Sanzioni, ispettori, sospensioni: il nuovo decreto fiscale
27 Ott 2021Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro: novità su ispezioni e controlli, aumento sanzioni, sospensione attività per irregolarità su contratti e regole.
Fonte: pmi.it e interpretazioni Armonia
Il decreto fiscale n.146 del 21/10/21, già in vigore, contiene diverse misure per il rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, andando a modificare il D.Lgs. 81/2008. Le principali novità:
- aumento dell’organico del personale ispettivo con l’assunzione di 1.024 unità;
- sospensione immediata dell’attività imprenditoriale con il 10% dei lavoratori in nero;
- nuove sanzioni per mancata formazione o elaborazione della valutazione dei rischi.
Registrato il 18/10/21 durante l’evento Armonia “Safety Risk Management” con Andrea Rotella.
LE NUOVE SANZIONI AGGIUNTIVE. Nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare il soggetto sospeso deve pagare una somma pari a 2.500 euro fino a 5 lavoratori irregolari, 5.000 euro nel caso di impiego di più di 5 lavoratori irregolari, più ulteriori importi previsti per specifiche violazioni. Riportiamo di seguito la tabella che riassume gli importi delle sanzioni previste per specifiche violazioni alle norme sulla tutela della salute e la sicurezza dei lavoratori.

L’art. 13 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146 ha sostituito l’art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008, apportando all’istituto della sospensione dell’attività imprenditoriale una serie di sostanziali modifiche. Il decreto fiscale recante “misure urgenti in materia economica e fiscale, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili” contiene diverse misure per il rafforzamento della disciplina in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, andando a modificare il Dlgs 81/2008 (Testo Unico Sicurezza sul Lavoro). Gli obiettivi delle nuove norme per le ispezioni sul lavoro sono principalmente di intervenire con maggiore efficacia sulle imprese che non rispettano le misure di prevenzione o che utilizzano lavoratori in nero andando ad incentivare e semplificare:
- l’attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro;
- coordinamento dei soggetti competenti a presidiare il rispetto delle norme di prevenzione.
AUMENTO DEGLI ISPETTORI. Con riferimento all’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) è stato previsto:
- l’ampliamento delle competenze ispettive dell’INL negli ambiti della salute e sicurezza del lavoro;
- un maggior presidio, su tutto il territorio nazionale;
- il coordinamento di Asl e INL per l’attività di vigilanza in materia di salute e sicurezza sul lavoro svolta a livello provinciale.
Per perseguire gli obiettivi prefissati, all’estensione delle competenze attribuite all’INL si accompagneranno:
- aumento dell’organico con l’assunzione di 1.024 unità;
- investimento in tecnologie per 3,7 milioni di euro nel 2022/2023;
- aumento del personale del Comando Carabinieri per la tutela del lavoro, da 570 a 660 unità dal 1° gennaio 2022.
ISPEZIONI SUL LAVORO. Cambiano anche le condizioni necessarie per l’adozione del provvedimento cautelare della sospensione dell’attività imprenditoriale interessata dalle violazioni, che da ora in poi scatterà in presenza del 10% e non più del 20% del personale “in nero” o irregolare presente sul lavoro.
Per l’adozione del provvedimento non sarà più richiesta alcuna “recidiva”. Le sanzioni saranno pertanto subito operative a fronte di gravi violazioni delle norme volte a tutelare la salute e la sicurezza sui luoghi di lavoro anche in assenza di reiterazione degli illeciti.
La nuova disciplina del provvedimento cautelare prevede inoltre l’impossibilità per l’impresa destinataria di contrattare con la pubblica amministrazione per tutto il periodo di sospensione.
Gli introiti derivanti dall’adozione delle sanzioni emanate dal personale dell’Ispettorato in materia di prevenzione verranno utilizzati per finanziare l’attività di prevenzione nei luoghi di lavoro analogamente a ciò che avviene per le sanzioni adottate dal personale ispettivo delle AA.SS.LL.
Il datore di lavoro che non rispetta il provvedimento di sospensione è punito:
- con l’arresto fino a sei mesi nei casi di violazione di salute e sicurezza sul luogo di lavoro;
- con l’arresto da tre a sei mesi o con l’ammenda da 2.500 a 6.400 euro nelle ipotesi di sospensione per lavoro irregolare.
