Danni da calore: rischio stress termico
19 Lug 2023L’esposizione eccessiva allo stress termico comporta l’aumento del rischio infortunistico
I settori più esposti al rischio: edilizia civile e stradale (con particolare rilevanza per i cantieri e i siti industriali), comparto estrattivo, settore agricolo e della manutenzione del verde, comparto marittimo e balneare, e le altre attività che richiedono intenso sforzo fisico anche abbinato all’utilizzo di DPI.
Un altro elemento chiave è la sottovalutazione del rischio, spesso percepito minore di quello reale, talvolta aggravato da un’eccessiva responsabilizzazione al dovere e/o motivazione, come tipicamente avviene nel caso delle esposizioni in edilizia, agricoltura, o nel caso degli operatori dell’emergenza, come sanitari, vigili del fuoco, pubblica sicurezza etc.
Gli orari di lavoro a maggior rischio di stress termico sono 14:00 – 17:00. Si considerano elevate le temperature superiori a 35° centigradi.
Lo stress termico rappresenta un rischio sia per i lavoratori al chiuso sia per quelli all’aperto, in tutti i settori. La sua gravità dipende dall’ubicazione del luogo di lavoro, ma anche dalle caratteristiche di ogni singolo lavoratore quali l’età, la salute, lo status socioeconomico e persino il genere. Tutto questi aspetti devono essere presi in considerazione nelle misure volte ad affrontare e mitigare i rischi del lavoro in condizioni di calore.
L’obiettivo da porsi è la salvaguardia della sicurezza e della salute dei lavoratori, il cui sistema di termoregolazione può essere sollecitato in maniera significativa nel tentativo di mantenere la temperatura centrale nei limiti fisiologici. Sarà necessario tenere conto dei rischi legati all’esposizione di soggetti sensibili, caratterizzati da una alterata capacità di termoregolazione fisiologica, come avviene ad esempio:
– Donne in gravidanza (il caldo può essere causa di disidratazione, con la perdita, attraverso la sudorazione, di liquidi e sali minerali, preziosi per l’equilibrio materno-fetale.
– Minori (vedi Legge n° 977 del 17 ottobre 1967 e successive).
– Persone con malattie croniche.
– Persone ipertese e cardiopatiche.
– Persone con diabete.
– Persone con insufficienza renale e/o dializzate.
– Persone affette da disturbi psichici.
– Persone che assumono regolarmente alcuni tipi di farmaci.
Obbligo della valutazione del rischio stress termico e individuazione delle misure di miglioramento.
Anche il rischio da calore rientra nell’ambito della valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del d.lgs. n. 81/2008, che richiede l’individuazione e l’adozione, da parte del datore di lavoro, di misure di prevenzione e protezione.
Resta ferma la possibilità per le aziende, nel caso di temperature elevate registrate dai bollettini meteo o “percepite” in ragione della particolare tipologia di lavorazioni in atto, di richiedere la cassa integrazione guadagni ordinaria evocando la causale “eventi meteo”. Si considerano elevate le temperature superiori a 35° centigradi. Nella domanda di CIGO e nella relazione tecnica da allegare, l’azienda deve solo indicare le giornate di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa e specificare il tipo di lavorazione in atto nelle giornate medesime, senza necessità di produrre dichiarazioni che attestino l’entità della temperatura o di produrre bollettini meteo.
Indipendentemente dalle temperature rilevate, la CIGO è riconosciuta in tutti i casi in cui il responsabile della sicurezza dell’azienda dispone la sospensione delle lavorazioni in quanto ritiene sussistano rischi o pericoli per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi i casi in cui le sospensioni siano dovete a temperature eccessive. (circolare Inps n. 139/2016 e messaggio Hermes Inps n. 1856/2017).
Approfondimenti:
- Sintesi degli effetti negativi delle elevate temperature sulla salute dei lavoratori e sulla produttività lavorativa: tutti i casi mortali e gli infortuni causati dal caldo.
