Sistemi di gestione certificati
12 Set 2022Armonia riesce a supportarti nella realizzazione del Sistema di Gestione e a accompagnarti nel raggiungimento della certificazione.
Grazie alla rete di collaboratori e professionisti riusciamo a garantire l’ottenimento delle certificazioni in tutti i settori di attività e per le principali ISO. Nello specifico, qui di seguito le più richieste:
ISO 9001
È la norma di riferimento per i Sistemi di Gestione della qualità. Può aiutare ad identificare ed
affrontare rischi ed opportunità legati al contesto di un’azienda e ai suoi obiettivi al fine di migliorare le sue
prestazioni e costituire anche la base per iniziative di sviluppo sostenibile attraverso:
- Miglioramento dell’organizzazione aziendale
- Definizione delle responsabilità delle risorse umane
- Riduzione dei costi causati da inefficienze, scarti, rilavorazioni
- Riduzione dei reclami del cliente
- Miglioramento dell’immagine nei confronti dei clienti privati ed accesso facilitato a bandi e gare pubbliche
- Capacità di dimostrare la conformità alle prescrizioni normative alle richieste della clientela.

ISO 45001 (Ex BS OHSAS 18001)
È la nuova norma di riferimento per i Sistemi di Gestione per Salute e
sicurezza sul lavoro, può permettere di creare luoghi di lavoro sicuri e salubri, prevenire infortuni e malattie
professionali attraverso:
- Mantenimento e raggiungimento della conformità alle prescrizioni della normativa nazionale in tema di Salute e Sicurezza sul Lavoro
- Analisi di tutti i rischi presenti in azienda ed adozione di misure preventive e protettive efficaci
- Miglioramento del coinvolgimento e della partecipazione dei lavoratori nella gestione della sicurezza
Un’azienda in possesso di un sistema di gestione certificato ISO 45001, ha inoltre possibilità di:
- Migliorare la propria immagine verso i clienti privati ed avere un accesso facilitato a bandi e gare pubbliche
- Migliorare la comunicazione con gli Enti di Controllo ed evitare pesanti sanzioni
- Usufruire delle agevolazioni contributive INAIL.

ISO 14001
È la norma di riferimento per i Sistemi di Gestione ambientali, permette di analizzare tutti i possibili aspetti ed impatti ambientali legati alle attività dell’azienda e migliorarne la gestione per la riduzione dell’inquinamento ed il miglioramento costante delle prestazioni ambientali attraverso:
- Mantenimento e raggiungimento della conformità alle prescrizioni della normativa nazionale in tema protezione ambientale
- Individuazione di obiettivi di miglioramento delle prestazioni ambientali e delle azioni adatte a raggiungerli
- Miglioramento del coinvolgimento e della partecipazione dei lavoratori nella gestione ambientale.
Un’azienda in possesso di un sistema di gestione certificato ISO 14001, ha inoltre possibilità di:
- Migliorare la propria immagine verso i clienti privati, sempre più attenti ai temi ambientali, ed avere un accesso facilitato a bandi e gare pubbliche
- Migliorare la comunicazione con gli Enti di Controllo ed evitare pesanti sanzioni
- Usufruire di agevolazioni per polizze fidejussorie legate ad autorizzazioni ambientali.

Implementare un sistema di gestione nella tua realtà ti permette di analizzare tutti i possibili aspetti legati all’attività e a migliorare costantemente le tue prestazioni.
Lavoro notturno: normativa e definizioni
19 Ago 2022Rischi salute e sicurezza nel lavoro notturno e sorveglianza sanitaria
Si definisce lavoratore notturno colui il quale svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero durante il periodo notturno per almeno ottanta giorni lavorativi all’anno (Nota INL n. 1050/2020). Sono circa 3 milioni i lavoratori italiani che svolgono lavoro notturno. Il lavoro notturno è un fenomeno in crescita in quanto molte attività richiedono oggi una turnazione di lavoro sul periodo notturno.
Rischi salute e sicurezza nel lavoro notturno
Le alterazioni del ciclo sonno veglia hanno degli effetti negativi di lungo periodo sull’organismo dei lavoratori, come un maggior rischio di malattie cardiovascolari e oncologiche, che aumenta in modo proporzionale al numero di anni spesi adottando ritmi sfasati.