Per riprendere l’attività d’ora in poi sarà necessario il ripristino delle regolari condizioni di lavoro ed il pagamento di una somma aggiuntiva di importo variabile a seconda delle fattispecie di violazione. Gli importi vengono raddoppiati in caso di recidiva ovvero se, nei cinque anni precedenti, la stessa impresa ha già avuto un provvedimento di sospensione.
È possibile ottenere la revoca della sospensione senza pagare subito l’intera somma:
- rispettando le altre condizioni;
- versando subito il 20% della somma aggiuntiva dovuta;
- versando l’importo residuo, con una maggiorazione del 5% entro i sei mesi successivi alla presentazione dell’istanza di revoca.
Strumenti per la gestione del green pass in azienda
24 Set 2021Entro il 15 ottobre, i datori di lavoro devono definire le “modalità operative per l’organizzazione delle verifiche, anche a campione, prevedendo prioritariamente, ove possibile, che tali controlli siano effettuati al momento dell’accesso ai luoghi di lavoro e individuano con atto formale i soggetti incaricati dell’accertamento e della contestazione delle violazioni”.
SCARICA INCARICO E PROCEDURA PER LA VERIFICA DEL GREEN PASS
Fonte dei contenuti: DL 127 21/09/21; ipsoa.it; certifico.com; considerazioni e interpretazioni Armonia
Con la pubblicazione del DL 127 del 21/09/21, in considerazione dell’introduzione della certificazione verde COVID-19, è il caso di evidenziare alcune casistiche e come queste devono essere affrontate da parte dei datori di lavoro e dei lavoratori. Tenendo presente che la situazione è in progress e che nelle prossime settimane ci saranno ulteriori disposizioni legislative che andranno ulteriormente ad implementare le regole circa l’obbligatorietà del green pass. Ecco le principali novità, con focus per il settore privato.
Chi rientra nell’obbligo:
Il decreto è rivolto a “tutti i soggetti che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa o di formazione o di volontariato, anche sulla base di contratti esterni”. Anche il datore di lavoro rientra nell’obbligo, semplificando: per CHIUNQUE svolge una attività lavorativa nel settore privato è fatto obbligo il possesso del green pass, ai fini dell’accesso ai luoghi in cui la predetta attività è svolta.
Sono esclusi i “soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con Circolare del Ministero della salute.”
Ai datori di lavoro spetta l’obbligo di “verificare il rispetto delle prescrizioni. Per i lavoratori (esterni) la verifica sul rispetto delle prescrizioni è effettuata anche dai rispettivi datori di lavoro”. La verifica, come di consueto, va fatta utilizzando l’app “Verifica C-19” e nel rispetto del D.P.C.M. 17/06/2021.
Il green pass si ottiene nei seguenti casi:
1) Avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo. La validità è di 12 mesi a far data dal completamento del ciclo vaccinale (seconda dose o dose unica).
2) Avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, prima dose di vaccino. La validità parte contestualmente alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale.
3) Avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2. La validità è di 6 mesi a far data dall’avvenuta guarigione.
4) Effettuazione di test antigenico rapido o molecolare (quest’ultimo anche su campione salivare) con esito negativo al virus SARS-CoV-2. La validità è di 72 ore dall’esecuzione del test.
Nei primi tre casi, la validità del green pass cessa qualora, nel periodo di vigenza dello stesso, l’interessato sia identificato come caso accertato positivo al SARS-CoV-2.
Sanzioni applicabili
In caso di mancata esibizione del certificato o esibizione di certificato non valido il lavoratore non può accedere al luogo di lavoro o, se il controllo viene fatto dopo l’accesso, deve immediatamente abbandonare il luogo di lavoro e verrà segnato come assente ingiustificato.
Nelle aziende pubbliche, dopo 5 giorni di assenza ingiustificata, il lavoratore viene sospeso, senza stipendio, fino alla presentazione di certificato valido. Nelle aziende private, la sospensione è immediata. Per il lavoratore che accede al luogo di lavoro privo del certificato verde è prevista una sanzione da 600 a 1.500 euro. Per l’azienda che non adotta le misure per il controllo dei certificati verdi è prevista una sanzione tra 400 e 3.000 euro. È applicabile la riduzione della sanzione per pagamento in tempi ridotti. In caso di reiterazione, la sanzione viene raddoppiata.