- Circolare Ispettorato Nazionale del lavoro sulla “Tutela dei lavoratori sul rischio legato ai danni da calore”
- Di seguito si riporta una tabella di sintesi delle principali disabilità termiche e delle disabilità primarie associate (tratta da ISO 28803:2012)

La riforma dello sport e le ripercussioni in materia sicurezza sul lavoro
11 Lug 2023Arrivano tante novità per le associazioni e le società sportive dilettantistiche. La norma, modificata il 31 maggio 2023 dal Governo, entra in vigore dal 1° luglio 2023.
La Riforma dello Sport Riguarda le SSD (Società Sportive Dilettantistiche) e ASD (Associazioni Sportive Dilettantistiche) e si rivolge ai lavoratori sportivi, tra cui: atleti; allenatori; istruttori; direttori tecnici; direttori sportivi; preparatori atletici; custodi; receptionist; addetti alle pulizie; giardinieri.
Aggiornamento: circolare dell’ispettorato del lavoro definisce in modo chiaro il “lavoratore sportivo subordinato”:
SCARICA CIRCOLARE INL 25/10/23
Sei un’associazione sportiva e ti serve supporto per gli adeguamenti? Scopri cosa cambia per le associazioni e società sportive in materia di sicurezza sul lavoro.
Nel concreto, le associazioni e società sportive dilettantistiche che attiveranno contratti di subordinazione (dipendenti o co.co.co) dovranno sottostare alla normativa sulla sicurezza sul lavoro, il D.Lgs. 81/08. In sintesi dovranno provvedere a:
- nominare un RSPP (tramite la formazione del presidente dell’associazione o società o con la nomina di un professionista);
- formazione di tutti i lavoratori sportivi in base al livello di rischio;
- nominare e formare almeno un addetto primo soccorso e gestione delle emergenze e almeno un addetto antincendio ed evacuazione che possa garantire la presenza per tutto l’orario di attività dell’associazione/società;
- provvedere alla gestione della sorveglianza sanitaria. Per evitare sovrapposizioni si precisa che il medico specialista in medicina dello sport certifica l’idoneità psico-fisica del lavoratore sportivo, mentre il medico competente, di cui al D.Lgs. 81/2008, ha il compito di effettuare la sorveglianza sanitaria finalizzata alla tutela dello stato e sicurezza dei lavoratori, in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa;
- effettuare la valutazione dei rischi con la redazione del DVR;
- altri adempimenti che dovranno essere attivati dopo una analisi specifica del contesto.
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Quali sono le tipologie contrattuali che possono essere attivate dopo la riforma dello sport.
Con l’introduzione della riforma dello sport, le collaborazioni potranno essere di tue tipi:
- Lavoro sportivo. È considerato un lavoratore sportivo ogni tesserato che svolge verso un corrispettivo le mansioni rientranti tra quelle necessarie per lo svolgimento di attività sportiva, fatte salve le mansioni di carattere amministrativo-gestionale.
- Volontariato puro. Il volontario è quel soggetto che presta la propria opera nel settore sportivo a titolo gratuito. Tuttavia, dovrà ugualmente essere assicurato per la responsabilità civile verso i terzi pur senza ricevere alcuna contribuzione. Sono previsti solamente gli eventuali rimborsi spese documentati di vitto, alloggio, viaggio e trasporto, purché questi costi siano stati sostenuti al di fuori del territorio comunale di residenza. Viene cancellata la figura dell’amatore.
Il lavoratore sportivo può essere:
- subordinato;
- autonomo (occasionale o con l’apertura di una partita iva);
- di co.co.co.
In base alla natura contrattuale, avrà le rispettive tutele previdenziali e in materia di malattia, infortunio, gravidanza, maternità, genitorialità, disoccupazione involontaria (Naspi), salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Inoltre, in ambito dilettantistico, la prestazione “si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo nella forma di co.co.co.” nel caso in cui il rapporto di lavoro prevede non più di 24 ore settimanali, esclusa la partecipazione a manifestazioni sportive.