Questo tipo di impiego non segue il convenzionale periodo lavorativo di 8 ore diurne, bensì è caratterizzato da turni notturni, turni a rotazione oppure da ritmi di lavoro irregolari per periodicità. Se paragonati con individui che lavorano le tipiche 8 ore diurne, i soggetti che lavorano a turni, hanno un maggiore rischio di problemi di salute.
Il lavoro a turni, soprattutto se comprende turni notturni, rappresenta una condizione di stress per l’organismo perché va a sconvolgere il normale ritmo del ciclo sonno/veglia inducendo cambiamenti nella normale variabilità circadiana delle funzioni biologiche come per esempio: la temperatura corporea, la produzione di urina, la secrezione di alcuni ormoni. Il lavoratore lamenta quindi stanchezza, svogliatezza, apatia e a lungo andare può avere ripercussioni vere e proprie sulla salute. In particolare a breve termine si può andare incontro a:
- disturbi del sonno (i più comuni);
- problemi digestivi;
- stress;
- aumento di peso.
Sul lungo periodo inoltre il lavoratore a turni può andare incontro a: malattie dell’apparato gastroenterico; effetti sulla sfera psicoaffettiva; malattie cardiovascolari.
Relativamente agli infortuni, le professioni maggiormente esposte al rischio di infortunio, gli autisti risultano maggiormente soggetti (incidenza pari al 6,4% del totale), seguiti da infermieri (5,2%), guardie giurate (4,8%) e operatori ecologici (4,2%). (Dati 2010)
Regole e Definizioni
Periodo notturno il “periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino“.
Es:
Periodo A 22.00 ± 05.00
Periodo B 23.00 ± 06.00
Periodo C 24.00 ± 07.00
Lavoratore notturno, alternativamente:
1. qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale (lavoratore notturno orizzontale);
2. qualsiasi lavoratore che svolga (per almeno tre ore) lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all’anno; il suddetto limite minimo è riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale. (lavoratore notturno verticale).
Nota INL n. 1050/2020: il periodo potrà iniziare a decorrere dalle ore 22 (con conclusione alle ore 5) oppure dalle ore 23 (con conclusione alle ore 6) o, infine, dalla mezzanotte (con conclusione alle ore 7).
Non sono inoltre obbligati a prestare lavoro notturno:
- la lavoratrice madre di un figlio di età inferiore a tre anni o, in alternativa, il lavoratore padre convivente con la stessa;
- la lavoratrice o il lavoratore che sia l’unico genitore affidatario di un figlio convivente di età inferiore a dodici anni;
- la lavoratrice madre adottiva o affidataria di un minore, nei primi tre anni dall’ingresso del minore in famiglia, e comunque non oltre il dodicesimo anno di età o, in alternativa ed alle stesse condizioni, il lavoratore padre adottivo o affidatario convivente con la stessa;
- la lavoratrice o il lavoratore che abbia a proprio carico un soggetto disabile ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni.
In caso di soggetti minorenni, il lavoro notturno è sempre assolutamente vietato; specifiche deroghe sono tuttavia ammesse per: Attività di carattere culturale, artistico, sportivo, pubblicitario, purché non si protragga oltre le ore 24; – Minore con più di 16 anni per casi di forza maggiore ed esclusivamente per il tempo strettamente necessario; Casistica ulteriore esplicitamente prevista dai CCNL.
Sorveglianza sanitaria
Riguardo agli accertamenti sanitari si precisa che il lavoratore, per poter svolgere prestazioni di lavoro notturno, deve essere ritenuto idoneo mediante accertamento ad opera delle strutture sanitarie pubbliche competenti o per il tramite del medico competente. Oltre a questa iniziale valutazione che deve precedere l’esecuzione di prestazioni di lavoro notturno, lo stato di salute dei lavoratori notturni deve essere periodicamente verificato. La periodicità di tali controlli è individuata dal D. Lgs. 66/2003 in almeno ogni due anni. In ogni caso tali controlli devono avvenire a cura e spese del datore di lavoro.
In letteratura sono presenti riferimenti che propongono una diversa periodicità della sorveglianza sanitaria sulla base della graduazione del rischio:
Biennale: per numero turni > 60 notti/anno (rischio significativo);
Triennale: per numero turni compreso fra 30 e 60 notti/anno;
Quadriennale: per numero turni < 30 notti/anno.