Nelle aziende con meno di 15 addetti, dopo 5 giorni di mancata presentazione del certificato verde valido, se è stato assunto a tempo determinato un sostituto, il datore di lavoro può sospendere il lavoratore fino alla fine del contratto del lavoratore assunto in sostituzione, nel limite, comunque, di 10 giorni e non oltre il 31 dicembre 2021.

All’interno della mia azienda sono presenti anche lavoratori di una impresa che svolge lavori in appalto. Come mi devo comportare?
Il controllo, circa il possesso della certificazione verde COVID-19, deve essere effettuato per tutti i soggetti che accedono nei locali aziendali. La verifica può essere fatta sia da un soggetto nominato dall’azienda committente che dal datore di lavoro dei lavoratori in appalto.
Come avverrà la verifica del green pass da parte del datore di lavoro?
La certificazione verde COVID-19, sia essa cartacea che digitale, ha un codice a barre bidimensionale (QR code) che identifica il codice univoco alfanumerico.
La verifica dovrà avvenire tramite l’applicazione VerificaC19. L’App potrà effettuare la verifica anche offline (si dovrà comunque accedere alla banca dati almeno una volta al giorno).
L’interessato, su richiesta del verificatore, dovrà esibire un documento di identità in corso di validità, ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall’App.
L’attività di verifica non dovrà comportare, in alcun caso, la raccolta dei dati dell’intestatario, in quanto il controllo non costituisce trattamento del dato ai fini privacy (comma 5, dell’articolo 13, del DPCM 17 giugno 2021).
Per quanto riguarda la verifica dell’identità del possessore del green pass, è la circolare del ministero dell’interno del 10 agosto 2021 a fare chiarezza: non è obbligatorio richiedere l’esibizione del documento di identità per verificare la rispondenza dei dati personali della certificazione all’intestatario, ma rimette ai verificatori la possibilità di richiedere conferma dell’identità nei casi in cui vi sia discrepanza evidente tra la fisionomia del possessore del certificato ed i dati anagrafici contenuti nella certificazione. Il possessore del green pass non potrà legittimamente opporsi all’esibizione del documento tutte le volte in cui a richiederglielo sia un soggetto al quale spetta il controllo (datore di lavoro o suo delegato).
Da chi deve essere effettuata la verifica ai lavoratori circa la presenza del Green pass?
La verifica va effettuata dal datore di lavoro o da un suo delegato, formalmente nominato. La nomina deve essere completa delle necessarie istruzioni all’esercizio dell’attività di verifica. In caso di accesso, ai locali aziendali, da parte di altri lavoratori per attività in appalto, il controllo potrà avvenire da parte dell’azienda committente o direttamente dell’impresa appaltatrice.
Come ci si comporta nei corsi di formazione?
Il controllo spetta ad un soggetto individuato in base alle seguenti casistiche:
– formazione presso l’aula del formatore: controllo svolto da incaricato del responsabile dell’ente di formazione
– formazione svolta in azienda: controllo da incaricato del datore di lavoro
– formazione presso struttura esterna (per es. albergo): controllo da incaricato dal responsabile della struttura o dell’organizzatore del corso, in funzione degli accordi con la struttura
Come ci si comporta nel caso di lavoratori in smart working?
Nel caso in cui un lavoratore non acceda ai locali aziendali, non è obbligatorio verificare il possesso del green pass.
Quali sono i settori e le attività ove è previsto l’obbligo, da parte dei lavoratori, di essere vaccinati?
L’obbligo vaccinale è richiesto per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, nelle farmacie, nelle parafarmacie e negli studi professionali.
Dal 10 ottobre, e fino al 31 dicembre 2021, l’obbligo vaccinale sarà esteso a tutti i soggetti, anche esterni, che svolgono, a qualsiasi titolo, la propria attività lavorativa nelle strutture suindicate.