Quali forme contrattuali possono essere attivate dopo la riforma dello sport
In base alle modalità di svolgimento del rapporto, il lavoro sportivo potrà assumere natura subordinata, autonoma (occasionale o partita iva) o di co.co.co con le rispettive tutele previdenziali e in materia di malattia, infortunio, gravidanza, maternità, genitorialità, disoccupazione involontaria (Naspi), salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
- APPRENDISTATO: Le società sportive professionistiche e dilettantistiche, nell’ottica della formazione dei giovani atleti, possono stipulare contratti di apprendistato; le società sportive professionistiche possono stipulare contratti di apprendistato professionalizzante con giovani a partire dai 15 anni di età e fino ai 23 anni.
- AREA DEL PROFESSIONISMO: nel settore professionistico “la regola” sarà il rapporto di lavoro subordinato.
- AREA DEL DILETTANTISMO: la prestazione “si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo nella forma di co.co.co.” se il rapporto di lavoro prevede non più di 18 ore settimanali (esclusa la partecipazione a manifestazioni sportive) e la prestazione è coordinata sotto il profilo tecnico-sportivo secondo i regolamenti di Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate e Enti di Promozione Sportiva.
- CONTRATTO A TERMINE: la durata del contratto a termine per i lavoratori sportivi è stabilita in 5 anni e può esservi successione di contratti a tempo determinato fra stessi soggetti, in deroga alla normativa generale.
- AMMINISTRATIVI – GESTIONALI: sono inquadrati come co.co.co. e si applica la disciplina previdenziale e fiscale prevista per le collaborazioni coordinate e continuative sportive.
La riforma dello sport in sintesi
Il D.lgs 36/2021 e s.m.i. ha portato grandi cambiamenti nel mondo del lavoro sportivo: nello specifico ha abrogato i compensi sportivi ex Legge 342/2000 ed ha fatto nascere nuovi contratti speciali per il comparto sportivo. La prima novità della riforma riguarda i compensi sportivi dilettantistici, che non esisteranno più.
Le collaborazioni potranno assumere due forme: lavoro sportivo (costoro assumono la qualifica di lavoratore sportivo ai sensi dell’articolo 25 del Decreto.) o volontariato puro.
Come stabilito dal Consiglio dei Ministri del 31 maggio 2023, poi, il testo prevede che la mancata conformità dello statuto ai criteri previsti, per le società e associazioni sportive dilettantistiche, rende inammissibile la richiesta di iscrizione al Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche. Per quanti vi sono già iscritti, comporta la cancellazione d’ufficio dallo stesso.
Nei settori professionistici, il lavoro sportivo prestato dagli atleti come attività principale o prevalente, ed in via continuativa, si presume oggetto di contratto di lavoro subordinato, salvo la riconduzione al lavoro autonomo.
Nell’area del dilettantismo, il rapporto di lavoro sportivo è, invece, disciplinato dall’art. 28, in base al quale la prestazione resa dal lavoratore sportivo si presume oggetto di contratto di lavoro autonomo, nella forma di collaborazione coordinata e continuativa, al ricorrere di determinati requisiti nei confronti del medesimo committente.
Whistleblowing
10 Lug 2023Anche per le aziende sopra i 50 lavoratori scatterà il prossimo 17 dicembre l’obbligo delle imprese di regolamentare la procedura “whistleblowing” (dall’inglese whistleblower, ossia soffiatore di fischietto), il termine che indica la pratica di segnalare comportamenti illeciti occorsi all’interno della Società, riscontrati da dipendenti, collaboratori, fornitori, professionisti e clienti, durante la propria attività lavorativa e/o professionale, ovvero in costanza di rapporti giuridici e commerciali con la medesima. La disciplina nasce nel settore pubblico e intende garantire protezione al segnalatore, ovvero, impedire possibili ritorsioni da parte dei colleghi o superiori coinvolti.
