ai seguenti requisiti:
- iscrizione alla camera di commercio industria e artigianato;
- adempimento, da parte del datore di lavoro, dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori dell’impresa, degli obblighi formativi di cui all’articolo 37;
- adempimento, da parte dei lavoratori autonomi, degli obblighi formativi previsti dal presente decreto;
- possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità (DURC);
- possesso del Documento di Valutazione dei Rischi (DVR);
- possesso del Documento Unico di Regolarità Fiscale (DURF).
Patente cantieri edili: come funziona
La patente subisce decurtazioni al verificarsi di specifiche risultanze degli accertamenti e dei conseguenti provvedimenti definitivi emanati nei confronti dei datori di lavoro, dirigenti e preposti dell’impresa o del lavoratore autonomo:
I crediti decurtati possono essere reintegrati a seguito della frequenza, da parte del soggetto nei confronti del quale è stato emanato uno dei provvedimenti, dei corsi di cui all’articolo 37, comma 7.
Quando vengono tolti i punti nella patente per cantieri edili
1. VIOLAZIONI DI CUI ALL’ ALLEGATO I DEL D. Lgs 81/08: – 10 CREDITI per mancanza di:
- DVR, PEE o POS
- FORMAZIONE ed ADDESTRAMENTO
- Servizio di PREVENZIONE e PROTEZIONE e nomina del relativo responsabile
- Dispositivo di protezione individuale contro le CADUTE DALL’ALTO e VERSO IL VUOTO
- Mancata applicazione delle ARMATURE DI SOSTEGNO
- Disposizioni idonee a proteggere i lavoratori che operano in prossimità di LINEE ELETTRICHE, CONDUTTORI nudi in tensione, i CONTATTI diretti ed indiretti
- Vigilanza in ordine alla rimozione o modifica dei DISPOSITIVI DI SICUREZZA
- Notifica all’organo di vigilanza di rischio di esposizione all’AMIANTO
2. VIOLAZIONI CHE ESPONGONO I LAVORATORI AI RISCHI INDICATI NELL’ALLEGATO XI DEL D. Lgs 81/08: – 7 CREDITI in caso di presenza di:
- Rischio SEPPELLIMENTO o di SPROFONDAMENTO
- Rischio di ESPLOSIONE derivante dall’innesco accidentale di un ordigno bellico inesploso
- Esposizione a SOSTANZE CHIMICHE O BIOLOGICHE che
presentano rischi particolari per la sicurezza e la salute - Lavori con RADIAZIONI IONIZZANTI che esigono la
designazione di zone controllate o sorvegliate - Lavori in prossimità di LINEE ELETTRICHE aree a conduttori
nudi in tensione - ANNEGAMENTO
- Lavori in POZZI, STERRI SOTTERRANEI e GALLERIE
- Lavori SUBACQUEI CON RESPIRATORI
- Lavori in cassoni ad ARIA COMPRESSA
- Lavori comportanti l’impiego di ESPLOSIVI
- Lavori di MONTAGGIO O SMONTAGGIO di elementi
prefabbricati pesanti
3. IMPIEGO di lavoratori subordinati SENZA PREVENTIVA COMUNICAZIONE di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato: – 5 CREDITI
4. IN CASO DI INFORTUNIO SUL LUOGO DI LAVORO:
- MORTE: – 20 CREDITI
- INABILITÀ PERMANENTE al lavoro, assoluta o parziale: – 15 CREDITI
- INABILITÀ TEMPORANEA assoluta che importi l’astensione dal lavoro per più di 40 giorni: – 10 CREDITI
Si possono recuperare i punti persi nella patente per cantieri edili?
Nel provvedimento si legge che Una dotazione inferiore a quindici crediti della patente non consente alle imprese e ai lavoratori autonomi di operare nei cantieri temporanei o mobili fatto salvo il completamento delle attività oggetto di appalto o subappalto in corso al momento dell’ultima decurtazione dei crediti.
Una impresa o un lavoratore autonomo privi della patente o in possesso di una patente recante un punteggio inferiore a quindici crediti comporta il pagamento di una sanzione amministrativa da euro 6.000 ad euro 12.000 e l’esclusione dalla partecipazione ai lavori pubblici per un periodo di sei mesi.