In breve altre novità:
1. ora è nel Decreto l’esclusione dell’obbligo di certificato verde per la fruizione dei servizi di ristorazione delle strutture ricettive, limitatamente agli ospiti delle strutture stesse;
2. escluso l’obbligo di certificato verde per coloro che accedono ai centri termali come prestazione rilevante nei livelli di assistenza;
3. per le sagre, con spazi privi di varchi di accesso, non è necessario il controllo del certificato verde ma la responsabilità di possederlo è in capo esclusivamente all’utente;
4. è fatto divieto di utilizzo esteso del certificato verde a meno che questo non sia disposto con legge dello Stato;
5. inserita la possibilità di ottenere il certificato verde anche con test salivare;
6. per l’accesso al pronto soccorso, salvo condizioni di urgenza, è necessario sottoporsi al test antigenico;
7. estesa a 12 mesi la validità del certificato verde.
FAQ rientro a scuola
15 Set 2021Organizzazione dell’attività scolastica: le FAQ del Ministero dell’Istruzione
È necessario mantenere sempre la distanza interpersonale di almeno un metro?
A scuola è sempre raccomandato il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro, salvo ove le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano. La distanza fra la cattedra e i banchi è, invece, di due metri. Così come di due metri è la distanza da tenere durante lo svolgimento delle attività motorie.
Durante l’attività didattica, le finestre devono essere aperte?
Il CTS conferma la necessità di assicurare il rispetto delle ordinarie misure di aerazione dei locali e della sanificazione quotidiana di tutti gli ambienti. È necessario garantire un adeguato ricambio d’aria nei luoghi di permanenza di alunni e personale, tenendo conto delle dimensioni e dell’ampiezza di ambienti e spazi, del numero di fruitori presenti, delle condizioni climatiche esterne e identificando quelli, eventualmente, scarsamente ventilati.
Le istituzioni scolastiche possono utilizzare le risorse messe a disposizione dal primo e dal secondo “Decreto Sostegni”, pari a circa 500 milioni di euro, per l’acquisto di beni e servizi per fronteggiare l’emergenza, inclusi quelli eventualmente necessari per l’aerazione dei locali.
Come aerare una stanza in modo efficace?
Al fine di contenere il rischio di esposizione al virus negli ambienti scolastici è opportuno, per quanto possibile, assicurare il ricambio frequente dell’aria all’interno, mantenendo il flusso in ingresso dall’esterno. In sostanza, a seconda delle condizioni, si possono determinare tre diverse modalità di aerazione delle aule: 1 – aerazione con finestre aperte e porta chiusa (azione corretta ma ricambio lento); 2 – aerazione con finestre aperte, porta aperta e finestre corridoio chiuse (aerazione errata); 3 – aerazione con finestre aperte, porta aperta e finestre corridoio aperte (aerazione corretta).
È possibile avere una check-list per aerare gli ambienti scolastici?
Una possibile check-list, in larga parte desunta da studi Enea, è la seguente:
– aerare molto il mattino e il pomeriggio, prima delle lezioni, per iniziare con una qualità dell’aria uguale a quella esterna;
– aerare aprendo le finestre regolarmente, per non meno di 5 minuti, più volte al giorno, ad ogni cambio insegnante, durante l’intervallo e dopo la pulizia dell’aula;
– con temperatura mite (ed ambiente esterno non eccessivamente inquinato dai gas di scarico delle auto) tenere le finestre per quanto possibile aperte; d) aerare aprendo le finestre completamente;
– con finestre apribili ad anta battente e a ribalta, aprire a battente perché il ricambio d’aria è maggiore;
– per rinnovare l’aria più velocemente, aprire la porta e le finestre, sia in aula che nel corridoio. Se non è possibile aprire le finestre del corridoio, aerare tenendo chiusa la porta dell’aula e ricordare che così occorre più tempo per il ricambio d’aria;
– ricordare che il tempo di ricambio aria è minore se l’aula è vuota;
– non porre oggetti sul davanzale interno delle finestre, assicurandone l’apertura semplice e completa;
– liberare il più possibile l’aula da mobilio, oggetti, indumenti. In tal modo aumenta la cubatura d’aria disponibile nel locale;
l) creare un piano di azione per decidere chi fa cosa, segnando su un calendario settimanale modi, tempi e responsabilità e facendo partecipare tutta la comunità scolastica.
Si possono fare viaggi d’istruzione, iniziative di scambio o gemellaggio, visite guidate e uscite didattiche?
Nei territori in zona bianca è possibile effettuare uscite didattiche e viaggi di istruzione, purché si permanga in aree del medesimo colore bianco, fermo il rispetto dei protocolli di sicurezza degli specifici settori.