Valutazione dei Rischi, misure di prevenzione e protezione e Normativa di riferimento
In presenza di lavoratori notturni, è necessario gestire nella valutazione dei rischi la loro permanenza all’interno dei locali di lavoro, ponendo particolare attenzione (tra le altre cose):
- alla normativa collegata del lavoro usurante
- allo scenario di lavoro solitario
- alle mansioni particolarmente pericolose o con utilizzo di attrezzature o macchinari
- alle procedure per la gestione del lavoro notturno, considerando anche il caso della gestione delle emergenze
Il lavoro notturno è regolamentato dal D.Lgs. 66/2003 che ha recepito le direttive europee 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti alcuni aspetti dell’organizzazione dell’orario di lavoro.
Il decreto citato fornisce le seguenti definizioni di periodo notturno e lavoratore notturno, riprendendo in massima parte quanto già definito dalla normativa precedentemente esistente (D.Lgs. 532/99).
In particolare viene definito come “periodo notturno” un periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino.
In questo periodo rientrano quindi gli orari 22-5, 23-6, 24-7 e, ovviamente, orari di maggiore durata comprendenti i precedenti. Nel caso specifico, in base alle informazioni fornite dall’Azienda, è emerso che non viene svolta in alcun modo attività lavorativa nel periodo notturno, pertanto non trova applicazione la normativa specifica.
Impianti elettrici: prevenzione per il rischio elettrico e incendio
19 Ago 2022La verifica degli impianti elettrici è una delle fasi che hanno lo scopo di accertare la sicurezza e la funzionalità dello stesso e ci aiuta a prevenire, tra gli altri, il rischio elettrico e incendio.
La verifica si può articolare nelle seguenti fasi:
- l’esame a vista (ispezione visiva)
- l’esecuzione di prove (organismo abilitato)
- esami strumentali preventivi
Esame a vista
L’esame a vista (che può essere ordinario o approfondito) deve accertare che i componenti elettrici, che sono parte dell’impianto fisso, siano:
a) conformi alle prescrizioni di sicurezza delle relative norme (mediante l’esame di marcature, di certificazioni o di informazioni del costruttore)
b) scelti correttamente e messi in opera tenendo conto delle istruzioni del costruttore e della documentazione di progetto;
c) non visibilmente danneggiati o difettosi, in modo tale da compromettere la sicurezza.
L’esame ordinario è un’operazione che identifica, senza l’uso di utensili o di mezzi di accesso, quei difetti dei componenti elettrici che sono evidenti allo sguardo, che possono essere mancanza di ancoraggi, connessioni interrotte, involucri rotti, assenza o non corrispondenza dei dati di targa, ecc.
L’esame approfondito è un’ operazione che può essere effettuata in aggiunta al precedente esame e identifica tutti quei difetti, quali l’errata installazione, le connessioni non effettuate, i morsetti allentati ecc. che possono evidenziarsi soltanto usando degli attrezzi. L’esame a vista approfondito richiede normalmente l’accesso ai componenti e può essere necessario in funzione:
– dello stato di conservazione dell’impianto (accuratezza delle manutenzioni, addestramento e/o esperienza del personale, esistenza di modifiche o manipolazioni non autorizzate, manutenzioni non appropriate effettuate non seguendo le raccomandazioni del costruttore, vetustà dell’impianto e dei relativi componenti, ecc.);
– delle condizioni ambientali (esposizione ad ambienti corrosivi, a prodotti chimici, possibilità di accumulo della polvere o sporcizie, possibilità di ingresso di acqua, esposizione a eccessiva temperatura ambiente, possibilità di guasti meccanici, esposizione a vibrazioni, ecc. );
– della gravosità dell’uso (ore di funzionamento al giorno, numero di giorni per anno, ecc.);
– della qualità della documentazione esibita
Esecuzione di prove: la verifica degli impianti da parte di Organismi abilitati
Si tratta dell’effettuazione di misure e altre operazioni, mediante le quali si accerta l’efficienza e la sicurezza dell’impianto elettrico (la misura comporta anche l’accertamento di valori, mediante appropriati strumenti di misura, cioè valori non riscontrabili con l’esame a vista).