Cosa deve fare l’azienda per l’adeguamento Whistblowing
1. INDIVIDUARE I CANALI DI SEGNALAZIONE (Art. 4 D.lgs. 24/2023)
Le società – sentite le rappresentanze o le organizzazioni sindacali – devono attivare dei propri canali di segnalazione, che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza del segnalante, del segnalato, di eventuali testimoni, nonché del contenuto della segnalazione e dei relativi allegati
Le segnalazioni devono poter essere effettuate in forma scritta, anche con modalità informatiche, oppure in forma orale (es. tramite linee telefoniche, sistemi di messaggistica vocale, appuntamento con il Gestore del Canale)
2. INDIVIDUARE IL GESTORE (Art. 4 D.lgs. 24/2023)
La gestione dei canali di segnalazione è affidata a:
- una persona o a un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione;
- un soggetto esterno, anch’esso autonomo, con personale specificamente formato
3. ATTIVARE UNA PROCEDURA PER LA GESTIONE DELLE SEGNALAZIONI (art. 5 D.lgs. 24/2023)
Il gestore dei canali di segnalazione deve svolgere le seguenti attività:
- rilasciare al segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro 7 giorni dalla data di ricezione;
- ove lo ritenga utile ed opportuno, richiedere al segnalante elementi integrativi;
- avviare l’ulteriore attività di indagine al fine di valutare la fondatezza della segnalazione;
- nel termine massimo di tre mesi dalla data dell’avviso di ricevimento, fornire opportuno riscontro al segnalante, indicando se la segnalazione sia stata ritenuta infondata e quindi archiviata, ovvero se la medesima sia risultata fondata (motivando la decisione).
Il Sistema Whistleblowing è finalizzato all’emersione di episodi corruttivi o altri illeciti che possono minacciare l’interesse pubblico.
Il Decreto Legislativo n 24 del 10 marzo 2023 ha attuato la Direttiva Europea riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni “La nuova legge italiana sul whistleblowing”.
Il 30.03.2023 è entrato in vigore il nuovo Decreto che ha:· modificato la disciplina del Whistleblowing per le aziende che hanno già adottato un Modello Organizzativo 231/2001;
· introdotto ex novo tale disciplina per tutte le Aziende con più di 50 dipendenti (a prescindere dall’adozione del Modello Organizzativo).
Whistleblowing in sintesi
Il whistleblowing, letteralmente “soffiare nel fischietto”, è uno strumento che permette ai lavoratori ed agli esterni di segnalare irregolarità ed illeciti sia in ambito pubblico che in ambito privato, al fine di contrastare l’illegalità. Più precisamente, si tratta dell’attività di regolamentazione delle procedure volte ad incentivare e proteggere le segnalazioni.
- I nuovi obblighi. La nuova normativa prevede nuovi obblighi per le aziende, che dovranno «mettersi in regola» entro il 15 luglio 2023! Tra questi, le AZIENDE dovranno:
– istituire canali di segnalazione interna;
– informare i dipendenti sia sulla possibilità e le tutele in caso di segnalazioni interne, sia sulla possibilità ed i casi in cui si potrà effettuare la segnalazione esterna all’ANAC;
– dotarsi di un’apposita procedura con cui gestire le segnalazioni onde garantire la riservatezza dell’identità del segnalante. - Le sanzioni. Tra le varie sanzioni in cui potrebbe incorrere la società vi è quella: “da 10.000 a 50.000 euro quando [n.d.r.: l’ANAC] accerta che non sono stati istituiti canali di segnalazione, che non sono state adottate procedure per l’effettuazione e la gestione delle segnalazioni….”.
- Scadenza. Per non incorrere in sanzioni bisogna tenere conto di queste date:
• 15 Luglio 2023: per le aziende con ≥ 250 dipendenti
• 17 Dicembre 2023: per le aziende con ≥ 50 dipendenti fino a > 249
Contattaci per approfondimenti e informazioni al 334.9671275
5 – 6 luglio: “Abbraccia la tua libertà”
19 Mag 2023Armonia promuove il seminario “Abbraccia la tua libertà”. Per considerare le nostre emozioni e di chi ci sta attorno.
Luca Mauceri, attore e musicista, da anni percorre un sentiero di ricerca attraverso i linguaggi dell’arte per incontrare le trame dell’emozione, ritrovare la leggerezza e la consapevolezza della nostra preziosa unicità.
