Vaccini in azienda: come farci trovare pronti
14 Apr 2021Protocolli per l’attivazione di punti straordinari di vaccinazione anti Covid per i dipendenti: meeting gratuito online.
QUANDO: Lunedì 19 aprile 2021, ore 10:30-12:00
DOVE: Evento ONLINE su Zoom
Il gruppo “Task Force Covid-19”, composto da professionisti che si occupano di temi legati alla Sicurezza e Salute all’interno dei Luoghi di lavoro, tra cui Armonia, organizza un meeting online gratuito per presentare alle aziende i prossimi passi operativi finalizzati a concretizzare quanto previsto dal Protocollo vaccinale nei luoghi di lavoro.
L’occasione, inoltre, sarà utile per illustrare il Protocollo di aggiornamento del 14 marzo e 24 aprile 2020 sulle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del Covid negli ambienti di lavoro .
Interverranno:
- Manuela Lanzarin, Assessore Regione del Veneto a Sanità, Servizi sociali e Programmazione socio-sanitaria
- Cristian Camisa, Vicepresidente Confapi
- Marco Zecchinel, Presidente di Confapi Venezia
- Nicola Zanon, Direttore di Confapi Venezia
- Monia Moresco, Professionista esperta di Sicurezza e Salute nei Luoghi di Lavoro
È previsto un confronto interlocutorio.
Aprile mese delle attrezzature!
08 Apr 2021
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Aggiornamento protocollo condiviso anticontagio
08 Apr 2021Il 14 marzo 2020, le parti sociali si sono incontrate per predisporre un protocollo d’intesa con le misure per il contrasto e contenimento della diffusione del virus SARS-Co V-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro. Il 6 aprile 2021 si è provveduto ad un ulteriore aggiornamento, con riferimento al DPCM 2 marzo 2021.
I punti principali del protocollo, in continuità con le versioni precedenti:
- massimo utilizzo, ove possibile, della modalità di lavoro agile o da remoto (rif. art. 90 del Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77);
- incentivo di ferie e congedi retribuiti per i dipendenti nonché di altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- sospensione delle attività dei reparti aziendali non indispensabili;
- assunzione dei protocolli di sicurezza anti-contagio e incentivazione delle operazioni di sanificazione all’interno degli ambienti di lavoro;
- si conferma che “la mancata attuazione del Protocollo, che non assicuri adeguati livelli di protezione determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza”.
Le principali novità apportate:
- DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (al punto 6 del Protocollo condiviso). Assicurare, fermo restando il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro come principale misura di contenimento, che negli spazi condivisi vengano indossati i dispositivi di protezione delle vie aeree, fatta salva l’adozione di ulteriori strumenti di protezione individuale già previsti indipendentemente dalla situazione emergenziale. In tutti i casi di condivisione degli ambienti di lavoro, al chiuso o all’aperto, è comunque obbligatorio l’uso delle mascherine chirurgiche o di dispositivi di protezione individuale di livello superiore.
- TRASFERTE (al punto 8 del Protocollo condiviso). Scompare il riferimento alla sospensione/annullamento e si indica che “è opportuno che il datore di lavoro, in collaborazione con il MC e il RSPP, tenga conto del contesto associato alle diverse tipologie di trasferta previste, anche in riferimento all’andamento epidemiologico delle sedi di destinazione”.
- RIAMMISSIONE AL LAVORO DOPO IL CONTAGIO (al punto 2 del Protocollo condiviso). Per quanto riguarda la riammissione al lavoro dopo il contagio: “i lavoratori positivi oltre il ventunesimo giorno saranno riammessi al lavoro solo dopo la negativizzazione del tampone molecolare o antigenico”.
Ponti sospesi e argani: immatricolazione e verifiche
27 Feb 2021Il Decreto Ministeriale 11 aprile 2011 prevede che il datore di lavoro che possiede un ponte sospeso e relativi argani provveda a:
• dare immediata comunicazione di messa in servizio dell’attrezzatura all’Inail, anche al fine della sua immatricolazione;
• richiedere la prima delle verifiche periodiche nel rispetto della periodicità suddetta (biennale)”.
Tali operazioni si possono effettuare “attraverso il servizio telematico CIVA (Certificazione, Verifica, Impianti ed Apparecchi) disponibile sul sito Inail”.