Le prove e le misure possono essere eseguite su un campione rappresentativo di punti, scelti a discrezione del verificatore, quando gli impianti siano installati in ambienti simili o con tipologia ripetitiva e/o quando i componenti utilizzati siano uguali. Il campione scelto deve essere significativo e deve tenere conto della conduzione degli impianti, della vetustà, dello stato di manutenzione, delle influenze esterne cui sono sottoposti i componenti e del livello di rischio correlato. L’esame a vista e le prove devono essere condotti con il supporto dell’assistenza tecnica messa a disposizione dal committente (preposto del committente alla verifica).
A conclusione della verifica dovrà essere redatto a cura del verificatore il Verbale di verifica (Vv) con il relativo Rapporto di verifica (Rv). Il Rapporto di verifica è parte integrante del verbale di verifica, che deve contenere, tra le altre cose: indicazione sintetica circa le prove e misure eseguite con i risultati ottenuti; presenza o meno della dichiarazione di conformità ai sensi della legge 46/90; presenza o meno di progetto in relazione alla tipologia dell’impianto; esito della verifica; descrizione delle non conformità riscontrate in caso di esito negativo; nome del verificatore che ha effettuato la verifica per conto dell’Organismo abilitato o dell’ente pubblico preposto.
Esami strumentali preventivi: la termografia
La termografia è una tecnica d’indagine non invasiva, basata sulla raccolta di immagini nell’infrarosso da cui si possono ricavare le temperature superficiali di un corpo (dell’impianto elettrico).
Conoscere la temperatura dei componenti dell’impianto e soprattutto le differenze tra vari punti permette di individuare possibili guasti e/o anomalie e quindi monitorare lo stato di salute di un impianto. In questo modo si potrà intervenire chirurgicamente sui problemi aiuta a massimizzare l’affidabilità e la sicurezza degli impianti, evitando costi per fermi produttivi inaspettati e riducendo il rischio di incendi.
La termografia, da un paio d’anni, è anche un intervento riconosciuto per l’acquisizione di punteggio per la domanda di riduzione del tasso medio di tariffa per la prevenzione, ovvero il premio annuale che le aziende pagano a tutela dei lavoratori (approfondisci qui come poter richiedere lo sgravio con il modello OT23). Chiedici informazioni per fotografare lo stato i salute del tuo impianto!
OT23 2023: Come fare domanda per lo sgravio INAIL
16 Ago 2022L’Inail ha pubblicato il nuovo modulo OT23 per le domande di riduzione del tasso medio di tariffa per la prevenzione, ovvero il premio annuale che le aziende pagano a tutela dei lavoratori.
Ad ogni intervento migliorativo delle condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro previsto dal modello, viene assegnato un punteggio. Per poter accedere alla riduzione del tasso occorre che la somma dei rispettivi punteggi sia pari ad almeno 100 punti.
Per raggiungimento della soglia, i 100 punti, è possibile selezionare interventi di qualunque sezione del modello (alcuni interventi come ad esempio l’adozione di un modello organizzativo vale di per sé 100 punti)
L’Inail individua per ogni intervento la “Documentazione ritenuta probante” per dimostrare l’attuazione dell’intervento dichiarato nell’anno 2020. A pena di inammissibilità, entro il 28 febbraio 2023, la documentazione probante dell’effettuazione degli interventi previsti dal modello OT23 deve essere presentata unitamente alla domanda, utilizzando l’apposita funzionalità disponibile nei Servizi online di Inail.
La riduzione del tasso, disciplinata dal D.M. 3 marzo 2015, è riconosciuta in misura fissa, come di seguito specificato:
- fino a 10 lavoratori, la riduzione è del 28%
- da 10,01 a 50 lavoratori, la riduzione è del 18%
- da 50.01 a 200 lavoratori, la riduzione è del 10%
- oltre 200 lavoratori, la riduzione è del 5%
Contattaci per informazioni, per verificare quali interventi sono attuabili nella tua realtà, e per il supporto per la presentazione della domanda.