5 e 6 luglio 2023
presso Marsure – Aviano (PN)
Per tornare ad abbracciare la vita, per ascoltarsi, per respirare, per incontrare sguardi, per amore di tenerezza.
Due giornate di condivisione attraverso il linguaggio del non verbale, il movimento, la scrittura creativa, la liberazione della voce e l’ascolto interiore.
Un percorso adatto a persone che vogliono intraprendere un viaggio: scrivi qui sotto i tuoi contatti per ricevere i dettagli e le informazioni del seminario.
Abbraccia la tua libertà, alcuni dettagli
Location del corso: Via Berengario I, Marsure, Aviano (PN)
Gli orari del corso:
– 5/7: accoglienza partecipanti ore 9.00, inizio puntuale ore 10.00, conclusione attorno alle 18.00
– 6/7: inizio ore 9.00, conclusione attorno alle 16.00
Ci saranno pause pranzo e a metà mattina e pomeriggio.
Il pranzo del 5/7, sarà in condivisione: vi chiediamo disponibilità a preparare un piatto semplice, che potrebbe essere un antipasto, primo, secondo o dolce da condividere.
Per chi volesse fermarsi, la sera del 5/7 è previsto un piccolo momento di condivisione in musica e parole con Luca Mauceri
Costi e pernottamento: contattateci per le iscrizioni al 334.9671275
Armonia formazione ci sarà
Il “mondo sicurezza” non è per niente così lontano. Esiste una evoluzione e un cambiamento spontaneo e naturale quando diventa prioritario rispondere a dei bisogni e a dei valori. E se il bisogno principale fosse quello dell’attenzione alla persona? (Approfondisci in questo articolo questo tema). Ecco perché promuoviamo e parteciperemo a questo percorso.
Cultura della sicurezza nelle organizzazioni.
06 Mag 2023Rispetto, ascolto, attenzione e partecipazione del lavoratore devono diventare una priorità dell’intera organizzazione. Un paio di considerazioni.
Durante l’interessante assemblea Confapi del 4 maggio che ha visto la conferma del Presidente Zecchinel, si è parlato, tra le altre cose, di attrattività del luogo di lavoro, del valore della persona e del capitale umano. Le conclusioni di uno studio che è stato presentato dimostravano come l’attenzione dei lavoratori nella ricerca e nel mantenimento del posto di lavoro si sta spostando sulla qualità della vita e sul benessere nel posto di lavoro piuttosto che sulla sola ricompensa economica.Questa direzione è il risultato di un cambiamento, di una evoluzione nel pensiero delle persone e di una nuova valutazione delle priorità. Un paio di considerazioni:
- Primo. Il concetto si può riassumere con: esiste una evoluzione e un cambiamento spontaneo e naturale quando diventa prioritario rispondere a dei bisogni e a dei valori. E la conseguenza è un cambiamento a livello globale, sociale, di tutto il “mondo lavoro”.
- Seconda considerazione: nel Forum Inail Veneto, i relatori sono arrivati più volte alla conclusione che occuparsi di sicurezza e occuparsi di prevenzione in qualsiasi organizzazione vuol dire occuparsi delle persone che ci lavorano dentro. E che per parlare delle persone dobbiamo parlare delle emozioni che coinvolgono le persone. Perché sono le emozioni che determinano il pensiero sicuro o meno, il comportamento sicuro o meno del lavoratore.
Questi due concetti portano ad un’azione chiara da intraprendere. Perché probabilmente bisogna lavorare sul contesto in cui lavoratore lavora e non sulla cultura del singolo lavoratore. Probabilmente è sbagliato insistere e agire direttamente sul singolo lavoratore affinché rispetti la normativa o affinché non commetta errori e cambi il suo comportamento. Possiamo fare tutta la formazione che vogliamo, possiamo procedere con attività ispettive e sanzioni, possiamo costruire obblighi e labirinti normativi, ma fino a quando rispetto, ascolto, attenzione e partecipazione del lavoratore non diventeranno una priorità dell’intera organizzazione, difficilmente si riuscirà ad ottenere un cambiamento di pensiero e comportamento sicuro e di prevenzione da parte delle persone. Il 12 maggio è una giornata in cui viene presentato un contesto che facilita la cultura della sicurezza nelle organizzazioni. Proponiamo un terreno in cui possano germogliare emozioni, confronti e esperienze che possono iniziare ad un atteggiamento di prevenzione e di tutela delle persone, della società e di tutto quello che sta attorno.