I punti vengono reintegrati solo nei seguenti casi:
- dopo aver FREQUENTATO un CORSO DI FORMAZIONE: + 5 CREDITI
- dopo due anni dal corso di recupero crediti, la patente è INCREMENTATA DI 1 CREDITO PER CIASCUN ANNO SUCCESSIVO al secondo
- qualora l’impresa o il lavoratore autonomo non siano stati destinatari di ulteriori atti o provvedimenti: MASSIMO 10 CREDITI
- imprese che ADOTTANO I MODELLI DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE: + 5 CREDITI
Defibrillatore automatico esterno (DAE): cos’è e qual è la normativa
29 Mar 2024Defibrillatore DAE: significato e importanza nel luogo di lavoro
L’arresto cardiaco improvviso rappresenta una delle principali cause di morte in molti paesi, e agire tempestivamente può fare la differenza tra la vita e la morte di una persona. Il DAE, il cui significato è “Defibrillatore Automatico Esterno” è uno strumento fondamentale in questa lotta, poiché ha dimostrato una straordinaria efficacia nel rianimare individui colpiti da arresto cardiaco. Ma cosa dice esattamente la legge italiana sull’utilizzo del DAE? Vediamolo insieme.
Cosa significa “DAE defibrillatore”?
Il DAE, o Defibrillatore Automatico Esterno, è un dispositivo progettato per diagnosticare e trattare l’arresto cardiaco. Esso analizza automaticamente il ritmo cardiaco del paziente e, se rileva una fibrillazione ventricolare o un arresto cardiaco, è in grado di erogare una scossa elettrica al cuore. Questa scossa ha l’obiettivo di ripristinare un ritmo cardiaco normale.
L’importanza del DAE risiede nella sua capacità di intervenire tempestivamente durante un episodio di SCA (Arresto Cardiaco Improvviso). L’ SCA è un evento critico in cui il battito del cuore viene interrotto, e una pronta reazione può fare la differenza tra la vita e la morte. In questo contesto, la RCP (Rianimazione Cardio Polmonare) rappresenta un primo passo cruciale.
L’RCP, quando avviata immediatamente, può raddoppiare o persino triplicare le probabilità di sopravvivenza di una vittima di arresto cardiaco. Tuttavia, la vera differenza in termini di sopravvivenza viene quando il DAE viene utilizzato insieme alla RCP. Se un DAE viene utilizzato entro i primi 3-5 minuti dall’arresto cardiaco, le probabilità di sopravvivenza della vittima possono aumentare fino al 70%.
Pertanto, la combinazione della RCP e del DAE offre la migliore possibilità di sopravvivenza in caso di SCA, evidenziando la necessità di avere sia persone formate alla RCP che l’accesso a un DAE in luoghi pubblici e di lavoro.
Cosa dice la legge italiana sull’utilizzo del DAE?
La normativa italiana ha posto una grande attenzione all’utilizzo dei DAE, riconoscendo la loro fondamentale importanza nella gestione delle emergenze cardiache. In particolare, la Legge 4 agosto 2021, n. 116, ha introdotto precise disposizioni sull’utilizzo dei defibrillatori, con l’obiettivo di promuovere la gestione efficace delle emergenze cardiache e garantire un intervento tempestivo e adeguato. La legge mira non solo a rendere disponibili i DAE in determinati contesti, ma anche ad assicurare che coloro che utilizzano il dispositivo abbiano ricevuto una formazione adeguata.
Oltre alla legge n.116, vi sono state altre disposizioni precedenti, come la Legge Balduzzi DAE, e diverse circolari e decreti ministeriali che hanno contribuito a delineare il quadro regolamentare per l’utilizzo di tali dispositivi. Questi atti normativi dettagliano aspetti quali la manutenzione, la formazione richiesta per gli operatori e le specifiche tecniche che i defibrillatori devono rispettare.
Quali imprese hanno l’obbligo di dotarsi di defibrillatori DAE?