Per informazioni, dettagli e attivare il servizio, compila il modulo qui sotto o contatta Veronica al 371 499 1369
Le novità 2023:
- l’attribuzione di un punteggio maggiore pari a 70 punti per gli interventi A-1.2 e A-1.4, della sezione “prevenzione degli infortuni mortali (non stradali), rispetto al punteggio di 50 previsto nel modello OT23 per l’anno 2022;
- la riformulazione dell’intervento A-3.2 della sezione “sicurezza macchine e trattori” che è stato circoscritto all’acquisto o al leasing di macchine che sostituiscono macchine obsolete eliminando, rispetto al precedente modello OT23 per l’anno 2022, il ricorso al noleggio di macchine sostitutive; è stato precisato inoltre che, al fine di evitare che le macchine obsolete sostituite possano essere reimmesse sul mercato, l’alienazione delle macchine deve intervenire esclusivamente tramite rottamazione;
- la riformulazione dell’intervento C-4.2 della sezione “prevenzione dei disturbi muscolo-scheletrici”, non prevedendo più il noleggio, ma solo l’acquisto o il contratto di leasing di macchine che effettuano fasi operative che comportano la movimentazione manuale dei carichi o la movimentazione di bassi carichi ad alta frequenza;
- la riformulazione dell’intervento B1 prevedendo, in particolare per i veicoli aventi una massa massima superiore a 35 q.li, destinati al trasporto di merci e per i veicoli destinati al trasporto di più di nove persone, che la prova pratica può essere effettuata anche solo con simulatori di guida, senza la prova su strada o su pista necessaria per i veicoli aventi una massa massima uguale o inferiore a 35 q.li;
- la riformulazione dell’intervento E17 relativo all’adozione di un sistema di rilevazione dei quasi infortuni per il quale è stato precisato che gli interventi di miglioramento, idonei a impedire il ripetersi degli eventi rilevati, devono essere attuati negli ambienti e sulle attrezzature di lavoro;
- l’inserimento dell’intervento E-19 (L’azienda ha adottato o mantenuto un modello organizzativo e gestionale di cui all’art.30 del d.lgs. 81/08 e s.m.i. asseverato in conformità alla norma UNI 11857-1 “Adozione ed efficace attuazione dei Modelli di Organizzazione e Gestione della salute e sicurezza sul lavoro – Agenzie di viaggio, servizi di pulizia e disinfestazione, società di formazione, consulenza, servizi al lavoro e servizi di investigazione privata e di informazione commerciale – Parte 1:
- Modalità di asseverazione da parte di Organismi Paritetici”);
- la riformulazione dell’intervento F2, previsto per aziende per le quali non è obbligatoria l’adozione di un defibrillatore, estendendo la validità dei corsi di formazione BLSD sull’utilizzo dell’apparecchio ad un biennio (2021 -2022);
- la modifica dell’intervento F-3 prevedendo l’attuazione di almeno due delle misure di protezione per i dipendenti dal rischio rapine elencate nell’intervento medesimo.
Indicazioni SARS-COV-2 nella scuola dell’infanzia e servizi educativi 2022-23
13 Ago 2022Pubblicata la sintesi delle misure di prevenzione di base per il setting scolastico per la
pianificazione dell’A.S. 2022 – 2023.
Sebbene le misure indicate facciano riferimento alla prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2, gli interventi descritti rappresentano uno strumento per prevenire anche altre malattie infettive, ad esempio le infezioni da virus influenzale, e per sostenere quindi la disponibilità di ambienti di apprendimento sani e sicuri.
Qui di seguito alcuni punti confermati per la gestione del prossimo anno scolastico. Si rimanda al documento completo per approfondimenti e dettagli:
Permanenza a scuola non consentita in caso di sintomi compatibili Covid19, temperatura > 37,5 o positività. I bambini con sintomi respiratori di lieve entità ed in buone condizioni generali che non presentano febbre, frequentano in presenza, prevedendo igiene delle mani ed igiene respiratoria.
Ricambio d’aria frequente e qualità dell’aria (leggi approfondimento sulla ventilazione naturale e forzata).
Sanificazione ordinaria (periodica) di ambienti, superfici, arredi, oggetti d’uso (fasciatoi, seggioloni, lettini, ecc.) e giochi (i giochi che vengono messi in bocca dai bambini, dopo la sanificazione vengono lavati e lasciati ad asciugare).