Diisocianati: cosa sono e chi è obbligato a fare la formazione
18 Apr 2023Diisocianati: «a partire dal 24 agosto 2023 l’uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata».
Dal 24 agosto 2023 la possibilità di impiegare per l’uso industriale e professionale, sostanze e miscele a base di diisocianati (con concentrazione singola o combinata ≥ 0,1 % in peso), è consentita esclusivamente ai lavoratori (lavoratori autonomi compresi) che sono in possesso di una formazione adeguata che dovrà essere rinnovata con cadenza almeno quinquennale.
Con la pubblicazione del Regolamento UE 2020/1149, che modifica l’Allegato XVII del REACh, è stata aggiunta tra le restrizioni la nr. 74 sull’uso e l’immissione sul mercato dei “diisocianati” sia aromatici che alifatici (contenuti ad esempio in molti adesivi e sigillanti). Tali sostanze, in quanto tali o come componenti di miscele, non potranno più essere:
- utilizzate dopo il 24 agosto 2023, a meno che la loro concentrazione (singola o in combinazione) sia inferiore allo 0,1 % in peso, o il datore di lavoro possa garantire che gli utilizzatori industriali o professionali abbiano completato con esito positivo una formazione sull’uso sicuro dei diisocianati prima del loro impiego;
- immesse sul mercato dopo il 24 febbraio 2022, a meno che la loro concentrazione (singola o in combinazione) sia inferiore allo 0,1 % in peso, o il fornitore possa garantire che il destinatario delle sostanze o delle miscele sia a conoscenza delle prescrizioni normative in merito alla formazione degli addetti sull’uso sicuro dei diisocianati. A tale scopo il fornitore dovrà riportare sull’imballaggio la seguente dicitura: «A partire dal 24 agosto 2023 l’uso industriale o professionale è consentito solo dopo aver ricevuto una formazione adeguata».
Il percorso formativo diisocianati
I contenuti della formazione sono riportati nell’allegato 17, punti 4 e seguenti del REGOLAMENTO (UE) 2020/1149 DELLA COMMISSIONE del 3 agosto 2020 recante modifica dell’allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda i diisocianati.
La normativa prevede 3 livelli di formazione:
- FORMAZIONE GENERALE: per tutti
- FORMAZIONE A LIVELLO INTERMEDIO: per chi fa manipolazione di miscele all’aperto a temperatura ambiente (compresi tunnel per la produzione di schiuma); applicazione a spruzzo in cabina ventilata; applicazione con rullo, con pennello, per immersione o colata; trattamento meccanico successivo (ad esempio taglio) di articoli non completamente stagionati che non sono più caldi; pulitura e rifiuti; qualsiasi altro uso con un’esposizione simile per via cutanea e/o per inalazione.
- FORMAZIONE AVANZATA: per chi fa manipolazione di articoli non completamente reagiti (ad esempio, appena reagiti, ancora caldi); applicazioni per fonderie; manutenzione e riparazioni per le quali è necessario accedere alle attrezzature; manipolazione all’aperto di formulazioni calde o bollenti (> 45 °C); applicazione a spruzzo all’aperto, con ventilazione limitata o esclusivamente naturale (anche in grandi capannoni industriali) e applicazione a spruzzo ad alta pressione (ad esempio schiume, elastomeri); qualsiasi altro uso con un’esposizione simile per via cutanea e/o per inalazione.
Non viene esplicitato il monte ore complessivo. L’aggiornamento sarà quinquennale.