La normativa DAE prevede che non tutte le aziende o i luoghi di lavoro siano obbligati ad avere un Defibrillatore Automatico. Tuttavia, alcune realtà lavorative specifiche devono obbligatoriamente dotarsi di tale dispositivo. Queste includono:
- Sedi delle Pubbliche Amministrazioni aperte al pubblico con almeno 15 dipendenti;
- Scuole e Università;
- Porti, Aeroporti e Stazioni Ferroviarie;
- Mezzi di trasporto come aerei, treni e navi adibiti a viaggi della durata di più di 2 ore senza soste intermedie;
- Società Sportive Professionistiche o Dilettantistiche durante le competizioni e gli allenamenti.
Oltre alle sedi delle pubbliche amministrazioni, scuole, università, stazioni di trasporto e società sportive, è fondamentale sottolineare che anche in luoghi dove non è espressamente previsto dalla legge, la presenza di un DAE potrebbe essere vitale. Luoghi come aree di lavoro con apparecchiature elettriche, zone all’aperto a rischio di caduta fulmini o luoghi adibiti al transito di molte persone dovrebbero considerare seriamente l’idea di installare un DAE.
Qual è la legge che stabilisce chi può usare il DAE?
La normativa che regola chi è autorizzato all’uso del DAE è chiara: possono utilizzare il defibrillatore il personale medico, il personale sanitario non medico e anche il personale non sanitario che ha ricevuto una formazione specifica.
Ma c’è una particolarità: in situazioni di emergenza, ovvero di arresto cardiaco o sospetto, il DAE può essere utilizzato anche da chi non ha ricevuto una formazione specifica, invocando lo “Stato di necessità” delineato dall’articolo 54 del Codice Penale.
Scopri i corsi di Armonia Formazione sull’uso dei Defibrillatori DAE e BLSD
Avere a disposizione un DAE non basta, è essenziale saperlo utilizzare correttamente. I corsi offerti da Armonia Formazione sono studiati appositamente per fornire una preparazione completa sull’uso dei defibrillatori DAE e sulla Basic Life Support e Defibrillation (BLSD). Con una formazione pratica e teorica, guidata da esperti del settore, potrai garantire la massima sicurezza e prontezza d’intervento nei momenti critici. Investi nella formazione di qualità e scegli Armonia Formazione: la tua scelta migliore per assicurare competenza e sicurezza in materia di rianimazione e soccorso.
Controlla il calendario dei Corsi per DAE e BLSD e prepara i tuoi dipendenti per le situazioni d’emergenza.
Modello Unico di Dichiarazione Ambientale (MUD)
23 Mar 2024➭ Richiedi informazioni e attiva il servizio
➭ Scopri cosa cambia con l’introduzione del RENTRI
➭ Scopri di più leggendo l’intero approfondimento ⇩
Chi è obbligato a fare la comunicazione MUD?
Entro il 30 Aprile 2024, deve essere presentata per via telematica la consueta comunicazione annuale Rifiuti (il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale – MUD), con i dati relativi alle quantità e alle caratteristiche qualitative dei rifiuti prodotti, stoccati e smaltiti nell’anno 2023 per ogni unità locale dell’azienda, oltre alle comunicazioni specifiche per gli altri soggetti obbligati alla presentazione del MUD.
Ricordiamo che i soggetti obbligati ai MUD sono:
MUD – comunicazione rifiuti:
- imprese ed enti che producono rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali ed artigianali e da attività di recupero e smaltimento, che hanno più di dieci dipendenti
- imprese ed enti che producono rifiuti pericolosi
- imprese ed enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti in possesso delle necessarie autorizzazioni
- intermediari e commercianti di rifiuti senza detenzione
- soggetti che effettuano a titolo professionale l’attività di raccolta e trasporto dei rifiuti prodotti da terzi sia rifiuti non pericolosi, che pericolosi
- i trasportatori dei propri rifiuti pericolosi (art. 212, c. 8 D.lgs. 152/2006) iscritti nella categoria 2-bis
soggetti che trasportano rifiuti iscritti nella categoria 4 – bis (metalli ferrosi e non ferrosi) - imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con un volume d’affari annuo superiore a Euro 8.000,00
MUD – AEE:
- Produttori di apparecchiature Elettriche ed Elettroniche iscritti al Registro AEE
- Importatori dall’estero CEE ed extra-CEE di apparecchiature elettriche ed elettroniche
- Soggetti coinvolti nel ciclo di gestione dei RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)
MUD – VEICOLI:
- Soggetti che effettuano le attività di trattamento dei veicoli fuori uso e dei relativi componenti e materiali

Per quanto riguarda il MUD, ecco cosa facciamo grazie ai nostri collaboratori convenzionati:
- predisposizione e presentazione telematica MUD nei termini di legge
- consulenza aggiornata in materia di gestione rifiuti.