Si possono svolgere attività didattiche di educazione fisica all’interno delle palestre scolastiche?
Le attività di educazione fisica/scienze motorie possono essere svolte all’interno in zona bianca, privilegiando quelle di tipo individuali. In zona gialla e arancione, la raccomandazione è di svolgere all’interno attività unicamente di tipo individuale. Il distanziamento interpersonale da rispettare è di almeno due metri. Le attività di squadra sono consigliate solo all’aperto. L’aereazione degli ambienti adibiti a palestre deve essere assicurata e ottimizzata.
Come si utilizza la mensa?
La somministrazione può avvenire nelle forme usuali, a mensa, senza necessariamente ricorrere all’impiego di stoviglie monouso. Gli operatori devono indossare la mascherina e devono essere rispettati:
– il distanziamento nella somministrazione del pasto e nelle fasi di ingresso e uscita dai locali;
– l’igiene personale. Al fine di ridurre l’affollamento dei locali e di garantire il rispetto del previsto distanziamento, ove necessario, è suggerita l’organizzazione di turni per la somministrazione dei pasti.
Esistono situazioni in cui è possibile il ritorno alla Didattica Digitale Integrata?
Nell’anno scolastico 2021/2022, l’attività scolastica e didattica della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado si svolge in presenza su tutto il territorio nazionale. Fino al 31 dicembre 2021, attuale termine di cessazione dello stato di emergenza, nelle zone arancioni o rosse e in circostanze di eccezionale e straordinaria necessità legate all’insorgenza di focolai o a condizioni di rischio estremamente elevato di diffusione del contagio, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome possono disporre deroghe allo svolgimento delle attività in presenza esclusivamente per specifiche aree territoriali o per singole istituzioni scolastiche. Resta sempre garantita la possibilità di svolgere attività in presenza qualora sia necessario l’uso di laboratori o per mantenere una relazione educativa che realizzi l’inclusione scolastica degli alunni con disabilità o con bisogni educativi speciali.
È possibile ridurre le ore di lezione?
La modulazione del tempo scuola, comunque in conformità alla normativa vigente, è rimessa all’autonomia organizzativa delle singole istituzioni scolastiche che, in ragione delle specifiche situazioni di contesto (esigenze delle famiglie, mobilità degli studenti, gestione territoriale dei trasporti), possono ricorrere a forme di flessibilità. La flessibilità non può però comportare la riduzione dell’offerta formativa prevista dagli ordinamenti scolastici.
È possibile utilizzare la Didattica Digitale Integrata in modalità mista con la lezione in presenza?
Nell’anno scolastico 2021/2022, le lezioni si svolgono in presenza. La Didattica Digitale Integrata sarà utilizzata in via residuale, solo in particolari situazioni già indicate in precedente FAQ o in ipotesi di quarantena disposta dall’autorità sanitaria competente.
Un genitore può richiedere la didattica a distanza per il figlio affetto da grave patologia o immunodepressione certificata?
Distinguendoli rispetto a quelli con disabilità certificata, cui è garantita l’attività in presenza, agli studenti impediti nella frequenza in presenza – certificata dalle competenti autorità sanitarie – per patologia grave o immunodepressione, è comunque assicurata la possibilità di seguire la programmazione scolastica, “avvalendosi eventualmente anche della didattica a distanza”, in modalità integrata ovvero esclusiva, secondo le particolari esigenze sanitarie del singolo studente.
Un genitore può richiedere la didattica a distanza per il proprio figlio volontariamente non vaccinato?
No, l’istruzione obbligatoria va assolta in presenza.
Sono previsti orari scaglionati per l’ingresso a scuola?
Nell’anno scolastico 2021/2022, proseguono le attività dei tavoli di coordinamento operanti presso le Prefetture, ai fini del raccordo tra gli orari di inizio e termine delle attività didattiche e gli orari dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano e del trasporto scolastico. La necessità di coordinare i servizi scolastici e di trasporto pubblico può, in taluni casi, rendere necessario differire o scaglionare gli orari di inizio e termine delle lezioni. Questo anche al fine di evitare assembramenti degli studenti nelle aree di ingresso e uscita, nonché durante gli spostamenti nelle pertinenze delle scuole.