Violazione degli obblighi derivanti dal regolamento in materia di restrizione
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il fabbricante, l’importatore, il rappresentante esclusivo o utilizzatore a valle che fabbrica, immette sul mercato o utilizza una sostanza in quanto tale o in quanto componente di un preparato o di un articolo non conformemente alle condizioni di restrizioni previste dall’Allegato XVII del regolamento al di fuori dei casi di cui all’articolo 67 del regolamento, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda da 40.000 a 150.000 euro.
Capire la concentrazione di diisocianati: dove trovarle nelle schede di sicurezza
Questi agenti possono essere presenti in numerosi prodotti utilizzati nell’edilizia, nell’industria, nell’artigianato. Sono contenuti in vernici, sigillanti, adesivi, schiume, resine. Per esempio: la schiuma poliuretanica impiegata da lavoratori dell’edilizia, impiantisti elettrici e termoidraulici, serramentisti ed affini o le vernici e resine che sono a base di poliuretani.
Per capire quale sia la natura della sostanza che utilizzate è fondamentale andare ad analizzare la scheda di sicurezza. Al punto 3 della scheda di sicurezza ci sono le informazioni di cui abbiamo bisogno. Qui sotto è riportato un dettaglio della scheda di sicurezza del toluene dove, evidenziate, troviamo le informazioni necessarie.

Cosa sono i diisocianati
I diisocianati sono componenti chimici che possono creare problemi di salute a coloro che li utilizzano. Si tratta di sostanze presenti in molti prodotti, come le schiume poliuretaniche, i sigillanti, gli adesivi e i rivestimenti, nonché prodotti compositi e vernici.
Tutti i lavoratori che utilizzano prodotti contenenti diisocianati, sia in ambito professionale che industriale, entro il 24 agosto 2023 sono obbligati a frequentare un corso di formazione.
I prodotti che possono contenere diisocianati sono moltissimi, in particolare tutti i composti poliuretanici che possono essere presenti in resine bicomponenti, adesivi, sigillanti, rivestimenti, schiume, vernici e pitture: l’ambito applicativo di queste formulazioni può spaziare dalle carrozzerie (vernici e adesivi a base poliuretanica), a molte lavorazioni dell’edilizia (sigillanti, isolanti, adesivi, vernici, … a base poliuretanica), alla produzione di mobili (in particolare di imbottiti, attraverso le schiume poliuretaniche) o di componentistica per l’automotive.
Chi deve fare la formazione. L’aggiornamento sarà quinquennale.
Il corso è rivolto a tutti coloro che maneggiano prodotti che contengono diisocianati:
- utilizzatori autonomi e dipendenti, posatori (che maneggiano materiali poliuretanici/poliureici);
- personale incaricato alla supervisione di tale utilizzo (preposti o titolari d’azienda).
La formazione è da valutare anche per:
- produttori di sigillanti, schiume, adesivi, vernici, rivestimenti;
- rivenditori e distributori di prodotti contenenti diisocianati
La mancata formazione dei lavoratori (compresi gli autonomi) è sanzionata con un’ammenda da 40.000,00 a 150.000,00 Euro.
Perchè è obbligatoria la formazione sui diisocianati
Il fascicolo a norma dell’allegato XV segnala che la sensibilizzazione delle vie respiratorie, dovuta all’esposizione ai diisocianati per via cutanea e per inalazione, determina asma professionale nei lavoratori, individuata come un importante problema di salute sul luogo di lavoro nell’Unione. Il numero di nuove malattie professionali causate ogni anno dai diisocianati (secondo le stime oltre 5000 casi) è considerato inaccettabilmente elevato. Il comitato per la valutazione dei rischi (RAC) ha concluso che una formazione adeguata rappresenta una necessità fondamentale e che tutti i lavoratori che manipolano diisocianati dovrebbero disporre di una conoscenza sufficiente dei pericoli di tali sostanze ed essere consapevoli dei rischi connessi al loro uso, nonché conoscere a sufficienza le buone pratiche di lavoro e le adeguate misure di gestione dei rischi, compreso l’uso corretto di appropriati dispositivi di protezione individuale