- verifica della documentazione ambientale (registri carico/scarico, formulari) con stesura delle osservazioni sulle difformità e/o mancanze riscontrate.
La documentazione che ci servirà:
– dati della ditta e visura camerale;
– registri dei rifiuti aggiornati al 31-12-2023 al fine di calcolare la giacenza di ciascun rifiuto;
– tutti i formulari compilati nel 2023 per il trasporto dei rifiuti (tutte e due le copie del medesimo formulario);
– numero massimo dei dipendenti dell’azienda nel corso del 2023;
– numero degli addetti per ogni unità locale per l’anno 2023;
– eventuale denuncia anno precedente;
– numero di mesi dell’anno 2023 in cui si è svolta l’attività presso l’unità locale (solo per aziende o unità locali nuove e/o trasferimenti di sede / cessazioni di azienda).
Per ogni informazione e prenotare il servizio scrivi compilando questo form!
“Ognuno di noi ha la stessa responsabilità di chiunque altro nel ridurre i consumi e l’inquinamento e nell’insegnare ai più piccoli il rispetto per l’ambiente.”

Cosa cambia con il R.E.N.T.Ri: Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti
Con il Decreto 4 aprile 2023 nr. 59 è stato emanato il regolamento recante la disciplina del sistema di tracciabilità dei rifiuti e del Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti ai sensi dell’articolo 188-bis del D.lgs. 152/2006. Il R.E.N.T.Ri introduce un modello di gestione digitale per l’assolvimento di adempimenti quali l’emissione dei formulari di identificazione del trasporto e la tenuta dei registri cronologici di carico e scarico.
Sono obbligati all’iscrizione:
- gli enti e le imprese che effettuano il trattamento dei rifiuti;
- i produttori di rifiuti pericolosi;
- gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi e non a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
- i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di particolari tipologie di rifiuti;
- tutti i soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione annuale al catasto dei rifiuti (MUD).
Sono stati approvati il nuovo modello di formulario di identificazione del rifiuto (FIR) e il nuovo modello di registro cronologico di carico e scarico dei rifiuti, che integra anche le informazioni dei formulari di identificazione del rifiuto.
Le imprese tenute ad iscriversi procederanno a scaglioni:
| Categoria | Iscrizione al RENTRI | Tenuta registri in formato digitale | Emissione FIR in formato digitale |
| enti o imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi > 50 dipendenti, e per tutti gli altri soggetti diversi dai produttori iniziali | dal 15/12/2024 ed entro il 13/02/2025 | dal 13/02/2025 | dal 13/02/2026 |
| enti o imprese produttori inziali di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi > 10 dipendenti | dal 15/06/2025 ed entro il 14/08/2025 | dalla data di iscrizione al RENTRI | dal 13/02/2026 |
| enti e imprese produttori iniziali di rifiuti speciali pericolosi < 10 dipendenti | dal 15/12/2025 ed entro il 13/02/2026 | dalla data di iscrizione al RENTRI | dal 13/02/2026 |
I soggetti non obbligati ad iscriversi al R.E.N.T.RI, o per i quali non decorra ancora l’obbligo, possono iscriversi volontariamente e potranno cancellarsi in qualsiasi momento, con effetto a partire dall’anno solare successivo.
Sono esonerati dall’obbligo di iscrizione gli imprenditori agricoli (art. 2135 c.c.) che non producono rifiuti pericolosi.
E’ previsto un periodo transitorio per l’iscrizione al R.E.N.T.RI e per l’adeguamento alla nuova disciplina a seconda della tipologia e delle dimensioni delle imprese e degli enti obbligati che si concluderà entro febbraio 2026.
L’iscrizione alla piattaforma prevede un costo per diritti di segreteria paria a 10 €, ai quali bisogna aggiungere un contributo annuale che varia da 15 a 100 € (in base alle diverse tipologie di imprese o Enti) per quanto riguarda il primo anno, e da 10 a 60 € per le successive annualità.