Di seguito alcune possibili casistiche e le indicazioni normative:
• un ponte sospeso e relativi argani non marcato CE, se già omologato dall’Ispesl, ovvero dall’Enpi “oppure collaudato dalle Direzioni Provinciali del Lavoro o da ingegnere o architetto abilitato (secondo quanto previsto dal d.m. 4 marzo 1982) non rientra nel regime di prima verifica periodica Inail, ma in quello delle verifiche successive, altrimenti, se ancora da sottoporre a collaudo, e supposto che non abbia subito modifiche sostanziali tali da richiedere una nuova marcatura CE, rimane soggetto al previgente regime di collaudo da effettuarsi dopo l’attribuzione della matricola da parte di Inail. Completato l’iter di collaudo, dette attrezzature saranno sottoposte al regime delle verifiche periodiche successive alla prima. Si ricorda inoltre che con il recepimento della direttiva macchine e dalla data di entrata in vigore del d.p.r. 459/966, con riferimento a quanto previsto all’art. 11 comma 3, i ponti sospesi e relativi argani già soggetti alla disciplina del d.m. 12 settembre 1959, dotati di dichiarazione CE conformità, dovevano essere denunciati all’Ispesl territorialmente competente”;
• “i ponti sospesi e relativi argani, con marcatura CE, regolarmente messi in servizio e già sottoposti, alla data di entrata in vigore del d.m. 11 aprile 2011 (23 maggio 2012), a verifiche periodiche da parte di Asl/Arpa pur in assenza del libretto delle verifiche rilasciato dall’Ispesl, come previsto dalle procedure di cui alla circolare Ministero dell’industria, del commercio ed artigianato n. 162054 del 1997, rimangono nel regime delle verifiche periodiche successive alla prima”;
• “un ponte sospeso e relativi argani marcato CE per il quale il datore di lavoro avesse già provveduto a comunicare la messa in servizio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, e la Direzione Provinciale del Lavoro o tecnico abilitato avesse già provveduto alla data di entrata in vigore del d.m. 11 aprile 2011 (ovvero il 23 maggio 2012) ad effettuare la prima delle verifiche periodiche e a redigere il libretto secondo le procedure stabilite dalla circolare del M.L.P.S. n. 9 del 12 gennaio 2001, sarà sottoposto alle verifiche periodiche successive alla prima secondo le scadenze previste dal regime delle periodicità stabilite dall’Allegato VII del d.lgs. 81/08 e s.m.i.”;
• “un ponte sospeso e relativi argani marcato CE per il quale il datore di lavoro avesse già provveduto a comunicare la messa in servizio al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, e la Direzione Provinciale del Lavoro o il tecnico abilitato non avesse provveduto alla data di entrata in vigore del d.m. 11 aprile 2011 ad effettuare la prima delle verifiche periodiche e a redigere il libretto, sarà sottoposto alla prima delle verifiche periodiche secondo le modalità previste dallo stesso decreto ministeriale”;
• “i ponti sospesi e relativi argani marcati CE, regolarmente messi in servizio e già sottoposti, alla data di entrata in vigore del d.m. 11 aprile 2011, a verifiche periodiche nel regime previgente devono seguire il regime delle verifiche periodiche successive alla prima”.
L’inail ha pubblicato un documento con le indicazioni per l’adeguamento delle attrezzature: clicca qui.
9 e 12 Aprile 2021: FORMAZIONE SPAZI CONFINATI
15 Feb 2021Il D.P.R. 177/2011 tutela la salute e sicurezza negli ambienti sospetti di inquinamento o confinati e definisce i criteri di qualificazione che devono possedere le imprese che operano nel settore, nonché le procedure che vanno seguite per effettuare tali lavorazioni. È prevista, per chi accede ad uno spazio confinato per l’esecuzione della propria mansione, una formazione specifica in materia.
Cos’è uno spazio confinato:
– ha entrata o uscita limitati o ristretti;
– è abbastanza grande da consentire a una persona di entrare per svolgere le proprie mansioni;
– non è progettato o configurato per un’occupazione continua;
– può contenere un’atmosfera pericolosa;
– ha una configurazione interna che potrebbe causare l’intrappolamento o l’asfissia di un lavoratore;
– le attività lavorative possono comportare anche gravi rischi per la sicurezza (calore, rumore, vapori, ecc.) che devono essere presi in considerazione nell’individuare le misure di sicurezza da adottare.
Destinatari:
RSPP/ASPP/RLS/Datori di lavoro, dirigenti d’azienda, responsabili del personale, preposti.
Contenuti del corso
– Luoghi classificati come Ambienti Confinati dal D.Lgs. 81/08
– I rischi e DPI degli Ambienti Confinati dal D.Lgs. 81/08
– Il D.P.R. 177/2011
– Normativa in materia di Dispositivi di Protezione Individuale

RLS: ruolo e modalità formazione
05 Feb 2021Chi è l’R.L.S.?
L’ R.L.S. è una persona (possono essere più persone, a seconda della realtà aziendale) che viene eletta o designata per rappresentare i lavoratori sugli aspetti della salute e della sicurezza sul lavoro (artt. 37, 47, 50 Dlgs. 81/2008). Si parla di diritto di elezione. Questo vuol dire che ci saranno uno o più candidati e i lavoratori votano il loro rappresentante.
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Quali sono i compiti dell’RLS?
L’RLS è la figura che, tra i soggetti dell’organigramma della salute e sicurezza in azienda, può interagire con tutti gli altri come fiduciario dei lavoratori e per loro conto:
-sorveglia la qualità e igiene dell’ambiente di lavoro;
-partecipa a tutte le fasi del processo di prevenzione dei rischi lavorativi (dall’individuazione del pericolo fino alla progettazione e applicazione delle misure di prevenzione e protezione);
-agisce da punto di riferimento tra datore di lavoro, lavoratori, sindacato ed istituzioni.