Gli studenti possono avere un “compagno di banco”?
Nella gestione degli spazi deve essere assicurata l’adozione di tutte le misure previste dal Protocollo di sicurezza per l’avvio dell’anno scolastico 2021/2022. Questo in particolare prevede, salvo in limitate situazioni in cui non sia logisticamente possibile, il rispetto di: – una distanza interpersonale di almeno un metro (sia in posizione statica che dinamica); – una distanza di due metri tra i banchi e la cattedra del docente. Tali disposizioni valgono anche nelle zone bianche.
Deve essere svolta la sanificazione ordinaria e straordinaria degli ambienti?
Le istituzioni scolastiche, quotidianamente, continuano ad assicurare accurate e ripetute operazioni di sanificazione, cosiddetta ordinaria, come previsto dalle Autorità competenti in materia. Nell’eventualità di caso confermato di positività a scuola deve essere effettuata una sanificazione straordinaria. Il CTS ha chiarito che questa: va effettuata se sono trascorsi meno di 7 giorni da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura; non è necessario sia effettuata da una ditta esterna; non è necessario sia accompagnata da attestazione o certificazione di sanificazione straordinaria; può essere effettuata dal personale della scuola già impiegato per la sanificazione ordinaria.
Lavoratori minorenni e sorveglianza sanitaria
14 Set 2021Obbligo sorveglianza sanitaria e certificato idoneità solo per le attività “a rischio”.
Divieto di adibire alle mansioni di cui alla Legge 17 ottobre 1967 n. 977.
L’art. 42, D.L. n. 69/2013 (c.d. “Decreto del fare”), fermi restando gli obblighi di certificazione previsti dal D.Lgs. 81/2008 per i lavoratori soggetti a sorveglianza sanitaria, dispone l’abrogazione, con decorrenza dal 22 giugno 2013, limitatamente alle lavorazioni non a rischio, dell’obbligo del certificato di idoneità per l’assunzione di cui all’art. 8 L n. 977/67.
Il datore di lavoro, prima di adibire i minori al lavoro e comunque in occasione di ogni modifica rilevante delle condizioni di lavoro, è tenuto ad effettuare la valutazione dei rischi specifica per i minori (art. 7 comma 1 della L. n. 977/1967, come modificato dal D. Lgs. n. 345/1999). Relativamente al rischio rumore, per i minori l’obbligo di sorveglianza sanitaria è da considerarsi oltre gli 80 dB (D.Lgs. 4 agosto 1999 n. 345).
Inoltre Il datore di lavoro deve fornire le necessarie informazioni al minore e agli esercenti la potestà genitoriale circa le normative di sicurezza, i rischi specifici e le procedure di emergenza connesse all’attività svolta dal minore all’interno della azienda (art. 7 comma 2 della L. n. 977/1967, come modificato dal D. Lgs. n. 345/1999). Infine attestazione che il minore ha svolto almeno 10 anni di istruzione obbligatoria, età di accesso minima 16, a meno di particolari autorizzazioni per alcune categorie (è lecito l’impiego dei minori, anche se di età inferiore degli anni 15, in attività lavorative di carattere culturale, artistico, sportivo o pubblicitario e nel settore dello spettacolo, purché non siano pregiudicati la sicurezza, l’integrità psicofisica e lo sviluppo del minore, la frequenza scolastica o la partecipazione a programmi di orientamento o di formazione professionale.
OT23: riduzione del tasso medio di tariffa INAIL
14 Set 2021L’Inail ha pubblicato il nuovo modulo OT23 per le domande di riduzione del tasso medio di tariffa per la prevenzione, ovvero il premio annuale che le aziende pagano a tutela dei lavoratori.
Ad ogni intervento migliorativo delle condizioni di salute e sicurezza negli ambienti di lavoro previsto dal modello, viene assegnato un punteggio. Per poter accedere alla riduzione del tasso occorre che la somma dei rispettivi punteggi sia pari ad almeno 100 punti.
Per raggiungimento della soglia, i 100 punti, è possibile selezionare interventi di qualunque sezione del modello.
L’Inail individua per ogni intervento la “Documentazione ritenuta probante” per dimostrare l’attuazione dell’intervento dichiarato nell’anno 2021.