Il personale scolastico o il bambino che presenti sintomi indicativi di infezione da SARS-CoV-2 viene ospitato nella stanza dedicata o area di isolamento, appositamente predisposta e, nel caso dei bambini, devono essere avvisati i genitori. Il soggetto interessato raggiungerà la propria abitazione e seguirà le indicazioni del MMG/PLS, opportunamente informato.
Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) e protezioni per gli occhi per il personale scolastico a rischio di sviluppare forme severe di COVID-19.
Ulteriori misure di prevenzione che potrebbero essere implementate, sulla base di eventuali esigenze di sanità pubblica di contenimento della circolazione virale/protezione dei lavoratori, della popolazione scolastica e delle relative famiglie.
- Distanziamento di almeno un metro tra adulti.
- Le attività educative si svolgono prevedendo gruppi stabili di bambini, compatibilmente con gli spazi disponibili e le potenzialità organizzative.
- Evitare l’uso promiscuo di giocattoli, tra bambini appartenenti a gruppi diversi. Non è consentito portare negli spazi delle attività oggetti o giochi da casa.
- Accoglienza e ricongiungimento: ove possibile, organizzare la zona di accoglienza all’esterno.
- Uscite ed attività educative esterne sono sospese.
- Utilizzo di dispositivi di protezione respiratoria (FFP2) per tutto il personale scolastico.
Lavoratore distaccato: la gestione degli obblighi in materia sicurezza
13 Ago 2022In caso di distaccamento, chi ha l’onere di adempiere agli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro relativi al D.Lgs. 81/08?
La gestione dei lavoratori distaccati fa sorgere spesso dubbi interpretativi tra aziende e consulenti. I ragionamenti su cui frequentemente abbiamo modo di confrontarci sono i seguenti:
– è corretto ricevere in distacco un lavoratore per lo svolgimento di una mansione che non fa parte della natura della mia attività?
– questo inserimento modifica il livello di rischio della mia realtà?
– devo modificare la valutazione dei rischi anche se il distacco è per un tempo breve?
– l’idoneità del lavoratore che ricevo in distacco è valida anche nel periodo in cui lavorerà per noi?
– chi deve fare la formazione?
Un interpello del 2016 fa chiarezza su alcuni punti e indica una direzione su cui possiamo basarci. Nello specifico, nell’istanza ci si chiede se “nei casi di distacco del personale, su quale delle due società, distaccante ovvero distaccataria, sorge l’obbligo della sorveglianza sanitaria di cui all’art. 41 D.Lgs 81/2008 e di tutti i procedimenti ad essa connessi e/o collegati”?
La Commissione per gli Interpelli con l’INTERPELLO N. 8/2016 chiarisce l’obbligo di sorveglianza sanitaria, ma non solo…
L’art. 3, co. 6, del d.lgs. n. 81/2008 stabilisce che “nell’ipotesi di distacco del lavoratore di cui all’articolo 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, tutti gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo l’obbligo a carico del distaccante di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato. […]”.
L’art. 30 del d.lgs. n. 276/2003 prevede che “l’ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l’esecuzione di una determinata attività lavorativa”.
In conclusione, in caso di distacco dei lavoratori gli obblighi in materia di salute e di sicurezza sul lavoro incombono, in modo differenziato, sia sul datore di lavoro che ha disposto il distacco che sul beneficiario della prestazione (distaccatario).
Sulla base della normativa indicata in premessa, sul primo grava l’obbligo di “informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato”.
Al secondo (distaccatario) spetta invece l’onere, a norma del medesimo articolo, di ottemperare a tutti gli altri obblighi in materia di salute e sicurezza sul lavoro inclusa, quindi, la sorveglianza sanitaria.
DISTACCANTE (mette a disposizione il lavoratore)
- obbligo di “informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni per le quali egli viene distaccato”
DISTACCATARIO (riceve il lavoratore)
- sorveglianza sanitaria e idoneità (tramite medico competente del distaccatario)
- fornitura DPI
- formazione specifica dell’attività oggetto del distacco
- informazione e formazione sui luoghi di lavoro e sulla gestione delle emergenze
- informazione sulla struttura del sistema prevenzione e protezione (RSPP, preposti, RLS, addetti antincendio e primo soccorso, …)
- sorveglianza lavoratore ed eventuale addestramento per attrezzature e mansioni specifiche
- eventuale aggiornamento valutazione dei rischi e seguenti misure prevenzione e protezione