Chi elegge e quanti RLS possono essere eletti in azienda?
L’RLS può venire eletto in tutte le aziende o unità produttive tramite elezione.
L’art. 47, comma 7, D.lgs. 81/2008 individua tre classi di aziende per numero di dipendenti, ognuna delle quali necessita di un numero minimo di RLS (che può essere diverso a seconda di contratti e accordi particolari intervenuti tra le parti):
– Aziende o unità produttive fino a 200 dipendenti = 1 RLS
– Aziende o unità produttive da 201 a 1000 dipendenti = 3 RLS
– Aziende o unità produttive con più di 1000 dipendenti = 6 RLS
In azienda nessun lavoratore vuole ricoprire il ruolo di RLS?
L’azienda ha in questo caso l’obbligo di procedere con l’individuazione di un rappresentante territoriale. Questo passaggio dovrà essere formalizzato attraverso un verbale di riunione in cui si formalizza la mancata nomina e successiva designazione di un rappresentante territoriale individuato tra organismi paritetici o enti bilaterali di appartenenza.
La formazione RLS: che modalità sono ammesse?
L’RLS, una volta eletto, deve seguire un corso di formazione dalla durata di 32 ore su materie inerenti alla sua attività.
La formazione RLS può avvenire in modalità aula o videoconferenza o, con limitazioni dettate del CCNL di appartenenza, in e-learning.
Ad oggi la formazione in e-learning del RLS è ammessa per (fonte: https://ottantunozerotto.wordpress.com):
- CCNL per i dipendenti delle case di cura e servizi assistenziali e socio sanitari – ANPIT – 21/11/2017
- CCNL per i dipendenti delle Sale Bingo e Gaming hall -ANPIT
- CCNL per i dipendenti dei servizi ausiliari integrati alle persone, alle collettività e alle aziende -ANPIT
- CCNL per i dipendenti da aziende del settore commercio -ANPIT
- CCNL per dirigenti, quadri, impiegati e operai del terziario avanzato – ANPIT
- CCNL per i dipendenti degli studi professionali e della agenzie di assicurazione – ANPIT
- CCNL per i dipendenti da aziende del settore turismo, agenzie di viaggio e pubblici esercizi – ANPIT
- CCNL per i dipendenti dalle aziende esercenti attività nel settore terziario e servizi – CNAI
- CCNL per i dipendenti dalle imprese artigiane e/o delle piccole imprese industriali tradizionali di pulizia e/o di servizi integrati – multiservizi – global service – CNAI
- CCNL per gli addetti all’industria di ricerca, di estrazione, di raffinazione, di cogenerazione, di lavorazione o alla distribuzione di prodotti petroliferi (escluse la ricerca, l’estrazione, ecc. delle rocce asfaltiche e bituminose) e per gli addetti del settore energia ENI
- CCNL per i lavoratori dipendenti dalle imprese del settore elettrico
- CCNL per i dipendenti del terziario: attività collaterali al commercio, distribuzione e servizi anche in forma cooperativa
- CCNL per i dipendenti delle Associazioni ed altre Organizzazioni del terzo settore
- CCNL per i lavoratori dipendenti delle Organizzazioni sindacali nazionali e territoriali, di rappresentanza e di categoria delle Associazioni anche di settore e degli Enti loro partecipati, promossi e collegati
- CCNL Turismo, pubblici esercizi, ristorazione collettiva e commerciale e alberghi – Conflavoro PMI
- CCNL Commercio, terziario, distribuzione e servizi – CONFLAVORO PMI
- CCNL per i dipendenti da studi odontoiatrici e medico dentistici – CIFA AIO
- CCNL Intersettoriale: commercio, terziario, distribuzione, servizi, pubblici esercizi e turismo – CIFA
- CCNL per i dipendenti degli studi professionali – CIFA
- CCNL per i dipendenti delle cooperative e consorzi agricoli
- CCNL per i dipendenti del terziario: commercio, distribuzione e servizi – Sistema Impresa
- CCNL per i lavoratori addetti alle piccole e medie industrie metalmeccaniche, orafe ed alla installazione di impianti – CONFAPI
- CCNL per i dipendenti da cooperative, consorzi e società consortili esercenti servizi di pulizia e servizi integrati/multiservizi – Sistema cooperativo
- CCNL per i dipendenti addetti ad attività di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria
- CCNL per il personale non dirigente dipendente dagli enti privatizzati di cui all’art. 5 del D.Lgs. 30 giugno 1994, n. 509
- CCNL del personale degli enti gestori di corsi di istruzione, formazione e cultura varia
- CCNL per il personale occupato nei servizi dell’infanzia e della prima infanzia delle scuole e degli enti aderenti e/o rappresentati dalla FISM
Quando si parla di aggiornamento della formazione degli RLS in modalità e-learning, gli aggiornamenti periodici non sono mai ammessi in modalità e-learning, a meno di esplicito consenso riportato nel CCNL.