QUALI SONO I POSSIBILI INTERVENTI MIGLIORATIVI?
Nel modello pubblicato dall’INAIL sono indicate le sezioni e gli interventi di miglioramento considerati validi per presentare la domanda:
| SEZIONE | INTERVENTO | ||
| A | PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI MORTALI (NON STRADALI) | A1 | Ambienti confinati e/o sospetti di inquinamento |
| A2 | Prevenzione del rischio di caduta dall’alto | ||
| A3 | Sicurezza macchine e trattori | ||
| A4 | Prevenzione del rischio elettrico | ||
| A5 | Prevenzione dei rischi da punture di insetto | ||
| B | PREVENZIONE DEL RISCHIO STRADALE | ||
| C | PREVENZIONE DELLE MALATIE PROFESSIONALI | C1 | Prevenzione del rischio rumore |
| C2 | Prevenzione del rischio chimico | ||
| C3 | Prevenzione del rischio radon | ||
| C4 | Prevenzione dei disturbi muscolo-scheletrici | ||
| C5 | Promozione della salute | ||
| C6 | Prevenzione del rischio microclimatico | ||
| D | FORMAZIONE, ADDESTRAMENTO, INFORMAZIONE | ||
| E | GESTIONE DELLA SALUTE E SICUREZZA: MISURE ORGANIZZATIVE | ||
| F | GESTIONE DELLE EMERGENZE E DPI | ||
La riduzione del tasso, disciplinata dal D.M. 3 marzo 2015, è riconosciuta in misura fissa, come di seguito specificato:
– fino a 10 lavoratori, la riduzione è del 28%
– da 10 a 50 lavoratori, la riduzione è del 18%
– da 51 a 200 lavoratori, la riduzione è del 10%
– oltre 200 lavoratori, la riduzione è del 5%
Contattateci per informazioni, per una verifica della situazione dell’Azienda, di una fattibilità di interventi da attuare, e per il supporto per la presentazione della domanda. Dott.ssa Veronica Lessi – 371 499 1369
SAFETY RISK MANAGEMENT con Andrea Rotella
25 Ago 2021Armonia, in collaborazione con Confapi Venezia, propone l’evento cardine del mese della sicurezza per la giornata di lunedì 18 ottobre 2021.
Relatore dell’ evento l’Ing. Andrea Rotella, professionista nel campo della prevenzione e sicurezza nei luoghi di lavoro in qualità di consulente aziendale. Oratore in numerosi convegni e seminari sul tema della prevenzione, è anche autore dei principali manuali in materia di Sicurezza sul Lavoro e collabora da tempo con la casa editrice Wolters Kluwer Italia, per la quale ha scritto numerosi libri e articoli in materia 81/08.
Nella prima parte della giornata, dalle 9.00 alle 13.00, verrà trattata la Gestione del Rischio per la Sicurezza, Safety Risk Management. Qui di seguito i principali argomenti che verranno discussi:
- In ogni ambito lavorativo esistono dei segnali che anticipano situazioni pericolose. Come possiamo riconoscerli e risolverli?
- Riconosciamo le azioni scorrette e le loro conseguenze sia in termini di sicurezza sul lavoro che di efficienza organizzativa?
- L’effettiva utilità delle analisi dei Near Miss.
- Come si può valutare il grado di cultura della sicurezza all’interno della propria organizzazione?
Lunedì 18 ottobre 2021, dalle 09 alle 18 c/o Best Western Park Hotel Continental a San Donà di Piave o in modalità videoconferenza.

La seconda parte della giornata, dalle 14.00 alle 18.00, sarà dedicata ad argomenti più specifici e pratici, che potrai scegliere tu stesso o proporne di nuovi.
Sarà un modo per creare il corso più adatto a te e l’occasione per chiarire dubbi mai pienamente risolti.
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Special Guest dell’evento: Matter Group; mappe mentali e visualizzazioni per aiutare a spiegare e memorizzare un concetto, rafforzare un messaggio, migliorare la qualità della comunicazione.
Giornata formativa dedicata a Datore di lavoro, Dirigenti; HSE manager; Consulenti; Formatori; RSPP e ASPP; RLS; Preposti. Partecipazione valida come crediti di aggiornamento.
Per info, costi e iscrizioni:
CHIARA | tel. 371-1409546 |
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